Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO PO ITALIANO4 942 /0 1 LA CORTE SUPREMA LI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTI 1 SEZIONE PRIMA CIVILE SWAP Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NULLITA' Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 17285/99 PANEBIANCO Consigliere Cron.10637 Dott. Ugo Riccardo Rep. 1740 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 09/10/00 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio, IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 12.000 S E N T EN ZA 4 APR. 2001 sul ricorso proposto da: il IL LI GRANLATTE CONSORZIO COOPERATIVO Scrl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso l'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA STANISLAO AURELI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO CALTABIANO, giusta procura in calce al ricorso;
CG508804 ricorrente CG508805
contro
CG508773 FALLIMENTO GESTIVAL SpA, in persona del Curatore, CG508780 elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FRIGGERI 106, presso l'avvocato MICHELE TAMPONI, che lo rappresenta2000 1762 e difende unitamente all'avvocato PAOLO MANETTI, -1- giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente CORTE C AZIONE avverso la sentenza n. 799/99 della Corte d'Appello di Richiesta copia dal Sig. Prili FIRENZE, depositata il 25/06/99; Lice per diritti 3.11.201 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL LI udienza del 09/10/2000 dal Consigliere Dott. Donato ル PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Caltabiano, che ha CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE chiesto l'accoglimento del ricorso;
Richiesta copla studio dal Sig. AR udito per il resistente, l'Avvocato Manetti, che ha per diritti L. 7000 chiesto il rigetto del ricorso;
01 IL LI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. €0,52 L.1000 LIRE 5000 €1.3 13000 CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA: LIRE 2000 CANCELLERIA AY510564 AT645326 €0,52 L.1000 CANCELLERIA LIRE 1000 BE148311 CANCELLERIA CANCELLERIA 3000 LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA AY510565 AU085208 DE339070 BE148312 -2- A -31 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 27.2.1996 ai sensi dell'art. 98Con ricorso Cooperativo L.F. la SOC. Granlatte Consorzio ex C.E.R.P.L. propose dinanzi al Tribu- S.c.r.l. nale di Firenze opposizione allo stato passivo del fallimento della SOC. IV s.p.a., dal quale era stato escluso il credito di £. 811.582.347, essendosi ritenuto nullo il contratto di domestic indexed lira swap, da cui era scaturito, per essere stato concluso con soggetto diverso da una società di intermediazione finanziaria (SIM). Il Tribunale di Firenze con sentenza 26.11/23.12.1997 respinse la opposizione. Dopo aver premesso che è contratto di swap quello in cui le parti convengono di scambiarsi, in una o più date prefissate, somme di applicando due diversi parametridanaro in - ad un termini di tassi di interesse o di cambio identico ammontare di riferimento, con il pagamento alla scadenza concordata di un importo di base netta, in forza di compensazione, e rilevato che la IV aveva garantito alla predetta Cooperativa il rischio del cambio relativo alla restituzione di un finanziamento, regolando alla scadenza il differenziale determinato dalla variazione di cambio, nel senso che in caso di deprezzamento 3 della lire la IV avrebbe pagato la differenza acquistare la valuta estera danecessaria per restituire e in caso di apprezzamento avrebbe riscosso la differenza attiva;
nonché considerato che quei contratti non potevano essere conclusi se non da una società Sim, cui erano riservati ai n. 1, e che la sensi dell'art. 2 L.
