Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 1
La disposizione dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987 (dettata in materia di divorzio, ma applicabile anche alla separazione personale dei coniugi), ferma restando la tutela dell'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico nel quale sono cresciuti, prevede, come presupposto necessario ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, la valutazione delle condizioni economiche dei coniugi, tale disposizione, tuttavia, non impone l'assegnazione al coniuge economicamente più debole (che non vanti sulla stessa diritti reali o di godimento), neanche se a lui siano affidati figli minori o con lui convivano figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, qualora l'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela di quello più debole possano essere perseguiti altrimenti (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva sostenuto la decisione unicamente sulla necessità di garantire l'esigenza del figlio maggiorenne, incolpevolmente non autosufficiente, a permanere nell'abitazione originaria, insieme con il padre non proprietario della casa).
Commentario • 1
- 1. Affidamento figli: l'assegnazione della casa coniugale non è automaticaRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 23 agosto 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9071 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - rel. consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UN NC, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GANDOLFO MOCCIARO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MU NA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 782/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 07/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Contro la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva pronunciato la loro separazione personale, i coniugi UC e UN proposero appello per ottenere, ciascuno di loro, l'assegnazione della casa coniugale. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza del 7 settembre 1999, assegnò la casa coniugale al UC (nè proprietario, ne' titolare di diritti di godimento sull'immobile), respingendo l'analoga richiesta della moglie, al fine di assicurare al maggiorenne e non autosufficiente figlio dei due (rimasto a vivere con il padre) la continuità dell'habitat domestico. La sig. UN propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte palermitana, svolgendo quattro motivi. L'intimato UC non s'è difeso nel giudizio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la UN - nel censurare la violazione del 4^ comma dell'art. 155 c.c. - sostiene che il giudice non avrebbe potuto assegnare al marito separato la casa coniugale in assenza di figli minori a lui affidati. Per giungere a tale decisione la Corte del merito avrebbe arbitrariamente esteso alla fattispecie in esame (separazione personale dei coniugi) la disposizione (dettata in materia di divorzio) del 6^ comma dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987.
Il motivo è infondato, in considerazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la quale ha unanimemente ritenuto che, a norma dell'art. 155 c.c., l'abitazione della casa coniugale spetta di preferenza, ed ove sia possibile, al coniuge affidatario dei figli minori o con il quale risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti (tra le tantissime in tal senso, cfr. Cass. 29 ottobre 1998, n. 10797; 11 maggio 1998, n. 4727, 28 gennaio 1998, n. 822), assimilando la fattispecie in esame a quella disciplinata, in tema di divorzio, dalla normativa sopra menzionata.
Con il secondo motivo la ricorrente - nel sostenere la violazione delle già citate disposizioni normative - afferma che il giudice ha omesso di valutare, ai fini dell'assegnazione della casa, le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e di favorire il coniuge più debole. Con il terzo motivo censura il vizio della motivazione in ordine allo stesso punto.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. A norma dell'art. 6 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11, della legge 6 marzo 1987, n 74, "l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole". Dal suo tenore, può desumersi che, ferma restando la tutela dell'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico nel quale sono cresciuti, la disposizione prevede, come presupposto necessario ai fini dell'assegnazione, la valutazione delle condizioni economiche dei coniugi;
pur sempre tenendo presente che la stessa norma non impone l'assegnazione della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, che non vanti sulla stessa diritti reali o di godimento, neanche se a lui siano affidati figli minori o con lui convivano figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, qualora l'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela di quello più debole possano essere perseguiti altrimenti (cfr., tra le varie Cass. 27 novembre 1996, n, 10538). Nella specie, invece, il giudice ha concentrato la motivazione a sostegno della decisione unicamente sulla necessità di garantire l'esigenza del figlio maggiorenne (incolpevolmente non autosufficiente) a permanere nell'abitazione originaria, insieme con il padre (non proprietario della casa), senza volgere alcuna indagine riguardo alle condizioni economiche dei coniugi, così violando la disposizione del 6^ comma dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, ed incorrendo, altresì, nel lamentato vizio della motivazione. La sentenza impugnata va, dunque, cassata ed il giudice di rinvio procederà al riesame della controversia, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato.
L'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del quarto (con il quale la sentenza impugnata viene censurata per non avere indicato e valutato le ragioni che, nell'esclusivo interesse dei figli, lo abbiano indotto a favorire il coniuge non proprietario).
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte, respinto il primo motivo di ricorso, accolti il secondo ed il terzo e dichiarato assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002