CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36847 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile I ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 36847 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza pronunciata il 22 febbraio 2023, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna ha applicato la pena di un anno e sei mesi di reclusione all'imputato AR NI, per i fatti di bancarotta ascrittigli nell'ambito del fallimento della Bruschetteria Regal s.r.I., dichiarato il 5 dicembre 2020. 2. Con il ricorso per cassazione l'imputato si duole della mancata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che i termini del "patteggiamento" recepiti dal giudice sarebbero diversi da quelli formalizzati dalle parti: ne deriverebbe anche un errore circa la qualificazione giuridica dei fatti. Sotto il primo profilo, lamenta l'insufficienza del riferimento alla documentazione richiamata per relationem dal giudice. Sotto il secondo profilo, evidenzia che la pena, pur corrispondente a quella su cui si era formato l'accordo, è stata calcolata in modo diverso rispetto a quanto indicato dalle parti, che avevano quantificato in tre anni di reclusione la pena base, ridotto la pena a due anni per effetto delle circostanze attenuanti generiche (una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare), operato un aumento a titolo di continuazione fino alla misura di due anni e tre mesi di reclusione, con riduzione ad un anno e sei mesi di reclusione per effetto del rito. Il giudice, invece, mantenendo ferma la pena base e quella finale, ha ridotto la sanzione di tre anni di reclusione a quella di due anni e tre mesi (prima di procedere alla riduzione finale per il rito) applicando non già la continuazione, ma ritenendo le riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante dei più fatti di bancarotta (art:. 219, secondo comma n. 1, legge fallimentare), ravvisabile nella circostanza che sono contes1:ati fatti commessi nell'ambito del medesimo fallimento. 3. Si è proceduto ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 2 1. La prima doglianza è manifestamente infondata. La doglianza con cui il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761) e, in ogni caso, è, oltre che infondata (la motivazione sul punto è più che sufficiente, attraverso il richiamo pertinente e nominativo di tutti gli atti ritenuti rilevanti), generica, poiché il ricorso non indica quali elementi di fatto, in tesi preternnessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata. 2. Parimenti inammissibile è il secondo profilo di doglianza, e ciò per diverse ragioni. 2.1. Come è stato evidenziato, ancora di recente, dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23400 del 27/07/2022, Boccardo), il ruolo assegnato al giudice del "patteggiamento" non è meramente "notarile", atteso che nell'accogliere o rigettare la richiesta di patteggiamento egli esercita un potere tipicamente giurisdizionale, e tuttavia il suo orizzonte decisionale è «definito dal contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti, residuando in suo favore spazi cognitivi autonomi limitatamente a quei contenuti estranei, per loro natura o per espressa volontà della legge, alla struttura negoziale del rito». La medesima sentenza delle Sezioni Unite ha evidenziato, e il punto è di sicuro interesse nel caso che qui occupa, «come l'essenza del patteggiamento non si esaurisca nella retribuzione premiale della rinunzia dell'imputato a contestare l'accusa ed al contraddittorio sulla prova, ma sia definita altresì dalla prevedibilità in concreto della decisione, ossia della possibilità offerta allo stesso imputato di avere il controllo sul contenuto della sentenza. Ed infatti, se la struttura negoziale del rito ne assicura la compatibilità costituzionale in virtù dello schema derogatorio di cui all'art. 111, comma 5, Cost., è necessario che l'imputato, nel disporre dei propri diritti costituzionalmente garantiti, possa determinarsi nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche della sua rinunzia (cfr. Corte cost., sent. n. 394 del 2002, cit.). Consapevolezza che non può ritenersi sussistente se la decisione che recepisce l'accordo sulla pena può assumere contenuti che trascendono quelli concordati o predeterminati dalla legge (che, in quanto tali, sono prevedibili dalle parti al momento in cui concludono l'accordo)». Nondimeno, nel caso di specie occorre considerare che: - la decisione del G.u.p. è corretta in diritto, essendosi egli limitato a riconoscere la (contestata e sussistente) circostanza aggravante prevista dall'art. 219, secondo comma n. 1 legge fallimentare - dopo aver espressamente escluso 3 (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) la residua aggravante del danno di rilevante gravità prevista dall'art. 