2.1.1991 IV, non essendo iscritta nell'apposito albo, aveva violato la riserva, penalmente sanzionata dall'art. 14 della legge, rilevò il tribunale che i contratti in questione erano nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c.. Contro la sentenza la SOC. Granlatte Consorzio Cooperativo propose impugnazione che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 6.4.1999 respinse, considerando che il contratto de quo è compreso tra quelli riservati in via esclusiva alle società di finanziaria, attesa la esigenzaintermediazione della legge 2.1.1991 n. 1 di disciplinare i comportamenti degli intermediari che operano nel mercato;
per cui la loro stipula era nulla, essendo avvenuta in violazione di tale riserva. Ha proposto ricorso per cassazione la società Cooperativa, con un motivo, cui ha resistito il fallimento della SOC. IV;
entrambi hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunzia la ricorrente la violazione falsa applicazione dell'art. 1418 C.C.. Rileva la erro- neità dell'assunto della sentenza impugnata, che ha ricavato dalla premessa della riserva in favore delle S.I.M. della legge 1/1991 la conseguenza della nullità dei contratti conclusi dalla IV, omettendo di considerare che la illiceità dell'attività non si traduce nella illiceità e nullità dei singoli atti compiuti. Peraltro, pur ammettendo che di nullità si tratti, essa sarebbe relativa e potrebbe essere invocata dal solo risparmiatore, non dai terzi interessati, né rilevata di ufficio. Il ricorso è infondato e va respinto. Non nega la ricorrente che i contratti di cui trattasi siano regolati dalla legge 2.1.1991 n. 1, che reca la "disciplina dell'attività di interme- diazione finanziaria e disposizioni sull'organiz- zazione del mercato mobiliare", la quale riserva la attività diretta alla loro conclusione alle società Sim - e cioè a di intermediazione mobiliare albi, muniti di soggetti iscritti in appositi autorizzazione e sottoposti a vigilanza;
ma conte- 5 sta le conclusioni della sentenza impugnata, che dalla illiceità dell'attività, compiuta abusiva- mente e per la quale l'art. 14 della legge prevede la sanzione della reclusione e della multa a carico dei responsabili, ha desunto la nullità dei singoli atti о contratti nei quali essa è consistita, assumendo che l'autorizzazione nella specie mancata, al pari della iscrizione sia finalizzata a consentire l'esercizio dell'attività a certe condizioni, non già ad escluderlo in assoluta. Argomenta, a sostengo di tale tesi, dalla disci- plina delle attività bancarie ed assicurative, rispettivamente, dottrina eall'uopo invocando, giurisprudenza di questa Corte ed assume che, in difetto di previsione normativa, la nullità non 5 possa essere ritenuta né ricavata dalla esistenza della sanzione penale, che colpisce l'esercizio dell'attività e non il negozio che essa produce, il quale, pur a fronte della sanzione predetta, può essere civilisticamente valido ed efficace, tanto più quando ad essere punt non è il comportamento negoziale di entrambe le parti, ma quello di una sola. La tesi non può essere condivisa, né quando contesta che la riserva in favore delle SIM della 6 attività sia parametro utile per giudicare della validità dei contratti;
né quando trae argomento da in termini istituti diversi, ovvero considera non decisiva la comminatoria penale generali dell'attività ai fini della validità del negozio;
né, infine, laddove nega la invalidità assoluta di esso, per il fatto che la illiceità del compor- tamento sia stata di una sola delle parti. Per una corretta soluzione del problema indispensabile muovere dalla formula dell'art. 1418 c.c. che, dopo avere al primo comma stabilito che è nullo il contratto contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente, al terzo comma aggiunge "il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge". Tuttavia, se è necessario richiamarsi alla legge per decidere -o annullabilità tale richiamo non della nullità - offre sempre sicure soluzioni per l'ambiguità o la insufficienza delle espressioni usate dal legisla- tore, per cui diventa indispensabile valutare, ogni qualvolta