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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2026, n. 19614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19614 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER ZO, nato a [...] il [...]; avverso l’ordinanza del 15/10/2025 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BI UN;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19614 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 18/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza del 27 agosto 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ZO ER, gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), nonché dei reati-fine ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 125, 197, 201, 204, 205 e 206). Con ordinanza del 15 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria riqualificava la condotta di cui al capo 1) in quella di cui all’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 e confermava, nel resto, l’ordinanza del G.I.P. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale reggino, ER ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 2.1. Con il primo motivo, la difesa contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio sulla gravità indiziaria operato in relazione alla contestazione associativa, evidenziando che il Tribunale ha individuato un primo elemento indiziante della partecipazione di ER al sodalizio descritto al capo 1) nella condotta contestatagli al capo 201 della rubrica, nonostante l’insufficienza/equivocità degli argomenti posti a sostegno della responsabilità del ricorrente (l’intestazione del contratto di fornitura elettrica dell’appartamento da lui locato, ma da tempo dallo stesso abbandonato e occupato da RD che lo aveva utilizzato a fini illeciti, luogo in cui quest’ultimo era stato arrestato). Con ciò il Tribunale sarebbe venuto meno al principio, indefettibile, della necessaria individuazione del requisito dell’affectio societatis fondamentale per affermare l’esistenza del consesso criminoso e l’inserimento del singolo nella struttura organizzativa criminale. Il secondo elemento indiziante è stato individuato dal Tribunale nell’ «apporto dato alla coltivazione contestata al capo 197), con probabile conseguente apprensione della sostanza ivi coltivata di cui al capo 205», ma si tratterebbe, ancora una volta, di elementi indiziari equivoci, risultando compatibile la condotta di cui al capo 125 con la finalità di consumo personale, così come di scarsa portata indiziaria si è rivelata la vicenda di cui al capo 205, ricostruita da poche e ambigue battute intercettate tra RA e ER. 2.2. Con il secondo motivo, si contesta la valutazione indiziaria riferita al capo 125, rimarcandosi la mancata risposta dell’ordinanza impugnata alle specifiche censure mosse con l’istanza di riesame, con le quali si era sottolineato come non potesse attribuirsi valenza decisiva alla mera circostanza che il sistema di videosorveglianza avesse ripreso la presenza dell’auto intestata al padre del ER davanti alla abitazione di RA, non essendo provato che alla guida del mezzo vi fosse proprio ZO ER e che l’incontro fosse finalizzato allo scambio di stupefacente da destinare non all’uso personale, ma allo spaccio. 3 2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata relativa alla disamina del capo 197, avendo i giudici cautelari desunto il concorso dell’indagato nella coltivazione dalle poche battute di ER estrapolate da un’unica conversazione dal significato non univoco e collidente con i dati indiziari di segno contrario. 2.4. Con il quarto motivo, le critiche difensive investono la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al capo 201, in ordine al quale si rileva che la deduzione per la quale ER avrebbe consentito ad RD di detenere sostanza stupefacente non risulta supportata da alcun elemento indiziario. 2.5. Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio di gravità indiziaria riferita al capo 204, osservandosi che il Tribunale ha fatto leva su due presunzioni sovrapposte, ossia la natura del debito e l’oggetto e la ragione della cessione. 2.6. Con il sesto motivo, si contesta la valutazione della gravità indiziaria compiuta in relazione ai capi 205 e 206, risultando generiche e dal significato non univoco le frasi di ER e RA desumibili dalle conversazioni richiamate. 2.7. Il settimo motivo, infine, è dedicato al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, non avendo il Tribunale spiegato, se non ricorrendo a mere frasi di stile, quale sia il reale, concreto e attuale pericolo che ER, ove rimesso in libertà o sottoposto a una misura più gradata, possa reiterare i reati a lui contestati, non essendosi tenuto conto del fatto che l’indagato già nel settembre 2023 ha manifestato la sua volontà di allontanarsi da RA. CONSIDERATO IN DIRITTO Sono meritevoli di accoglimento le doglianze riferite ai reati di cui ai capi 1, 125 e 197, mentre il ricorso è infondato nel resto. 