Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2967
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

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I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, e, in particolare, non possono riguardare neanche nuove questioni di diritto se esse implichino la modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia. (Nella specie è stato rigettato il ricorso con il quale l'INPS - in un giudizio relativo alla riconoscibilità della pensione di riversibilità della madre a favore del figlio asseritamente vivente a carico e inabile- aveva per la prima volta in sede di legittimità sostenuto che non potesse essere trascurato il dato pacifico che la pensione di riversibilità non è ulteriormente riversibile).

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 6992 del 03
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 03/03/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 03/03/2022), n.6992 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. VARRONE Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2819/2017 proposto da: BONAIRE S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato LUCA OLINDO DAMBROSIO, per procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro A.S.M., rappresentata e difesa dall'Avvocato ANSELMO CARLEVARO, per procura in calce al controricorso; – …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2967
Data del deposito : 1 marzo 2001

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