219, primo comma, legge fallimentare - laddove invece, tra più fatti di bancarotta previsti dagli artt. 216, 217 e 218 legge fallimentare contestati come commessi nell'ambito del medesimo fallimento, non poteva operare la continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. peri.; - non vi è alcun errore di diritto nella decisione impugnata, mentre ve ne sarebbero nella prospettazione invocata dal ricorrente (che postula l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. anziché della c.d. continuazione fallimentare). Tantomeno, un errore "manifesto" che, solo, consente di dichiarare ammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta (cfr. per tutte Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116); - la pena che ne risulta non è soltanto "legale" (secondo la definizione di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino e di Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia), ma è esattamente conforme alla pena finale oggetto di accordo;
- le modalità di calcolo della pena non sarebbero in grado, nemmeno se eventualmente difformi da quelle erroneamente concordate, di nuocere in alcun modo all'imputato, come sarebbe accaduto, per esempio, se una circostanza aggravante suscettibile di produrre effetti sfavorevoli (come la recidiva), pur sterilizzata dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti, fosse stata riconosciuta anziché esclusa, difformemente dall'accordo (si veda, per questa ipotesi, Sez. 5, n. 26438 del 08/06/2022, Guerriero, non massimata); - v'è di più: dal verbale dell'udienza preliminare del 22 febbraio 2023 si evince chiaramente che «la difesa per la posizione NI chiede procedersi ai sensi dell'art. 444 cpp, come da prospetto già agli atti, precisando che il giudizio di prevalenza delle attenuanti sull'art. 219 LE conduce alla pena di anni due e mesi tre ridotta per il rito a anni 1 e mesi 6, senza ulteriore aumento per la continuazione». 2.2. In definitiva, la pena applicata corrisponde esattamente a quella oggetto di accordo;
la pena concordata è legale;
non si ravvisano errori di diritto nella sua determinazione;
persino i passaggi intermedi sono esattamente conformi a quelli concordati. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua in ragione del grado di colpa nel determinarsi al ricorso inammissibile (cfr. Corte c:ost. n. 186/2000), di euro quattromila alla cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/07/2023
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile I ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 36847 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza pronunciata il 22 febbraio 2023, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna ha applicato la pena di un anno e sei mesi di reclusione all'imputato AR NI, per i fatti di bancarotta ascrittigli nell'ambito del fallimento della Bruschetteria Regal s.r.I., dichiarato il 5 dicembre 2020. 2. Con il ricorso per cassazione l'imputato si duole della mancata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che i termini del "patteggiamento" recepiti dal giudice sarebbero diversi da quelli formalizzati dalle parti: ne deriverebbe anche un errore circa la qualificazione giuridica dei fatti. Sotto il primo profilo, lamenta l'insufficienza del riferimento alla documentazione richiamata per relationem dal giudice. Sotto il secondo profilo, evidenzia che la pena, pur corrispondente a quella su cui si era formato l'accordo, è stata calcolata in modo diverso rispetto a quanto indicato dalle parti, che avevano quantificato in tre anni di reclusione la pena base, ridotto la pena a due anni per effetto delle circostanze attenuanti generiche (una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare), operato un aumento a titolo di continuazione fino alla misura di due anni e tre mesi di reclusione, con riduzione ad un anno e sei mesi di reclusione per effetto del rito. Il giudice, invece, mantenendo ferma la pena base e quella finale, ha ridotto la sanzione di tre anni di reclusione a quella di due anni e tre mesi (prima di procedere alla riduzione finale per il rito) applicando non già la continuazione, ma ritenendo le riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante dei più fatti di bancarotta (art:. 219, secondo comma n. 1, legge fallimentare), ravvisabile nella circostanza che sono contes1:ati fatti commessi nell'ambito del medesimo fallimento. 3. Si è proceduto ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 2 1. La prima doglianza è manifestamente infondata. La doglianza con cui il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761) e, in ogni caso, è, oltre che infondata (la motivazione sul punto è più che sufficiente, attraverso il richiamo pertinente e nominativo di tutti gli atti ritenuti rilevanti), generica, poiché il ricorso non indica quali elementi di fatto, in tesi preternnessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata. 2. Parimenti inammissibile è il secondo profilo di doglianza, e ciò per diverse ragioni. 