Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 046 6 0 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg ri M Dott. Vincenzo MIL Presidente R.G. N. 12658/99 10664Cron. Consigliere FIGURELLI Dott. Donato Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONAMICO FRANCO, BORSOTTI GIAN PIETRO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TT LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli2001 5253 avvocati NINO RAFFONE, FAUSTO RAFFONE, giusta delega -1- in atti;
ell controricorrente w avverso la sentenza n. 3342/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 23/06/98 R.G. N. 113/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 20.11.1996 al Pretore di Torino, LO TT chiedeva che la s.p.a. Fiat Auto venisse condannata a corrispondergli la somma di £. 108.135, più accessori, a titolo di integrazione retributiva con riferimento ai giorni dal 20 al 22 aprile del 1996 durante i quali era stato impegnato presso i seggi elettorali in qualità di scrutatore. Resisteva la società convenuta, contestando la pretesa del TT, e il Pretore, con sentenza del 24.1.1997, accoglieva la domanda. Proposto appello da parte della società, e costituitosi nuovamente il contraddittorio, il Tribunale di Torino, con sentenza del 23.6.1998, confermava la decisione di primo grado osservando che, sulla base della normativa applicabile alla fattispecie, l'impegno riguardante la partecipazione alle operazioni elettorali, dà diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla normale retribuzione mensile ordinaria, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, con riferimento a ciascuna giornata in cui si svolgono dette operazioni, anche se limitate a poche ore. Per la cassazione di detta sentenza la società Fiat s.p.a. ha proposto ricorso articolato in un solo motivo. Resiste il lavoratore con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 21.3.1990, n. 53 e dell'art.1 della legge 29.1.1992, n.69, nonché erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, la società ricorrente lamenta l'erronea interpretazione compiuta dal Tribunale di Torino, della disciplina applicabile. Secondo la società il lavoratore impegnato in operazioni elettorali ha il diritto a non fornire la prestazione senza perdere la retribuzione per l'intero 3 deriva periodo della conseguente assenza dal lavoro: ne consegue che non può essere riconosciuto al TT il diritto ad ottenere la retribuzione per le due ore del lunedì 22.6.1994 in quanto tale impegno non aveva reso necessaria alcuna assenza dal lavoro, dal momento che esso si era collocato in ore notturne, al di fuori della normale giornata lavorativa. - -Diversamente opinando si giungerebbe secondo la ricorrente alla illogica conclusione di far ricadere sul datore di lavoro l'onere di corrispondere un effettivo corrispettivo per il “lavoro elettorale" introducendo, in tal modo, un ingiustificato vantaggio per il cittadino lavoratore che svolge la funzione elettorale, rispetto al cittadino privo di occupazione o, comunque, il professionista per il quale non è previsto alcun compenso ulteriore. In subordine, la società ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infrazionabile il beneficio connesso alla giornata in cui si svolge l'impegno elettorale anche se di poche ore. Le esposte censure non possono essere condivise. L'art. 119 del d.P.R. 30.3.1957, n. 361 (modificato dall'art. 11 della l. 21.3.1990, n. 53, come interpretato dall'art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69) secondo cui coloro che adempiono a funzioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni, deve essere interpretato nel senso che sia la domenica, sia le altre giornate non lavorative non rilevano ai fini della spettanza dei giorni di ferie retribuite, con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali cadano in tutto o in parte in tali giorni, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate lavorative ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva, da computarsi con riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo di dette operazioni, e non già ad un 4 parametro orario (conf. Cass., 2.2.2001, n. 1434; Cass., 8.8.2000, n.10441; Cass., 29.1.2000, n. 1062, ecc.). L'inesattezza dell'assunto della società ricorrente consiste nel considerare l'impegno del lavoratore, quantificabile secondo un parametro orario, ma tale tesi non trova riscontro, come si è detto, nella disciplina vigente. Nel caso di specie non è contestato che il TT abbia prestato le funzioni elettorali fino alle ore 2,30 del 22.4.1994, ossia per parte di questa giornata, sicchè il Tribunale correttamente gli ha riconosciuto il diritto alla retribuzione corrispondente all'intera giornata non potendosi frazionare ad ore il periodo considerato. In questo senso si è espressa questa Corte in numerose occasioni (da ultimo, Cass., 27.8.2001, n. 11830, e Cass., 22.2.2001, n. 1434 cit.) precisando che il legislatore, nel parlare di "periodo" corrispondente alla durata delle operazioni elettorali, ha inteso riferirsi allo spazio di tempo, calcolato in giornate lavorative, nel quale le operazioni vengano compiute, mentre una diversa interpretazione porterebbe alla illogica conclusione che si debba tener conto di tutte le “ore" durante le quali gli incaricati delle operazioni siano stati presenti presso gli uffici elettorali per attendere ai loro compiti senza poterle parametrare all'orario lavorativo giornaliero previsto, procedendosi poi alla loro somma aritmetica, e quindi derivandone la spettanza del diritto per un numero di ore pari a quello risultato dalla operazione. In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va, dunque, respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
5 La Corte respinge il ricorso. Pone a carico della presente giudizio pari ad euro 8.37 (millecinquecento) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 20.12.2001 Il Presidente Vincents Miles Jed e 29 Pille società ricorrente le spese del -oltre ad euro 1.500 Il Consigliere estensore N سلام نے