Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE0 2604 /02 LA CORTE SUPREMA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 16090/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 6251 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 06/12/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: in INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delegaCORRERA, in atti;
ricorrente
contro
RB EP, elettivamente domiciliata in ROMA 66, presso lo studio 2001 VIA BALDO DEGLI UBALDI 4786 dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e -1- difende unitamente all'avvocato GIAN FRANCO COLLIDA' giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 17/99 del Tribunale di CUNEO, depositata il 01/02/99 R.G.N. 815/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'11.11.1997 il Pretore di Cuneo dichiarava il diritto di NA ER all'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti per il periodo 6.4.1964-31.7.1964 con conseguente diritto al trattamento pensionistico di anzianità decorrente come per legge, e condannava l'Inps a costituire, in favore dell'assicurata una rendita vitalizia reversibile. Proponeva appello l'Inps eccependo l'improcedibilità della domanda concernente la rendita vitalizia, in quanto detta domanda non era stata preceduta dal prescritto ricorso amministrativo. Nel merito, l'Istituto contestava l'applicabilità della sentenza n.18/1995 della Corte costituzionale cui si era ispirata la decisione pretorile. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 1°.2.1999, rilevato che era incontestata l'esistenza l'esistenza in capo alla ER こ di tutti i requisiti per la sua iscrizione ai registri SCAU anche per periodo 6.4./31.7.1964, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto della medesima appellata all'iscrizione ai predetti elenchi, respingeva l'appello. Il Giudice del gravame riteneva, in particolare, l'operatività, in via estensiva, della citata pronunzia della Corte costituzionale riguardante l'applicabilità dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 ai familiari dell'artigiano, anche all'ipotesi presente di lavoratrice coadiuvante dell'impresa diretto-coltivatrice. Avverso detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste l'assicurata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338, e dell'art. 12 delle disp.prel. c.c., l'Istituto ricorrente dissente dalla motivazione della invocata sentenza della Corte costituzionale, osservando come, da una parte, la coeva legge 12.8.1962, n. 1339 (contenente disposizioni 3 per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari) non prevede l'istituto della rendita vitalizia a favore degli artigiani né dei collaboratori. Osserva inoltre l'Istituto, che nell'art. 11 della legge 2.8.1990, n. 233, l'art. 13 della legge n. 1338/62 viene espressamente richiamato al solo e limitato scopo di consentire, entro il termine del 31.12.1991, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il riscatto dei contributi per il periodo 1957/1961. In ogni caso a giudizio dell'Istituto - l'art. 13 cit. non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto la ER, quale lavoratrice autonoma, era obbligata al pit t en stessi pagamento dei contributi omessi e all'epoca non prescritti e non può pretendere ? ora di “regolarizzare” la prescrizione di cui essa stessa è responsabile. La censura non ha pregio e va disattesa. Questa Corte ha avuto modo in più occasioni di affermare che l'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 che ammette il versamento della riserva matematica per la L - costituzione della rendita vitalizia in caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione - dev'essere interpretato nel senso che il suddetto versamento, con la conseguente costituzione della rendita, è consentito anche ai familiari collaboratori di imprese artigiane o di altri lavoratori autonomi, dal momento che, in conformità a quanto è stato sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 18 del 19.2.1995, la suddetta disposizione di legge, pur non operando una indiscriminata estensione ai lavoratori autonomi della disciplina relativa ai lavoratori dipendenti, tuttavia ha il carattere della generalità e della astrattezza tali da permetterne l'applicazione a quei lavoratori che, non essendo abilitati al versamento diretto dei contributi, sono sottoposti alle determinazioni di altri soggetti (Cass., 26.7.1999, n. 8112; Cass., 3.11.2000, n. 14393). 4 A questo principio di diritto ed alle ragioni che lo sorreggono (cfr. in particolare la sentenza n. 18/1995 del Giudice delle leggi) deve farsi riferimento per disattendere la censura formulata dall'Istituto ricorrente, dovendosi aggiungere che, trattandosi di interpretazione estensiva di una norma di legge e dovendosi, quindi, escludere qualsiasi efficacia innovativa nella decisione emessa dalla Corte costituzionale, a nulla rileva che coeve o successive disposizioni di legge non abbiano preso in considerazione la materia, essendo questa compiutamente regolata proprio da quella norma il cui esatto significato è a torto contestato dall'Istituto ricorrente. Per le considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Cousin fighon are faralle میبد 11 SANELL bepo tatonn ance:leria oggi, 22 FEB. 2002 IL CANGELIGERE Amore fleville O C D A D A E D , A E O N V I O T R T N D E S I S G E E A L R L E D 50