1. In relazione alle censure in punto di gravità indiziaria, suscettibili di trattazione unitaria, occorre innanzitutto richiamare, per un inquadramento generale, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale 4 oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie di cui ai capi 201, 204, 205 e 206 non presta il fianco a censure di irragionevolezza. Iniziando dalle doglianze riferite al reato di cui al capo 201, relativo alla detenzione illecita di stupefacente presso l’appartamento di via Ranieri di Catona n. 23, i giudici dell’impugnazione cautelare hanno richiamato i contenuti delle conversazioni intercettate, da cui si evince che ER ha agevolato la consumazione del reato, assicurando la materiale disponibilità dell’immobile, attivandosi per intestare a proprio nome il contratto di energia elettrica, che peraltro è stato immediatamente dismesso il giorno dell’arresto di KE RD, essendo significativo che il recesso contrattuale sia intervenuto ad appena nove giorni di distanza dall’attivazione dell’utenza, risalente al 14 settembre 2023. 5 Ora, rispetto al significato attribuito ai dialoghi intercettati, allo stato, non si ravvisano aporie, né sono stati dedotti, in termini adeguatamente specifici, vizi di travisamento, per cui sul punto l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata risulta privo di criticità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito (sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715) che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Parimenti infondate risultano le censure riferite a capo 204, rispetto al quale il Tribunale ha legittimamente richiamato la conversazione intercettata (riportata a pagina 5 dell’ordinanza impugnata), da cui emerge che ER ha ammesso di essere debitore nei confronti di EM RA della somma di 500 euro, essendo evidente sia che il debito provenisse da una pregressa cessione di droga, non essendo ravvisabili tra i due ulteriori rapporti economici leciti che potessero fungere da causa del debito, sia che lo stupefacente non fosse destinato all’uso personale, stante l’importo non trascurabile del debito medesimo. Analogamente, quanto al capo 205, risulta non illogica la valorizzazione da parte dei giudici del riesame della conversazione intercorsa tra ZO ER ed EM RA, da cui si desume che i due stavano parlando di marjuana appena colta (molto verosimilmente dalla piantagione nella disponibilità del sodalizio), risultando significativi in tal senso sia i riferimenti all’attività di pulitura dei fiori, sia le premure manifestate rispetto alla possibile incidenza dell’umidità. Allo stesso modo, alcuna incongruenza argomentativa è configurabile rispetto alla disamina del capo 206, a proposito del quale il Tribunale ha ragionevolmente desunto dalla conversazione riportata a pagina 6 dell’ordinanza impugnata la conclusione che ER aveva la disponibilità di stupefacente, avendo egli invitato RA a prelevarlo prima che fosse “troppo tardi”, ovvero prima che potessero intervenire le Forze dell’ordine, avendo il ricorrente mostrato la propria volontà di dismettere l’attività di spaccio dopo l’arresto di KE RD, essendo ER intimorito dalla prospettiva di poter essere anch’egli attinto da misure restrittive. 1.2. Orbene, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza compiuta dai giudici cautelari rispetto ai reati di cui ai capi 201, 204, 205 e 206, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, 6 dovendosi in tal senso ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 2. Sono invece fondate le doglianze riferite ai capi 1, 125 e 197. Quanto al capo 125, se può essere condivisa l’impostazione del Tribunale circa la identificazione del ricorrente, risultato essere l’utilizzatore della Renault Clio targata FD337FK intestata al padre, non può invece ritenersi immune da censure l’ulteriore affermazione secondo cui il pacco consegnato da RA a ER contenesse sicuramente sostanza stupefacente, non risultando dirimente in tal senso il rilievo secondo cui la consegna del pacco era avvenuta sotto l’abitazione di RA, ossia in una via dove sono stati accertati molteplici episodi di spaccio, come pure, a livello di gravità indiziaria, non pare decisiva l’osservazione secondo la quale il contenuto del pacco era identificabile in ragione del fatto che i rapporti tra RA e LL erano spesso giustificati da traffici illeciti nel settore degli stupefacenti, trattandosi in entrambi i casi di deduzioni