Sentenza 20 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2002, n. 10636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10636 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2002 |
Testo completo
1 0636/02 cam. cons. 09.05.2002 I. 621/2000 oggetto giudizio di LICA ITALIANA Grou 28242 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente;
dott. Vincenzo CARBONE ' Consigliere;
dott. Paolo VITTORIA ' dott. Ernesto LUPO " ' dott. Roberto PREDEN " ' dott. Francesco SABATINI relatore " ' ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da IL NT elett. dom. in Roma ' largo ' n. 34 presso lo studio dell'avv. Maria Boccea ' rappresentato e difeso dall' avv. Teresa Fera e Vincenzo Battaglia come da procura a margine ' del ricorso ricorrente contro 1 1099 COMUNE DI CROTONE intimato avversO la sentenza n. 237 in data 10 novembre-10 dicembre 1998 del Giudice di Pace di Crotone ( r.g. n. 653/97 ) . Letta la requisitoria scritta con la quale il ' in persona del sost. procuratore generale P.M. dott. Ennio Attilio Sepe chiede dichiararsi ' inammissibile il ricorso ai sensi del nuovo ' testo dell'art. 375 comma secondo c.p.c. perché ' prospetta censure non deducibili avverso sentenze del giudice di pace rese secondo equità • Osserva in fatto ed in diritto : ' indicata in epigrafe , ilCon la sentenza giudice di pace in parziale accoglimento della ' ' haavanzata dall'odierno ricorrente domanda ' equitativamente ridotto da lire 548.711 a lire 274.350 la somma iscritta a ruolo dall'attuale intimato a titolo di pagamento del canone di acqua potabile per gli anni 1987-88 , osservando che tale essenziale servizio era stato effettivamente erogato e che in altre analoghe controversie ' ' numerosissimi utenti avevano corrisposto 2 all'incirca la metà della somma pretesa dall'ente ' e così conciliato la vertenza erogatore Per la cassazione di tale decisione ricorre il ' il quale adduce la violazione IL dell'art. 293 c.p.c. , degli artt. 100 c.p.c. e 24 cost.. , degli artt. 2934 e 2948 n. 4 c.c. nonché vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Osserva la Corte che le censure illustrate con memoria - sono manifestamente infondate ed importano il rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 375 secondo comma c.p.c. come ' modificato dall'art. 1 legge 24 marzo 2001 n. 89 : infatti di decisione resa secondo trattandosi ' ' equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. ' i vizi motivazionali e le violazioni della legge sostanziale allegati dal ricorrente ' non sono deducibili ' come questa C.S. ha piu' volte affermato ' in particolare con la sentenza n. 716/99 delle Sezioni Unite che ' il collegio condivide e fa propria . Sono invece deducibili secondo lo stesso ' parimenti condivisibile indirizzo le violazioni di norme costituzionali e processuali le ' tuttavia la censura elevata ai sensi dell'art. ' 3 293 c.p.c. è egualmente inammissibile ' ma sotto il diverso profilo della carenza di interesse : avendo infatti il giudice di pace come lo ' stesso ricorrente osserva revocato la precedente ' ordinanza del 9 marzo 1998 vien meno l'interesse ' a quest'ultimo a dedurre vizi che attengono provvedimento e che sono allegati con il primo motivo del ricorso Manifestamente infondata è la censura di violazione del contraddittorio elevata con il ' ' avendo il giudice di pace secondo motivo provveduto a verificare , proprio su richiesta del ' ' operata dal IL se l'iscrizione a ruolo Comune fosse o non fondata . Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione non avendo l'intimato vittorioso svolto attività difensiva
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso Nulla per le spese del giudizio di cassazione • Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte , il 9 maggio 2002 Il Consigliere est. Il Presidente л они Jo Datia. F FLCANC Depositata in Cancelleria Dottsse 20.07.01 IL CANCELLIERE C1 Oggi, ✓ Dott.ssa Maria Aiello