Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 1
I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, e, in particolare, non possono riguardare neanche nuove questioni di diritto se esse implichino la modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia. (Nella specie è stato rigettato il ricorso con il quale l'INPS - in un giudizio relativo alla riconoscibilità della pensione di riversibilità della madre a favore del figlio asseritamente vivente a carico e inabile- aveva per la prima volta in sede di legittimità sostenuto che non potesse essere trascurato il dato pacifico che la pensione di riversibilità non è ulteriormente riversibile).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6992 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 03/03/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 03/03/2022), n.6992 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. VARRONE Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2819/2017 proposto da: BONAIRE S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato LUCA OLINDO DAMBROSIO, per procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro A.S.M., rappresentata e difesa dall'Avvocato ANSELMO CARLEVARO, per procura in calce al controricorso; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ER VI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ludovico Laviani ed Antonio Appella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma al Largo 0. Giorgi n. 10, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro n. 174/98 del 5 febbraio/5 marzo 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1703/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal relatore Prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avvocati Carlo De Angelis e Antonio Appella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore - Giudice del Lavoro di Potenza TO IE conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per ottenere il riconoscimento in proprio favore della pensione di reversibilità a seguito del decesso della madre EO RI LU - avvenuto il 19 agosto 1987 -, che godeva di pensione di reversibilità a seguito del decesso del marito IE AN - avvenuto il 15 dicembre 1955.
Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che impugnava del tutto genericamente la domanda attorea e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso.
L'adito Pretore - dopo avere ammesso ed espletato consulenza tecnica - accoglieva la domanda giudiziaria del IE e, a seguito di impugnativa proposto dalla parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Potenza (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), dopo avere disposto la rinnovazione della consulenza tecnica, rigettava l'appello e condannava l'I.N.P.S. alle spese del grado.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato di condividere integralmente le conclusioni diagnostiche e valutative espresse dal c.t.u. sulle affezioni denunciate - "che considerate, nel complesso come fattore patologico unitario, rendono totalmente inabile il IE fin dal 1987 epoca del decesso della madre, titolare della pensione di cui è richiesta la reversibilità" -, "in quanto tali conclusioni appaiono corrette e congruamente motivate alla stregua degli accertamenti effettuati, che sono esaurienti, persuasivi e condotti con retti criteri tecnici".
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'I.N.P.S. adducendo a sostegno un unico motivo di annullamento.
L'intimato TO IE resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Con l'unico complesso motivo di ricorso l'I.N.P.S. - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del r.d.l. n. 636/1939 come sostituito dall'art. 22 della legge n. 903/1965" - addebita al Tribunale di Potenza di avere trascurato il dato pacifico che "la pensione di reversibilità non è ulteriormente reversibile", laddove ha ritenuto nella specie "reversibile la pensione della madre (già titolare di pensione del defunto marito e priva di pensione diretta), al cui decesso - 1987 - riporta l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, vivenza - a - carico ed inabilità, anziché a quello del padre, deceduto il 15 dicembre 1955": per cui "il Giudice del merito per poter accogliere la domanda di variazione della titolarità avrebbe dovuto, pregiudizialmente, accertare la sussistenza delle condizioni del diritto alla reversibilità - con riferimento alla data della morte del padre, posto che l'Istituto ne aveva negato l'esistenza con il provvedimento soppressivo". II/1. - Nella disamina del ricorso come dinanzi proposto è necessario, preliminarmente, valutare l'eccezione - ritualmente sollevata dal controricorrente - di inammissibilità dell'impugnativa per essere stata prospettata con il cennato motivo una "questione nuova, in quanto mai introdotta nei due gradi di giudizio di merito:
al riguardo il controricorrente rimarca specificatamente che "l'I.N.P.S. non ha mai dedotto e/o eccepito assolutamente nulla in ordine a quanto costituisce oggetto del ricorso, essendosi, al contrario, strenuamente difeso in ordine all'inesistenza del requisito sanitario dell'inabilità per il IE al momento del decesso della madre convivente (1987).
Per tale valutazione può senz'altro procedersi all'esame diretto degli atti del processo al fine di riscontrare l'eventuale fondatezza della cennata eccezione preliminare, poiché solo dal riscontro (secondo dette modalità) sulla effettiva sussistenza della carente prospettazione nel giudizio di merito della questione sollevata con il ricorso per cassazione, potrà verificarsi se siano state affrontate per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione.
II/2. - Dall'esame diretto degli atti processuali - non potendosi, ovviamente, fare riferimento ad atti "extra - processuali" (come quelli del pregresso procedimento amministrativo) - si evince che: a) con la "memoria di costituzione" prodotta nel giudizio di primo grado, l'I.N.P.S. assai genericamente ha contestato la domanda del IE, senza precisare minimamente che i requisiti per la concessione della pensione di reversibilità richiesta dal IE fossero da accertare al momento del decesso del di lui padre (15 dicembre 1955) e non a quello della madre (19 agosto 1987), così come indicato da esso originario ricorrente e sul cui esclusivo dato fattuale si fondava la domanda giudiziale;
b) con il "ricorso in appello" l'I.N.P.S. non ha in alcun modo censurato la sentenza del Pretore per avere erroneamente considerato che il diritto alla pensione di reversibilità, riconosciuta in capo all'appellato, era stato accertato al momento del decesso della madre (già titolare della pensione di reversibilità del defunto marito e priva di pensione diretta); anzi, in vari punti dell'impugnativa proposta, l'Istituto ha precisato che il motivo a sostegno dell'appello riguardava esclusivamente l'errato adempimento dell'incarico peritale da parte del c.t.u. sul punto dello stato di inabilità del IE "alla data del 1987, epoca del decesso della madre convivente" (così a pag. 2 del "ricorso in appello", ma anche a pagg. 3 e 4 ibidem), non sollevando alcuna censura o deduzione in merito alla questione che il requisito dello stato di inabilità per la concessione della pensione di reversibilità si sarebbe dovuto verificare al momento del decesso del padre ("1955"). Conclusivamente, da tale disamina, risulta inequivocabilmente che l'I.N.P.S. non ha sollevato nelle due fasi del giudizio di merito la questione proposta ora con il motivo su cui si fonda in via esclusiva il ricorso per cassazione.
II/3. - Tanto accertato e considerato, si rileva che, con riferimento alla preclusione per novità della questione, è stato riaffermato che nel giudizio di cassazione, istituzionalmente preordinato al controllo di legittimità sulla sentenza impugnata, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che, dando luogo ad un sistema difensivo autonomo e diverso da quello proposto nel giudizio di merito, e non riflettenti questioni rilevabili di ufficio, postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.
Ciò in quanto i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti e, in particolare, non possono riguardare neanche nuove questioni di diritto, se esse implichino la modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia (cfr. Cass. n. 3594/1990, Cass. n. 11062/1994, Cass. n. 600/2000). III. - Nella specie, con il ricorso ora prodotto, l'I.N.P.S. ha prospettato sicuramente una "nuova questione" e il motivo a sostegno del cennato ricorso ha, di certo, investito una questione estranea al thema decidendum del giudizio di secondo grado: per cui, alla stregua delle considerazioni svolte, si conferma l'infondatezza del ricorso. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001