meramente probabilistiche, non supportate, come in altre vicende, da riferimenti fattuali più circoscritti. Analoghe criticità motivazionali sono ravvisabili rispetto alla disamina del capo 197, a proposito del quale i giudici del riesame hanno ritenuto sussistente il concorso del ricorrente nella coltivazione della piantagione di marijuana a disposizione del sodalizio alla stregua di una conversazione intercettata il 1° settembre 2023, nel corso della quale ER, parlando con IP RI che lo aveva condotto sul terreno, auspica che piova lentamente al fine di favorire la fioritura delle piante (“la Madonna, che piova un po'…lenta lenta…di notte doveva piovere…”). Dunque, la gravità indiziaria è stata fondata sia sul fatto che RI aveva condotto ER sul terreno, sia sull’auspicio della pioggia manifestato dal ricorrente, ma non può sottacersi che anche in tal caso la piattaforma indiziaria risulta sorretta da deduzioni ipotetiche e non adeguatamente solide, non risultando comprovato alcun contributo specifico di ER alle attività di coltivazione, tale non potendo ritenersi il commento di cui appena sopra. Le considerazioni esposte rispetto ai reati di cui ai capi 125 e 197 sono inevitabilmente destinate a riverberarsi sulla tenuta logica del percorso argomentativo dedicato al capo 1 (oggetto di trattazione alle pagine 6 e 7 dell’ordinanza impugnata), avendo il Tribunale desunto il giudizio sull’appartenenza di ER al sodalizio (derubricato dai giudici del riesame da 7 organizzatore a partecipe) anche, seppure in maniera non esclusiva, dalla ritenuta commissione di tali reati-fine (soprattutto da quello di cui al capo 197). 3. Alla luce di tali considerazioni, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1, 125 e 197, con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per nuovo giudizio, dovendosi approfondire in sede di merito se vi siano ulteriori elementi investigativi o comunque profili indiziari a carico di ER rispetto ai due reati-fine e, in caso negativo, se l’inserimento del ricorrente nel sodalizio di cui al capo 1 possa o meno ritenersi confermato pur venendo meno la gravità indiziaria rispetto ai reati di cui ai capi 125 e 197. 4. L’accoglimento parziale delle censure in punto di gravità indiziaria deve ritenersi assorbente rispetto alla valutazione del motivo sulle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 125) e 197) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18.02.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI UN ON DR
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BI UN;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19614 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 18/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza del 27 agosto 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ZO ER, gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), nonché dei reati-fine ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 125, 197, 201, 204, 205 e 206). Con ordinanza del 15 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria riqualificava la condotta di cui al capo 1) in quella di cui all’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 e confermava, nel resto, l’ordinanza del G.I.P. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale reggino, ER ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 2.1. Con il primo motivo, la difesa contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio sulla gravità indiziaria operato in relazione alla contestazione associativa, evidenziando che il Tribunale ha individuato un primo elemento indiziante della partecipazione di ER al sodalizio descritto al capo 1) nella condotta contestatagli al capo 201 della rubrica, nonostante l’insufficienza/equivocità degli argomenti posti a sostegno della responsabilità del ricorrente (l’intestazione del contratto di fornitura elettrica dell’appartamento da lui locato, ma da tempo dallo stesso abbandonato e occupato da RD che lo aveva utilizzato a fini illeciti, luogo in cui quest’ultimo era stato arrestato). Con ciò il Tribunale sarebbe venuto meno al principio, indefettibile, della necessaria individuazione del requisito dell’affectio societatis fondamentale per affermare l’esistenza del consesso criminoso e l’inserimento del singolo nella struttura organizzativa criminale. Il secondo elemento indiziante è stato individuato dal Tribunale nell’ «apporto dato alla coltivazione contestata al capo 197), con probabile conseguente apprensione della sostanza ivi coltivata di cui al capo 205», ma si tratterebbe, ancora una volta, di elementi indiziari equivoci, risultando compatibile la condotta di cui al capo 125 con la finalità di consumo personale, così come di scarsa