vi sia difformità tra fattispecie e schema normativo, se invalidità sussista e quale ne sia la portata, utilizzando come criterio di individuazione la natura degli interessi tutelati nel quadro dei valori dell'ordinamento, progres- sivamente ampliato dai nuovi interessi che tendono a realizzarsi secondo diritto e che meritano di essere protetti in modo maggiore о minore, a meno agli interessi seconda che corrispondano generali della collettività. -La nullità, pertanto, diventa come osservato - uno strumento di controllo normativo in dottrina insieme ad altri, a non ammettere alla utile, tutela giuridica interessi in contrasto con i valori fondamentali del sistema e si differenzia dalla annullabilità, non solo perché l'atto è difforme dallo schema legale e pregiudica gli interessi del suo autore, ma perché mette a rischio i valori preminenti della comunità, il cui contrasto costituisce la ragione dell'impedimento che l'ordinamento oppone alla efficacia giuridica tipica degli atti. Superata la concezione individualistica, fonda- ta esclusivamente sul valore della autonomia pri- vata, la valutazione della nullità del negozio si è così giovata del criterio del riscontro della utilità sociale, influenzato da scelte sociopo- litiche, che è divenuto indice del giudizio di meritevolezza degli interessi delle parti, rispetto ai valori perseguiti dalla comunità, al punto che 8 l'ordinamento, ove quel riscontro sia negativo, non assegna ad essi alcuna tutela ed anzi assoggetta alla sanzione della nullità l'atto compiuto per qualificanterealizzarli. In sostanza elemento della validità non è più la tutela dell'interesse del contraente, ma quella degli interessi generali, che vengono preservati anche dalle iniziative individuali, al punto da prescindere dalle posizioni che in riferimento all'atto assume la -che pure la norma intende proteggere in parte - nome della equità, correttezza e stabilità dei rapporti sociali. E la circostanza che spano sempre maggiori le sollecitazioni in tal senso della collettività finisce per accrescere le ipotesi della nullità dei negozi, progressivamente ridu- 14 cendo lo spazio della autonomia privata. Tale impostazione dogmatica è in linea con il diritto positivo e con le norme citate artt. 1418 commi 1 e 3 C.C. - posto che è pur sempre il diritto oggettivo a stabilire, anche in situazioni di contrasto con norme imperative, se assegnare fattispecie difformi dallo tutela ed efficacia a schema legale, sebbene in tal caso la sanzione della nullità, derivando automaticamente dalla previsione normativa, necessiti di una disposizione 9 contraria perché resti inattuata. A tale stregua il compimento dell'atto contro il divieto legale genera ipotesi di nullità, c.d. virtuali, proprio perché non necessitano di comminatorie di legge (Cass. 2493/1972; espresse 2545/1970) - a fronte di quelle testuali dei commi - semprechè il II e III dell'art. 1418 C.C. controllo della natura della disposizione violata porti a verificare che 1'interesse sotteso sia pubblico e non privato (Cass. 3266/1986; 6721/1985; 3642/1985), da un lato ciò corrispondendo al prin- violazione di una norma positiva,cipio che la penalmente, non dà luogo anche se sanzionata a nullità del contratto compiuto, necessariamente per via dell'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", il quale lascia margine a meccanismi positivamente introdotti, per realizzare egualmente gli effetti del negozio, in considerazione degli apprezzamenti discrezionalmente compiuti dal legi- slatore, dei valori giuridici tutelabili;