2.1. Come è stato evidenziato, ancora di recente, dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23400 del 27/07/2022, Boccardo), il ruolo assegnato al giudice del "patteggiamento" non è meramente "notarile", atteso che nell'accogliere o rigettare la richiesta di patteggiamento egli esercita un potere tipicamente giurisdizionale, e tuttavia il suo orizzonte decisionale è «definito dal contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti, residuando in suo favore spazi cognitivi autonomi limitatamente a quei contenuti estranei, per loro natura o per espressa volontà della legge, alla struttura negoziale del rito». La medesima sentenza delle Sezioni Unite ha evidenziato, e il punto è di sicuro interesse nel caso che qui occupa, «come l'essenza del patteggiamento non si esaurisca nella retribuzione premiale della rinunzia dell'imputato a contestare l'accusa ed al contraddittorio sulla prova, ma sia definita altresì dalla prevedibilità in concreto della decisione, ossia della possibilità offerta allo stesso imputato di avere il controllo sul contenuto della sentenza. Ed infatti, se la struttura negoziale del rito ne assicura la compatibilità costituzionale in virtù dello schema derogatorio di cui all'art. 111, comma 5, Cost., è necessario che l'imputato, nel disporre dei propri diritti costituzionalmente garantiti, possa determinarsi nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche della sua rinunzia (cfr. Corte cost., sent. n. 394 del 2002, cit.). Consapevolezza che non può ritenersi sussistente se la decisione che recepisce l'accordo sulla pena può assumere contenuti che trascendono quelli concordati o predeterminati dalla legge (che, in quanto tali, sono prevedibili dalle parti al momento in cui concludono l'accordo)». Nondimeno, nel caso di specie occorre considerare che: - la decisione del G.u.p. è corretta in diritto, essendosi egli limitato a riconoscere la (contestata e sussistente) circostanza aggravante prevista dall'art. 219, secondo comma n. 1 legge fallimentare - dopo aver espressamente escluso 3 (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) la residua aggravante del danno di rilevante gravità prevista dall'art. 219, primo comma, legge fallimentare - laddove invece, tra più fatti di bancarotta previsti dagli artt. 216, 217 e 218 legge fallimentare contestati come commessi nell'ambito del medesimo fallimento, non poteva operare la continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. peri.; - non vi è alcun errore di diritto nella decisione impugnata, mentre ve ne sarebbero nella prospettazione invocata dal ricorrente (che postula l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. anziché della c.d. continuazione fallimentare). Tantomeno, un errore "manifesto" che, solo, consente di dichiarare ammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta (cfr. per tutte Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116); - la pena che ne risulta non è soltanto "legale" (secondo la definizione di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino e di Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia), ma è esattamente conforme alla pena finale oggetto di accordo;
- le modalità di calcolo della pena non sarebbero in grado, nemmeno se eventualmente difformi da quelle erroneamente concordate, di nuocere in alcun modo all'imputato, come sarebbe accaduto, per esempio, se una circostanza aggravante suscettibile di produrre effetti sfavorevoli (come la recidiva), pur sterilizzata dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti, fosse stata riconosciuta anziché esclusa, difformemente dall'accordo (si veda, per questa ipotesi, Sez. 5, n. 26438 del 08/06/2022, Guerriero, non massimata); - v'è di più: dal verbale dell'udienza preliminare del 22 febbraio 2023 si evince chiaramente che «la difesa per la posizione NI chiede procedersi ai sensi dell'art. 444 cpp, come da prospetto già agli atti, precisando che il giudizio di prevalenza delle attenuanti sull'art. 219 LE conduce alla pena di anni due e mesi tre ridotta per il rito a anni 1 e mesi 6, senza ulteriore aumento per la continuazione». 2.2. In definitiva, la pena applicata corrisponde esattamente a quella oggetto di accordo;
la pena concordata è legale;
non si ravvisano errori di diritto nella sua determinazione;
persino i passaggi intermedi sono esattamente conformi a quelli concordati. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua in ragione del grado di colpa nel determinarsi al ricorso inammissibile (cfr. Corte c:ost. n. 186/2000), di euro quattromila alla cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/07/2023