Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
Allorquando la P.A. sia convenuta in giudizio per effetto dell'impugnazione di un provvedimento impositivo (nella specie, un'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 R.D. n. 639 del 1910), e la relativa controversia riguardi l'esistenza di un credito della stessa P.A. riconducibile nell'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, la posizione sostanziale delle parti - sebbene l'iniziativa dell'azione provenga dal privato nei cui confronti la pretesa amministrativa sia stata esercitata in via esecutoria - vede la P.A. nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto sicché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7179 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato MANLIO ABATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CECCHIERI CARLO MAURIZIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IN PI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 00203/98 proposto da:
IN PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato LUIGI JANARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO SUSINI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI MASSA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 275/96 della Pretura di MASSA, depositata il 10/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/99 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Janari, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IG RO oppose opposizione avverso l'ordinanza emessa il 24.01.1994 dal Comune di Massa ai sensi del R.D. n.639 del 1910 per il recupero di canoni inerenti ad un rapporto di concessione in uso di un box del mercato ortofrutticolo "Le Giare" e relativi al periodo dal 2^ semestre del 1991 a tutto il 1993, per un totale di li 14.410.000.
Il contraddittorio del Comune suddetto, l'adito OR, con sentenza emessa il 10.10.1996, accogliendo l'opposizione annullò l'ordinanza.
Ricorre per cassazione il Comune. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il IG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente dev'essere disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Il ricorso principale è affidato ai seguenti motivi:
1. "violazione di norme di diritto", avendo il OR erroneamente ritenuto di applicare alla fattispecie al suo esame la normativa di cui alla legge n.689 n.1981;
2. "falsa applicazione di norme di diritto, per l'erronea valutazione della posizione processuale delle parti";
3. "errata valutazione delle norme di diritto" atteso che il rapporto giuridico donde il credito derivava nemmeno era stato posto in discussione dal IG il quale con l'opposizione si era limitato a contrastare la pretesa affermando di aver corrisposto al Comune somme a sanatoria dei canoni scaduti e di non dovere nessun'altra somma per il titolo dedotto in causa;
4." omessa e contraddittoria motivazione" per avere il OR errato nella individuazione dell'ingiunzione cui l'opposizione del IG si riferiva, che non era quella emessa dal Comune il 24.01.1994 (mai fatta oggetto di rituale opposizione) bensì quella recante il n.950008 emessa il 18.07.1995 cui l'opposizione in effetti si riferiva;
ed infatti lo stesso IG aveva precisato che "ad una prima ingiunzione del Comune ne era seguita poi un'altra, per una cifra inferiore avendo egli nel frattempo versato alcune somme a titolo di canone".
Sulla base di tali motivi di ricorso il Comune richiede che annullata la sentenza ora impugnata, questa Corte decida nel merito, non dovendo procedersi ad alcun accertamento di fatto, nel senso di ritenere valida l'ingiunzione suddetta n.950008 del 18.07.1995. Il primo ed il secondo motivo possono essere disaminati congiuntamente e accumunati, in tale disamina, dal richiamo del principio di diritto secondo il quale "allorché la pubblica amministrazione sia convenuta in giudizio per effetto dell'imposizione del provvedimento impositivo, (nel caso di specie un'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 del r.d. 14.04.1910 n.639) "da parte del destinatario, la relativa controversia riguarda l'esistenza di un credito della pubblica amministrazione stessa riconducibile nell'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, con la conseguenza che, sebbene l'iniziativa dell'azione provenga dal privato sul quale la pretesa amministrativa viene esercitata in via esecutoria, la posizione sostanziale delle parti vede la pubblica amministrazione nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto, sicché secondo la disciplina dettata dall'art. 2697 cod.civ., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa mentre il secondo è tenuto a dimostrare le cause modificative ed estintive di tali fatti o la loro inefficacia" (v. Cass. 1981 n. 1937; Cass. 1986 n. 7111). Dovendo appunto applicarsi al caso di specie il suddetto principio di diritto, del resto puntualmente richiamato dal OR, ne consegue che l'improprio riferimento contenuto nella sentenza "allo speciale procedimento disciplinato dalla legge n.689 del 1981", quale complesso normativo applicabile nella trattazione del giudizio, non ha alterato in nessun modo la corretta individuazione della posizione processuale delle parti rispetto all'onere della prova. Nè sotto il profilo processuale - è stata dedotta la violazione di qualche diritto delle parti, per effetto dell'errata applicazione della legge n.689.
Rileva invece, in relazione al terzo motivo del ricorso, che erroneamente, rispetto alla disciplina dettata dall'art. 2697 c.c., sia stato posta a carico del Comune la prova di un fatto ulteriore - l'effettiva occupazione del box da parte del IG nel periodo di tempo indicato nell'ingiunzione - rispetto a quello che sarebbe stato da intendere come strettamente costitutivo della pretesa di pagamento fatta valere dal Comune. Ed invero, dalla norma dell'art. 2697 c.c. discende che colui che agisce per il pagamento di un proprio credito assolve l'onere probatorio a suo carico con la dimostrazione del rapporto o del titolo su cui è fondata la pretesa fatta valere in giudizio, sicché una circostanza di fatto come quella indicata dal OR assume, al pari del pagamento, il carattere ed il valore di un fatto estintivo (il superamento del titolo costituito dal contratto di locazione). E rileva ancora, e in misura ancor più decisiva, che effettivamente il IG non aveva posto in discussione, con la sua opposizione all'ingiunzione (vedi sul punto le conclusioni precisate in quel giudizio, riportate a pag. 1/2 del controricorso), l'esistenza e la continuità del rapporto di concessione in uso del box bensì soltanto la sua posizione di debitore, atteso che al OR aveva richiesto di accertare, eventualmente con l'ausilio di un esperto per la verifica della situazione contabile, e dichiarare che egli "nulla doveva al Comune di Massa per canoni arretrati relativi alla concessione in uso dello stand del mercato ortofrutticolo Le Ghiare.
Le censure di cui al motivo (terzo) ora disaminato sono dunque fondate.
Conseguentemente, la sentenza dev'essere e cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio - non sussistendo le condizioni per far luogo alla decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. richiesta dal ricorrente. Restano assorbiti il quarto motivo del ricorso principale e lo stesso ricorso incidentale il cui unico motivo attiene al regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa e rinvia anche per le spese del presente giudizio al OR di La Spezia.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1999, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999