Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2016, n. 649
CASS
Sentenza 20 ottobre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, (modificato dall'art. 3, comma sesto, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui), si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo. (In motivazione la Corte ha precisato che al fine di determinare il superamento o meno del limite di legge di 10.000 euro, occorre considerare tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, anche quelle eventualmente estinte per prescrizione, dovendosi prescindere dalla declaratoria di prescrizione effettuata per i primi mesi dell'anno).

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2016, n. 649
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 649
Data del deposito : 20 ottobre 2016

Testo completo