Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
In tema di distanze legali tra costruzioni, la cui disciplina è applicabile anche alle sopraelevazioni, l'adozione, da parte dei Comuni, di strumenti urbanistici contenenti disposizioni illegittime perché contrastanti con la norma di superiore livello dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - comporta, per il giudice di merito, l'obbligo di applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, quelle dello stesso strumento urbanistico, nella formulazione derivante dall'inserzione in esso della regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale.
Commentario • 1
- 1. Distanza di 10 metri tra costruzioni: si applica agli edifici confinanti posti a diverse altezze?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2001, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TR BR, UI LE, RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MARONE VINCENZO, che li difende unitamente agli avvocati BLANGETTI MARIA FRANCA, BLANGETTI GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA OM, VI ER, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato MUSSARI FRANCESCO SAVERIO, che li difende unitamente all'avvocato MATTA GIANLUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 813/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 15/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Francesco Saverio MUSSARI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 13 novembre 1995 AB RE, NA RI e AU RE, proprietarie queste ultime due di un fabbricato e la prima di un altro edificio, siti in Torino al Corso Grosseto, convennero, davanti al Tribunale, EN ZZ ed TI SA per la condanna a demolire la parte sopraelevata di uno stabile (costituita da due piani) perché, secondo il loro assunto, sarebbe stata costruita a meno di dieci metri da tali immobili frontistanti, in violazione delle norme di attuazione del piano regolatore della Città di Torino (tavola normativa n.3).
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda eccependo che l'art. 4, punto F, comma 42 bis dello strumento urbanistico escludeva l'estensione alle sopraelevazioni della norma sul distacchi tra edifici di nuova costruzione.
Con sentenza del 14 maggio 1997 il Giudice unico del Tribunale di Tonno, in accoglimento della domanda, condannò i convenuti ad abbattere le parti della sopraelevazione costruite a meno di dieci metri dal fabbricato delle parti attrici.
Secondo il Giudice unico la disposizione del piano regolatore sulle sopraelevazioni doveva essere disapplicata essendo in contrasto con la norma del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (la quale impone la distanza minima di dieci metri tra le pareti degli edifici fronteggianti si), e, in sua sostituzione, ritenersi operante il limite di distanza fissato, in coerenza con tale decreto, dalle norme dello strumento urbanistico per le altre costruzioni.
1 soccombenti proposero impugnazione adducendo che il Tribunale aveva erroneamente applicato nel rapporti tra privati la norma del D.M. del 1968, sebbene le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5889 del 1997, avessero risolto il contrasto formatosi sulla sua interpretazione tra le sentenze delle sezioni semplici, nel senso che il decreto era diretto soltanto ai Comuni, i quali, nel formare o revisionare gli strumenti urbanistici, erano obbligati a rispettare il limite di distanza in esso stabilito.
Le appellate resistettero al gravame e ne chiesero il rigetto. Con sentenza del 15 luglio 1998 la Corte d'appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda. Ha ritenuto la Corte che: a)- dall'applicazione del principio di diritto enunciato dalla menzionata sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione - secondo cui il decreto ministeriale del 1968 aveva imposto degli obblighi ai Comuni e non ai privati - derivava l'assenza sia del divieto per i convenuti di costruire la sopraelevazione a distanza non minore di dieci metri dai fabbricati frontistanti, sia del diritto dei proprietari di questi ultimi di pretendere il rispetto di tale distacco. La disposizione dello strumento urbanistico del Comune di Torino, applicabile nella specie, per il rinvio ad esso fatto dall'art.873 del codice civile, escludeva il divieto per il costruttore di eseguire sopraelevazioni a meno dieci metri dalle pareti degli altri fabbricati;
b) - tale disposizione non contrastava con il decreto ministeriale del 1968, in quanto la discrezionalità, di cui è dotata l'Amministrazione pubblica, pur non permettendo l'introduzione nel piano regolatore di norme sulle costruzioni in deroga al decreto ministeriale, non vietava una disciplina meno restrittiva per le sopraelevazioni, non ravvisandosi per esse una situazione analoga a quella che aveva giustificato l'imposizione della maggiore distanza necessaria per la formazione di ampi spazi tra i nuovi edifici;
c) - l'inestensibilità alle sopraelevazioni della disposizione dello strumento urbanistico sulle distanze tra fabbricati, imponeva l'applicazione della norma dell'art.873 del codice civile che, nel caso concreto, era stata rispettata.
La RE, la RI e la RE ricorrono per cassazione con un motivo illustrato con una memoria.
La ZZ e il SA resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo del ricorso si sostiene che la Corte di appello, avendo applicato la norma dello strumento urbanistico, che esclude per le sopraelevazioni l'obbligo del rispetto della distanza prescritta per le altre costruzioni, non si è adeguata al principio di diritto - enunciato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 5889 del 1997 - secondo cui la disposizione del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 impone al Comuni limiti inderogabili di distanza tra fabbricati nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici. E al riguardo si afferma che qualora il Comune, violando questo principio, come si è verificato nella specie, inserisca nello strumento urbanistico una norma sulla distanza irrispettosa di tali limiti, il Giudice deve ignorarla e decidere la causa applicando la regola sul distacco tra fabbricati contenuta nel menzionato decreto, anche se la nuova opera sia costituita da una sopraelevazione, perché questo manufatto rientra nella categoria delle costruzioni e deve soggiacere, quindi, alle disposizioni per esse previste.