portata indiziaria si è rivelata la vicenda di cui al capo 205, ricostruita da poche e ambigue battute intercettate tra RA e ER. 2.2. Con il secondo motivo, si contesta la valutazione indiziaria riferita al capo 125, rimarcandosi la mancata risposta dell’ordinanza impugnata alle specifiche censure mosse con l’istanza di riesame, con le quali si era sottolineato come non potesse attribuirsi valenza decisiva alla mera circostanza che il sistema di videosorveglianza avesse ripreso la presenza dell’auto intestata al padre del ER davanti alla abitazione di RA, non essendo provato che alla guida del mezzo vi fosse proprio ZO ER e che l’incontro fosse finalizzato allo scambio di stupefacente da destinare non all’uso personale, ma allo spaccio. 3 2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata relativa alla disamina del capo 197, avendo i giudici cautelari desunto il concorso dell’indagato nella coltivazione dalle poche battute di ER estrapolate da un’unica conversazione dal significato non univoco e collidente con i dati indiziari di segno contrario. 2.4. Con il quarto motivo, le critiche difensive investono la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al capo 201, in ordine al quale si rileva che la deduzione per la quale ER avrebbe consentito ad RD di detenere sostanza stupefacente non risulta supportata da alcun elemento indiziario. 2.5. Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio di gravità indiziaria riferita al capo 204, osservandosi che il Tribunale ha fatto leva su due presunzioni sovrapposte, ossia la natura del debito e l’oggetto e la ragione della cessione. 2.6. Con il sesto motivo, si contesta la valutazione della gravità indiziaria compiuta in relazione ai capi 205 e 206, risultando generiche e dal significato non univoco le frasi di ER e RA desumibili dalle conversazioni richiamate. 2.7. Il settimo motivo, infine, è dedicato al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, non avendo il Tribunale spiegato, se non ricorrendo a mere frasi di stile, quale sia il reale, concreto e attuale pericolo che ER, ove rimesso in libertà o sottoposto a una misura più gradata, possa reiterare i reati a lui contestati, non essendosi tenuto conto del fatto che l’indagato già nel settembre 2023 ha manifestato la sua volontà di allontanarsi da RA. CONSIDERATO IN DIRITTO Sono meritevoli di accoglimento le doglianze riferite ai reati di cui ai capi 1, 125 e 197, mentre il ricorso è infondato nel resto. 1. In relazione alle censure in punto di gravità indiziaria, suscettibili di trattazione unitaria, occorre innanzitutto richiamare, per un inquadramento generale, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale 4 oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie di cui ai capi 201, 204, 205 e 206 non presta il fianco a censure di irragionevolezza. Iniziando dalle doglianze riferite al reato di cui al capo 201, relativo alla detenzione illecita di stupefacente presso l’appartamento di via Ranieri di Catona n. 23, i giudici dell’impugnazione cautelare hanno richiamato i contenuti delle conversazioni intercettate, da cui si evince che ER ha agevolato la consumazione del reato, assicurando la materiale disponibilità dell’immobile, attivandosi per intestare a proprio nome il contratto di energia elettrica, che peraltro è stato immediatamente dismesso il giorno dell’arresto di KE RD, essendo significativo che il recesso contrattuale sia intervenuto ad appena nove giorni di distanza dall’attivazione dell’utenza, risalente al 14 settembre 2023. 5 Ora, rispetto al significato attribuito ai dialoghi intercettati, allo stato, non si ravvisano aporie, né sono stati dedotti, in termini adeguatamente specifici, vizi di travisamento, per cui sul punto l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata risulta privo di criticità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito (sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715) che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Parimenti infondate risultano le censure riferite a capo 204, rispetto al quale il Tribunale ha legittimamente richiamato la conversazione intercettata (riportata a pagina 5 dell’ordinanza impugnata), da cui emerge che ER ha ammesso di essere debitore nei confronti di EM RA della somma di 500 euro, essendo evidente sia che il debito provenisse da una pregressa cessione di droga, non essendo ravvisabili tra i due ulteriori rapporti economici leciti che potessero fungere da causa del debito, sia che lo stupefacente non fosse destinato all’uso personale, stante l’importo non trascurabile del debito medesimo. Analogamente, quanto al capo 205, risulta non illogica la valorizzazione da parte dei giudici del riesame