e dall'altro al dato positivo espresso dal combinato disposto del primo e del terzo comma dell'art. 1418 c.c., secondo cui la mancanza di una espressa sanzione di nullità dell'atto negoziale, in conflitto con il divieto, non è rilevante ai 10 fini della nullità, sopperendovi la norma predetta, un principio generale rivolto a che rappresenta prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi assoluti non si accompagna una previsione di nullità (Cass. 6691/1987; 6601/1982; 5311/1979; 1901/1977). Ne consegue che, ove le norme imperative siano in linea generale inderogabili dalla volontà dei privati, in relazione a tali valori, tutto ciò che sia programmato o compiuto in contrasto con essi è interamente nullo, necessariamente estendendosi la illiceità della condotta all'atto compiuto, per il rilievo che la sanzione di invalidità ha in relazione all'interesse perseguito dalla norma, che risulterebbe frustrato, ove si accedesse alla tesi proposta dalla ricorrente della distinzione tra attività illecita ed atto valido, non potendo l'ordinamento tutelare l'autonomia provata 41建工 momento in cui persegue interessi che contrastano con valori socialmente rilevanti e per i quali ha posto il divieto di operare, a causa della danno- sità sociale di quella attività, che vano sarebbe sottoporre a sanzione penale, se poi raggiungesse il fine di conservare gli effetti degli atti compiuti, che l'ordinamento ha manifestato di 11 rifiutare. Ciò posto, con riguardo alla fattispecie in esame non par dubbio che la normativa introdotta dalla legge 2.1.1991 n. 1 consideri interessi di carattere generale, che vanno dalla tutele dei risparmiatori uti singuli, a quella del risparmio pubblico, come elemento di valore della economia nazionale, а quella della stabilità del sistema finanziario, come considerata dalla direttiva 93/22 CEE del 10.5.1993; alla esigenza di preservare il mercato da inquinamenti derivanti dall'impiego di risorse provenienti da circuiti illegali, a quella di rendere efficiente il mercato dei valori mobiliari con vantaggi per le imprese e per la economia pubblica, interessi tutti chiaramente prevalenti su quelli del privato, che pure di riflesso ne rimane tutelato, e che attribuiscono alla iscrizione nell'albo, alla autorizzazione, ai successivi controlli una valenza che trascende la formale e ordinata gestione dell'attività ed investe l'atto in cui essa si sostanzia, essendo interesse dell'ordinamento rimuoverlo, per le turbative che crea sul sistema finanziario generale. Né può condividersi l'assunto che i contratti 12 di swap richiedano solo che esista il soggetto impresa, cui l'autorizzazione gioverebbe sempli- cemente a rimuovere gli ostacoli giuridici allo esercizio dell'attività, che di per sé l'impresa è bene in grado di svolgere. Tale affermazione è infatti contraddetta proprio dalla natura degli interessi protetti, che la legge dimostra di voler tutelare, stabilendo la riserva in favore delle Sim la(art. 21° comma L. 1/1991); prevedendo per esse iscrizione in un albo apposito, istituito presso la CO (art. 3), ed una espressa autorizzazione con la specificazione delle attività tra quelle menzionate nell'art. 1 per le quali essa rilasciata, in base all'accertamento di una serie di requisiti che attengono alla struttura dell'ente autorizzato;
al suo capitale;
e, in termini di professionalità ed onorabilità (art. 1 lett. C L. n. richiamato dall'art. 3 citato), 23.3.1983 77, agli organi di gestione e persino ai soggetti che in virtù della partecipazione al capitale, in via diretta o per interposta persona, o per il tramite di società fiduciaria о di società controllata, ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società; stabilendo che l'esercizio dell'attività sia "soggetto alle 13 disposizioni della presente legge", al punto da identificare l'attività di intermediazione esclu- sivamente con quella che si svolge in conformità alla normativa;
imponendo controlli e limitazioni (artt. 2 e ss.), oltre all'obbligo per le società di avvalersi esclusivamentedi intermediazione della opera di promotori finanziari iscritti nello albo unico nazione dei promotori, anch'esso istituito presso la CO (art. 5 commi I e V), previa verifica, anche in tal caso, di specifici con la requisiti di onorabilità e professionalità, previsione, anche per essi, della riserva di attività e delle sanzioni penali di cui all'art. 14 (art. 5 comma X); prevedendo che la attività di gestione dei patrimoni e di negoziazione dei valori mobiliari (artt. 8 e 11) sia svolta nel rispetto di regole, considerate imperative al punto che i patti in deroga sono espressamente sanzionati da nullità (art. 8 comma IV e art. 11 comma 11). E la circo- stanza