Il ricorso è fondato.
Nella giurisprudenza della Corte di cassazione si era formato un contrasto di giudicati, essendosi con alcune sentenze deciso che la norma dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 - la quale stabilisce che "è prescritta la distanza di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti" - aveva come suoi destinatari soltanto i Comuni, ai quali imponeva l'obbligo di rispettare le sue prescrizioni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici (sent. nn. 1518 del 1989, 9041 del 1992 1645 del 1994, 1256 del 1997), e, con altre pronunce, statuito, invece, che la disposizione vincolava anche i privati, i quali dovevano, perciò, adeguarsi ad essa nell'eseguire costruzioni sui propri fondi (sent. nn. 1973 del 1988, 5702 del 1994). Le Sezioni Unite, investite dell'esame della questione controversa dal Primo presidente, a norma dell'art. 374, 2^ comma del codice di procedura civile, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale, con la sentenza n. 5889 del 1997, aderendo all'orientamento per il quale la norma del decreto ministeriale non è operativa nei rapporti tra i privati, ma prescrive determinati limiti inderogabili per i Comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici. Ai fini della decisione del ricorso, è necessario, innanzi tutto, rilevare che tale norma ha efficacia di legge dello Stato essendo stato emanato il decreto che la contiene su delega della legge urbanistica 17 agosto 1942 n.l 150, il cui art.41 quinquies,
(introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765) dispone nel penultimo comma: "In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti devono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi"; e, nell'ultimo comma: "I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma, sono definiti per zone territoriali omogenee con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio dei lavori pubblici". L'accertata efficacia legislativa del decreto ministeriale obbliga i Comuni a redigere e revisionare gli strumenti urbanistici senza discostarsi dalle regole inderogabili da esso fissate, perché l'autonomia normativa loro conferita dall'art. 33 della menzionata legge nella materia edilizia e, in particolare, in quella delle distanze tra fabbricati, incontra un limite insuperabile nell'art.4 delle disposizioni sulla legge in generale, per il quale una norma regolamentare locale non può apportare modifiche a norme di rango superiore. E lo stesso art. 33, nell'attribuire ai Comuni il potere regolamentare, stabilisce che esso deve essere esercitato "In armonia con le disposizioni della presente legge", il che comporta, da parte di tali Enti, anche l'osservanza dell'art. 9 del decreto ministeriale del 1968 il quale, per quel che si è detto, trae la sua forza cogente dall'art. 41 quinquies della medesima legge. Pertanto, il Giudice, data la prevalenza della legge dello Stato sulla normativa comunale, non può decidere le cause in base a un precetto di quest'ultima che risulti illegittimo, perché in contrasto con la prima, e deve, quindi, procedere alla determinazione della disposizione da applicare in sua sostituzione. E, per quanto riguarda le distanze, la disposizione s'identifica con quella del menzionato art. 9 la quale è applicabile, però, come norma non del decreto ministeriale del 1968, ma dello strumento urbanistico, di cui diviene parte integrante, previa espunzione da esso della regola originaria. E, proprio perché il rapporto tra i privati non è disciplinato direttamente dalla norma del decreto ministeriale, ma resta pur sempre soggetto a una regola dello strumento urbanistico, sia pure nella sua nuova formulazione, deve escludersi che il procedimento sostitutivo adottato vulneri il principio secondo cui i Comuni sono gli unici destinatari dei limiti inderogabili fissati dal provvedimento governativo.
Nella specie tale G principio è stato, però, violato perché la Corte d'appello ha deciso l'impugnazione applicando alla fattispecie sottoposta al suo esame, la disposizione delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di Torino - che ha escluso le sopraelevazioni dai limiti sulle distanze previsti per i nuovi edifici - pur ponendosi essa in contrasto inconciliabile con le disposizioni inderogabili dell'art. 9 del decreto ministeriale. Vero è che il Giudice d'appello, ha motivato la sua decisione osservando che l'Amministrazione aveva riservato nello strumento urbanistico una disciplina particolare alle sopraelevazioni avendo, con i suoi poteri discrezionali ritenuto non necessario per esse il rispetto del distacco idoneo a formare gli ampi spazi tra i fabbricati di nuova costruzione;
tuttavia la conclusione non può essere condivisa in quanto per un fermo principio di diritto, contro il quale non sono stati addotti, ne' si rinvengono argomenti che giustifichino l'adesione a un diverso orientamento, "la disciplina delle distanze legali tra costruzioni su fondi finitimi si applica anche alle sopraelevazioni, perché rappresentano, a tutti gli effetti, nuove costruzioni" (sent. nn. 7456 del 1992, 5892 del 995, 4803 del 1994, 5246 del 1997). Pertanto, deve accogliersi il ricorso, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa, per un nuovo esame, ad altra sezione della stessa Corte d'appello, la quale, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si adeguerà, nel decidere, al seguente principio di diritto: "L'adozione, da parte dei Comuni, di strumenti urbanistici contenenti disposizioni illegittime perché contrastanti con la norma di superiore livello dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - comporta, per il Giudice di merito, l'obbligo di applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, quelle dello stesso strumento urbanistico, nella formulazione derivante dall'inserzione in esso della regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale".
P. T. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001