della conversazione intercorsa tra ZO ER ed EM RA, da cui si desume che i due stavano parlando di marjuana appena colta (molto verosimilmente dalla piantagione nella disponibilità del sodalizio), risultando significativi in tal senso sia i riferimenti all’attività di pulitura dei fiori, sia le premure manifestate rispetto alla possibile incidenza dell’umidità. Allo stesso modo, alcuna incongruenza argomentativa è configurabile rispetto alla disamina del capo 206, a proposito del quale il Tribunale ha ragionevolmente desunto dalla conversazione riportata a pagina 6 dell’ordinanza impugnata la conclusione che ER aveva la disponibilità di stupefacente, avendo egli invitato RA a prelevarlo prima che fosse “troppo tardi”, ovvero prima che potessero intervenire le Forze dell’ordine, avendo il ricorrente mostrato la propria volontà di dismettere l’attività di spaccio dopo l’arresto di KE RD, essendo ER intimorito dalla prospettiva di poter essere anch’egli attinto da misure restrittive. 1.2. Orbene, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza compiuta dai giudici cautelari rispetto ai reati di cui ai capi 201, 204, 205 e 206, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, 6 dovendosi in tal senso ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 2. Sono invece fondate le doglianze riferite ai capi 1, 125 e 197. Quanto al capo 125, se può essere condivisa l’impostazione del Tribunale circa la identificazione del ricorrente, risultato essere l’utilizzatore della Renault Clio targata FD337FK intestata al padre, non può invece ritenersi immune da censure l’ulteriore affermazione secondo cui il pacco consegnato da RA a ER contenesse sicuramente sostanza stupefacente, non risultando dirimente in tal senso il rilievo secondo cui la consegna del pacco era avvenuta sotto l’abitazione di RA, ossia in una via dove sono stati accertati molteplici episodi di spaccio, come pure, a livello di gravità indiziaria, non pare decisiva l’osservazione secondo la quale il contenuto del pacco era identificabile in ragione del fatto che i rapporti tra RA e LL erano spesso giustificati da traffici illeciti nel settore degli stupefacenti, trattandosi in entrambi i casi di deduzioni meramente probabilistiche, non supportate, come in altre vicende, da riferimenti fattuali più circoscritti. Analoghe criticità motivazionali sono ravvisabili rispetto alla disamina del capo 197, a proposito del quale i giudici del riesame hanno ritenuto sussistente il concorso del ricorrente nella coltivazione della piantagione di marijuana a disposizione del sodalizio alla stregua di una conversazione intercettata il 1° settembre 2023, nel corso della quale ER, parlando con IP RI che lo aveva condotto sul terreno, auspica che piova lentamente al fine di favorire la fioritura delle piante (“la Madonna, che piova un po'…lenta lenta…di notte doveva piovere…”). Dunque, la gravità indiziaria è stata fondata sia sul fatto che RI aveva condotto ER sul terreno, sia sull’auspicio della pioggia manifestato dal ricorrente, ma non può sottacersi che anche in tal caso la piattaforma indiziaria risulta sorretta da deduzioni ipotetiche e non adeguatamente solide, non risultando comprovato alcun contributo specifico di ER alle attività di coltivazione, tale non potendo ritenersi il commento di cui appena sopra. Le considerazioni esposte rispetto ai reati di cui ai capi 125 e 197 sono inevitabilmente destinate a riverberarsi sulla tenuta logica del percorso argomentativo dedicato al capo 1 (oggetto di trattazione alle pagine 6 e 7 dell’ordinanza impugnata), avendo il Tribunale desunto il giudizio sull’appartenenza di ER al sodalizio (derubricato dai giudici del riesame da 7 organizzatore a partecipe) anche, seppure in maniera non esclusiva, dalla ritenuta commissione di tali reati-fine (soprattutto da quello di cui al capo 197). 3. Alla luce di tali considerazioni, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1, 125 e 197, con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per nuovo giudizio, dovendosi approfondire in sede di merito se vi siano ulteriori elementi investigativi o comunque profili indiziari a carico di ER rispetto ai due reati-fine e, in caso negativo, se l’inserimento del ricorrente nel sodalizio di cui al capo 1 possa o meno ritenersi confermato pur venendo meno la gravità indiziaria rispetto ai reati di cui ai capi 125 e 197. 4. L’accoglimento parziale delle censure in punto di gravità indiziaria deve ritenersi assorbente rispetto alla valutazione del motivo sulle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 125) e 197) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18.02.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI UN ON DR