Sentenza 11 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2001, n. 7844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7844 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
4 O 7 L ) 3 L . E O N B C , E 1 A 9 E R 9 N I 1 O 784 4/0 1 D I Z E 4 A 1 C R I 2 T S . D I L U G IN NOM DEL I 9 E 3 G R 1 E A E D 6 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE N 4 E . . Oggetto T T T N S I E ( S R SEZIONE SECONDA CIVILE E A OPPOSIZIONE A DECRE90 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INGIUNTIVO Presidente - R.G.N. 8011/99 Dott. Antonio IANNOTTA - Cron.18086 - Consigliere Dott. Antonio VELLA - Consigliere- Rep. Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Ud.09/04/01 - - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE PHP ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA MIANO SALVATORE, elettivamente PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato REALE EMANUELE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONDOMINIO VIALE S. PANAGIA 136 SIRACUSA in persona dell'Amm.re p.t.; - intimato avverso la sentenza n. 432/98 del Giudice di pace di 2001 SIRACUSA, depositata il 23/12/98; 623 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 19/10/1998 GI IA e MI LV pro- ponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il giudice di pace di Siracusa aveva intimato ad essi opponenti il pagamento di £ 920.950 in fa- vore del condominio di V.le S. Panagia 136/P. Il MI e la GI dedu- cevano che nessuna somma era dovuta al condominio e ciò sia perché il cre- dito vantato non era sorretto da idonea documentazione, sia perché parte di detto credito era stato soddisfatto. Il condominio, costituitosi, sosteneva l'infondatezza dell'opposizione. Il giudice di pace di Siracusa, con sentenza 23/12/1998, rigettava l'opposizione osservando: che era infondata la tesi del MI e della Far- gione relativa all'asserito pagamento di parte del credito vantato dal condo- minio e fatto valere con il decreto ingiuntivo;
che i pagamenti effettuati da- gli opponenti trovavano limiti, ai fini delle imputazioni, nell'art. 1194 c.c. non potendo il debitore imputare il pagamento a suo piacimento;
che il con- dominio aveva dimostrato di aver specificato le varie imputazioni delle somme ricevute dagli opponenti inviando lettere raccomandate unitamente alle relative ricevute quietanziate riguardanti il pagamento del debito soddi- sfatto;
che tali imputazioni non erano state contestate dagli opponenti;
che le somme richieste dal condominio erano fondate su una regolare delibera as- sembleare di approvazione delle spese condominiali alle quali gli opponenti erano tenuti a contribuire;
che la mancanza della delibera di approvazione del piano di riparto era irrilevante servendo tale delibera solo a rendere li- quido un debito preesistente e potendo anche mancare nel caso di esistenza m di tabelle millesimali con conseguente possibilità di individuare le somme dovute dai singoli condomini in virtù di una mera operazione matematica. La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta da MI LV e GI IA con ricorso affidato a due motivi. Il condominio di V.le S. Panagia 136/P di Siracusa non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il MI e la GI denunciano viola- zione del criterio di equità in applicazione degli articoli 1193, 1194 e 1195 c.c. Ad avviso dei ricorrenti la motivazione della sentenza impugnata è ap- parente, incomprensibile, perplessa e contraddittoria in quanto il giudice di pace non ha spiegato da dove ha tratto o desunto il credito da interessi e spe- se (non sorretto da alcuna prova ) impeditivo - secondo quanto disposto dall'art. 1194 c.c. - dell'imputazione del pagamento al capitale. Peraltro, ad avviso dei ricorrenti, il giudice di pace non ha chiarito da quali atti o da quali ricevute si evincerebbe l'imputazione fatta dal creditore che, comun- que, non è stata accettata da essi debitori come richiesto dall'art. 1195 c.c. La Corte rileva l'infondatezza della detta censura relativa ad una pronun- cia di equità del giudice di pace. Occorre premettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'arti- colo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio di equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo ri- spettare le norme della Costituzione e quelle comunitarie, oltre le norme re- golatrici del processo la cui violazione è sempre denunciabile in quanto il nuovo testo dell'art. 113 c.p.c. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti che il giudice di pace deve rigoro- samente osservare, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giudice sal- va, ovviamente, l'applicabilità degli articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Pertanto il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motiva- zione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra afferma- zioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile sta- bilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione. Le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono quin- di deducibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato ( sentenze 12/7/2000 n. 9268; 6/4/2000 n. 4326; 24/2/2000 n. 2105, tutte conformi alla decisione a Sezioni Unite 15/10/1999 n. 716) che la natura dell'equità di cui al modi- ficato art. 113 c.p.c, è "formativa" o "sostitutiva" - che si ha quando il giudi- ce prescinde dall'individuazione della norma astrattamente applicabile al ca- so concreto (l'indicazione della quale non sarebbe neppure richiesta al giu- dice di pace la cui valutazione equitativa sostituisce integralmente, nel mo- mento applicativo, la norma positiva ) - e non "suppletiva" o "integrativa" ravvisabile quando l'equità risulti funzionale al completamento della fatti- specie normativa in relazione ad aspetti da questa non del tutto definiti. Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pro- nunciate secondo equità è quindi limitato - quando siano denunciati i vizi di cui al n. 3 dell'articolo 360 c.p.c. - al rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento laddove siano espres- sione di norme costituzionali, anche se il giudice abbia ricavato la regola del giudizio concretamente applicata da norme di diritto avendole ritenute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equità. Nel caso in esame non è censurabile ( in quanto non viola norme costituzio- nali né si pone in contrasto con quelle comunitarie o che regolano lo svol- gimento del processo ) la determinazione dei criteri equitativi applicati dal giudice di pace e posti a base del rigetto dell'opposizione a decreto ingiunti- vo proposta dal MI e dalla GI. La motivazione della decisione impugnata è adeguata e completa - con puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti dalle risultanze processuali e consente agevolmente di identificare con chiarezza la “ratio decidendi". E' pertanto inammissibile la censura relativa all'asserita violazione degli articoli 1193, 1194 e 1195 c.c. trattandosi di norme di carattere sostanziale alla cui osservanza il giudice di pace non è tenuto allorché pronuncia – co- me appunto nella specie - in controversie di valore inferiore a due milioni. Bisogna altresì rilevare che i ricorrenti, attraverso la surrettizia contesta- zione di una presunta assenza di motivazione, mirano essenzialmente a con- trastare valutazione ed apprezzamento di fatti - quali, in particolare, la sus- sistenza o meno di crediti relativi a interessi e spese, ovvero l'avvenuta ac- cettazione delle imputazioni effettuate dal condominio con le quietanze al- legate alle lettere raccomandate inviate dopo la ricezione del pagamento dei debiti in questione eseguito con somme trasmesse a mezzo vaglia postali che sono inderogabile prerogativa del giudice del merito al quale spetta in- dividuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le risultanze processuali, controllandone l'attendibilità e la concludenza. -In proposito come riportato nella parte narrativa che precede - il giudi- ce del merito ha puntualmente fatto riferimento ed ha posto in evidenza le risultanze istruttorie valutate quali, in particolare, le lettere raccomandate inviate dal condominio ai ricorrenti, le ricevute quietanzate riguardanti il credito soddisfatto, la rilevata assenza di contestazioni mosse dai debitori con riferimento alle imputazioni di pagamento effettuate dal creditore. Il giudice di pace ha quindi correttamente valutato le risultanze istruttorie acquisite e sulla cui base ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo pro- posto dalla ER. Alla detta valutazione i ricorrenti contrappongono la propria, ma della maggiore o minore attendibilità di questa, rispetto a quella compiuta dal giudice del merito, non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del mate- riale delibato che non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'articolo in 63 disp. att. c.c., deducono che nella specie, mancando la delibera di appro- vazione del piano di ripartizione delle spese condominiali, il giudice di pace - in applicazione della citata norma avrebbe dovuto revocare l'opposto - decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento atteso che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'obbligo dei condomini di contri- buire alle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea 7 di approvazione delle spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione ( sentenza 26/10/1996 n. 9366 citata dal giudice di pace nella decisioni impugnata ): l'amministratore del condominio è quindi legittimato a promuovere il procedimento monitorio al fine di riscuotere i contributi dei singoli condomini anche in difetto del piano di riparto approvato dall'assemblea ( sentenza 29/12/1999 n. 14665). Per quanto poi riguarda la parte della censura in esame, concernente la clausola relativa alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è appena il caso di rilevare che, come risulta dalla lettura della sentenza im- pugnata, la richiesta formulata dagli opponenti di sospensione della provvi- soria esecuzione del decreto opposto, per mancanza dei relativi "presupposti di legge", non è stata accolta dal giudice di pace ed è noto che la questione circa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non è propo- nibile in sede di legittimità in quanto la relativa soluzione data dal giudice di merito è inidonea ad interferire sulla definizione della causa - in ordine alla sussistenza o meno del diritto di credito fatto valere con il procedimento monitorio - e produce effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pro- nunzia sulla opposizione. Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese del giudizio di le- gittimità nel quale il condominio vittorioso non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 9 aprile 2001 Il presidente Il consigliere estensore IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 1.1 GIU, 2001 CANCELLERIA DEPOSITATO IL CANCELLIERE C1 Roma 8