che la vigilanza della CO e della Banca d'AL (art. 9) sia finalizzata al rispetto di regole di comportamento, a garantire, tra volte l'altro, "che nello svolgimento delle suddette attività non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle 14 diverse attività"; il rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamen- tati”, “la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite, che devono essere conservate per i periodi prestabiliti" (lett. b, e f art. 9); e abiliti l'organo che la esercita alla sospensione sino a 60 gg. dell'attività, ove siano accertate irregolarità gravi o gravi violazioni di legge, di regolamenti o di disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza e comunque ogniqualvolta lo richieda "la tutela del pubblico risparmio" (art. 13 comma II), conferma che la natura degli interessi tutelati trascende quelli della clientela ed ha ad oggetto quelli generali della regolarità ily dei mercati e della stabilità del sistema finan- ziario, espressamente considerati al disposto dello V ° comma, in cui i pericoli ad essi art. 13 relativi e connessi alle irregolarità e violazioni accertate giustificano l'intervento del Ministro del Tesoro per la cancellazione dell'albo della Sim e la nomina di un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti della società. Tale norma da un lato evidenzia la rilevanza pubblica di quei valori e dall'altro fornisce argomento testuale, seppure 15 indiretto, alla tesi della nullità assoluta dei contratti stipulati dall'intermediario abusivo, posto che, nel momento in cui prevede per quello iscritto, la cui condotta non si sia conformata ai precetti di legge e di regolamento, l'obbligo di restituzione dei patrimoni dei clienti della società, incide sui rapporti negoziali instaurati, sanzionandone la improseguibilità con la rescis- sione di quelli in corso, sì dà privare di valenza giuridica gli atti futuri che fossero compiuti nell'esercizio della attività non più consentita;
a riprova che nella fattispecie in esame l'attività non consentita genera contratti nulli. Per tale verso non sono utilizzabili gli arresti giurisprudenziali in merito alla attività assicurativa (Cass.12910/1995; 586/1995; 3096/1992; 1150/1977; 3291/1973), dai quali la ricorrente trae argomento favorevole alla tesi della validità dei contratti. L'art. 75 T.U. 13.2.1959 n. 449, sullo esercizio delle assicurazioni private, stabilisce che "i contratti di assicurazione stipulati........ presso imprese che opera in violazione delle dispo- sizioni del presente testo unico sono risoluti, su semplice denuncia del contraente", così individuando, tra quelle previste dall'ordinamento, 16 la reazione di minor rigore e con effetti ex nunc, dal legislatore dell'epoca apprezzata come suffi- ciente a reintegrare la situazione creata dalla violazione della norma, lasciata alla determi- nazione dell'interessato e chiaramente predisposta alla sua esclusiva tutela. Quanto ai contratti conclusi dal banchiere di fatto, la invalidità per difetto del presupposto soggettivo, costituito dalla qualitàgiuridico formalmente riconosciuta alla banca dalla autoriz- zazione ad operare nel settore del credito, non è contraddetta, ma anzi confermata dalla circostanza che quei negozi siano validi in quanto ascrivibili alla categoria generale dei contratti di deposito o di mutuo, una volta che resti ferma la esclusione di validità sub specie degli artt. 1834 1860 c.c..- Né giova alla tesi della ricorrente l'art. 18 D.L.gvo 23.7.1996 n. 415, entrato in vigore il 1.9.1996, che, nel recepire la direttiva 93/22/CEE del 10.5.1993, relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari, e quella 93/6/CEE del 15.3.1993, relativa alla adeguatezza patrimo- niale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, ha in larga parte sostituito la normativa sulle SIM. Prevede tale norma due ipotesi 17 di nullità, in riferimento ai contratti stipulati dai soggetti regolarmente abilitati, di cui agli artt. 2 e 23 del citato decreto e 106 ss. T.U. in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgvo 1.9.1993 n. 385, aventi ad oggetto i servizi previsti dal decreto 415: e cioè la mancanza della forma scritta e il rinvio ad usi per la determi- nazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico;
