Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2001, n. 4413
CASS
Sentenza 27 marzo 2001

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In tema di distanze legali tra costruzioni, la cui disciplina è applicabile anche alle sopraelevazioni, l'adozione, da parte dei Comuni, di strumenti urbanistici contenenti disposizioni illegittime perché contrastanti con la norma di superiore livello dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - comporta, per il giudice di merito, l'obbligo di applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, quelle dello stesso strumento urbanistico, nella formulazione derivante dall'inserzione in esso della regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale.

Commentario1

  • 1Distanza di 10 metri tra costruzioni: si applica agli edifici confinanti posti a diverse altezze?Accesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2001, n. 4413
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4413
Data del deposito : 27 marzo 2001

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