Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBL03.6.06 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PARAMENTO CO-PENSO CONSULENTE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 22138/98 Cron.7463 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere -XY Rep. 1191 - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO -Consigliere Ud.23/11/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocatoMARCO ATILIO 15, SPINELLI GIUSEPPE, che lo difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE all'avvocato SALADINI FRANCESCO, giusta delega in UFFICIO COPIE atti;
Richiesta copia studio dal Sig IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3.200 - ricorrente 12 MAR. 2001
contro
IL CANCELLIERE CASSA RISP ASCOLI PICENO SPA;
LIRE 1500 CANCELLERI - intimata avverso il provvedimento 52/98 del Tribunale di ASCOLI 2000 PICENO, depositato il 30/09/98; 0523386 1912 udita la relazione della causa svolta nella pubblica D523387 -1- udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Alfredo CORTE SUPREMA DI CASSA IONE MENSITIERI;
UFFICIO COP!: RilasciataCopia Ity... udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore al Sig. SPINELLI per critti 12-000+ Bl Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso in 24 via principale cassazione senza rinvio dell'impugnata CANCELLIE... ordinanza ex art.382 cpc, in subordine accoglimento 1° -3° -4° motivo. Rigetto del 2°. яну CANCELLERIA RE 10000 CANCELLERIA 1220587 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO depositato il 16 gennaio 1998Con ricorso EN NI proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, avverso il decreto del Giudice dell'esecuzione presso quel Tribunale emesso il 12.12.97 e notificato al ricor- rente il 23.12.97 con il quale gli era stato liqui- dato il compenso per la consulenza tecnica di ufficio presentata in un procedimento di esecuzione immobiliare promosso dalla Carisap SPA
contro
IN ER e IN RO. Con ordinanza del 29 - 30 settembre 1998 il Tribunale respingeva il ricorso. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il NI deducendo quattro motivi. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva preliminarmente il Collegio che il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione per la proposizione del ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico considerarsi perentorio ancorchè la leggedeve (art. 11 comma 5 L. n. 329/80) non lo dichiari 3 espressamente tale, attesa la sua natura di termine d'impugnazione, che assolve anche alla funzione di eliminare ogni stato d'incertezza, (così Cass. n. 4777/88, n. 3812/94, n. 695/99). È noto, altresì, che la questione della tempestività del gravame, per il suo carattere pregiudiziale, in quanto attinente all'esistenza di un presupposto processuale, deve essere risolta di ufficio dal giudice (v. per tutte Cass. n. 1115/85, D 1167/94, 3812/94 cit., 5154/98, 5820/99), e che la N decadenza va ravvisata per il solo fatto materiale A del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive ed oggettive verificatesi medio-tempore, salve le eccezioni tassativamente previste per legge (Cass. n. 6666/88, n. 3812/94 cit.). Ebbene, nella fattispecie che ne occupa, appare evidente come l'opposizione era stata proposta (mediante il deposito del ricorso effettuato in data 16 gennaio 1998) oltre il termine di venti giorni dalla data di comunicazione del decreto di liquidazione del compenso (avvenuta, per ammissione dello stesso ricorrente, il 23 dicembre 1997). Difettando, pertanto, il necessario presupposto processuale per l'esame del merito, il Tribunale 4 avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Non avendo quel giudice a ciò provveduto, la gravata ordinanza va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 terzo comma ultima parte cpc, (Cass. n. 7268/86; n. 12141/95) mentre il ricorrente evita le spese di questo giudizio stante la mancata costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso proposto da NI EN avverso l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno 29-30.9.98, cassa senza rinvio, ai ultima parte cpc, sensi dell'art. 382 terzo comma 10000 il gravato provvedimento. 280000 Roma 23 novembre 2000 ежний Sporilor Mention Herne IL CANCELLIERE C1 Paolo Talanco ZC DEFUGITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2001 Lalaz UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Roma IL CANCELLIERE C1 Registrato in dat UG. 2001. 4 on 32595 Serie 290.000 versate S. DUECENTONOVANTAMILA p. Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Graz 1:|: ཀ ལ དྡྷཀ ཤ དཱ ཀ མཱ ས སཾ རྟ i དི དཱཀ ོ