aggiungendo al terzo comma che essa può essere fatta valere solo dal cliente. A fronte di tale disposizione, che commina la nullità a tali contratti, benchè stipulati da soggetti debitamente autorizzati, la tesi che restino esclusi dalla sanzione di nullità, in via generale, quelli stipulati da intermediari abusivi è doppiamente incongruente, perché suppone la indifferenza del sistema civilistico agli atti compiuti in violazione di norme penali di rilevanza maggiore rispetto a quella testè richiamata, civi- listicamente sanzionata, e perché conferisce vali- dità piena ai negozi, privi di forma scritta, e alle pattuizioni che rinviano agli usi con riguardo allo oggetto suindicato, una volta che risultino compiuti da coloro che abbiano operato contra 18 legem. Né potrebbe sostenersi la irrilevanza della in quanto entrata in norma esaminate, per essere vigore 1'1.9.1996 alla disciplina che estranea cui è causa, poiché nello regola gli atti per 415/1996 il principio della impianto del decreto nullità dei negozi posti in essere dai soggetti non abilitati è rimasto inespresso quanto nella legge 1/1991, pur operando, come il Collegio ritiene abbia operato, per i contratti stipulati sotto il precedente regime quanto sotto il successivo;
citata disposizione, lungi dal sicchè la contraddire quella nullità, la ribadisce, attra- verso la configurazione di ulteriori ipotesi di invalidità, di minore gravità, in quanto rivolte lah palesemente alla tutela di interessi inferiori rispetto a quelli più sopra analizzati, posto che è dato solo al cliente il potere di farla valere. Né è condivisibile l'argomento difensivo, secondo il quale, perché si ritenga vietato il contratto e risulti quindi nullo, Occorre che sia punito il comportamento negoziale di entrambe le parti, per cui nelle fattispecie negoziali pluri- soggettive l'antigiuridicità penale della condotta di una parte non si comunica all'altra e quindi non investe il negozio. Nella specie la nullità è 19 stata, infatti, desunta dalla natura imperativa della norma, che fa divieto a chiunque siano i soggetti che intendono esercitare professional- mente, nei confronti del pubblico, le attività di intermediazione mobiliare, siano le controparti, -pur se esenti da sanzione penale di stipulare i contratti di swap e ogni altro previsto dall'art. 1 L. 1/1991, nonché dalla generalità degli interessi tutelati (Cass. 6601/82) e non solo dalla condotta criminosa di uno dei contraenti, la quale rileverebbe in senso contrario solo se la sanzione fosse concepita in funzione della tutela esclusiva dell'altro. Assume, tuttavia, la ricorrente che quand' anche si kh ravvisasse una ipotesi di nullità, si non tratterebbe di nullità assoluta, ma relativa, invocabile dal solo risparmiatore;
ma la tesi è considerazione che contraddetta proprio dalle precedono. Al di là della configurabilità in astratto della categoria delle nullità relative si è osservato in dottrina che la nullità, essendo una qualificazione negativa del negozio, non può che essere unica di fronte a tutti, per cui, avendo carattere obiettivo non è concettualmente possibile il problema si parlare di nullità relativa 2 20 0 traduce in termini di legittimazione ad esperire l'azione, alla stregua del disposto dell'art. 1421 C.C., e in ordine ad essa l'argomento che abilitato sia solo il risparmiatore, in quanto unico interessato a far valere la nullità, costituisce una petizione di principio, giacchè suppone quanto invece avrebbe dovuto essere dimostrato e cioè che l'interesse alla rimozione dell'atto sia solo suo. Le considerazioni svolte più sopra, che hanno 120000 evidenziato l'ampiezza degli interessi protetti, 370000 giovano a disattendere il rilievo della ricorrente ☐ e al rigetto delle sue censure. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Roma 9 ottobre 2000 teThe Il Relatore Il Preside любом IL LI DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzzy 1 4 APR 201 pan e Oggi, IL LI В ди но 21