Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA COR 10 1 88 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU PREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 22278/98 Cron. 3986 Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 22/11/00 Dott. Attilio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SERVELLO - Consigliere Dott. Gianfranco UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 9 FEB 2001 LI EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G G BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, che la rappresenta e difende, giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente
contro
BRUNI SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE legale rappresentante pro tempore, elettivamente Rilasciata copia legate al Sig. CAMIC domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO N.30, presso lo per diritti ✓ ✓ dell'avvocato CAMICI GIANMARIA, che lo studio IL CANCELLIERE rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTINI 2000 4815 ROBERTO, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 993/97 del Tribunale di LUCCA, depositata il 22/12/97, R.G.N. 2392/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 26.1.90 EL IG si rivolgeva al Pretore di Prato per chiedere la condanna della s.p.a. BR al risarcimento del danno da mancata assunzione. Esponeva che, a seguito di richiesta della società di un operaio con la qualifica di “addetto alla fabbricazione di cavi elettrici", era stata avviata dall'Ufficio di collocamento, ma che la BR aveva rifiutato l'assunzione, assumendo che la richiesta aveva riguardato un lavoratore con la qualifica di “addetto alla conduzione di macchine semiautomatiche”. Rilevava che, al contrario, la richiesta aveva riguardato proprio un addetto alla fabbricazione di cavi elettrici, qualifica da lei posseduta. La società convenuta, costituitasi, contestava le avverse deduzioni. Il Pretore adito rigettava la domanda ed il Tribunale di Prato rigettava l'appello proposto dalla signora IG. A seguito di ricorso della lavoratrice questa Corte cassava la sentenza di secondo grado per vizio di motivazione e rinviava la causa, per nuovo esame, al Tribunale di Lucca. Riassunta la causa dalla lavoratrice, e costituitasi la s.p.a. BR, il giudice di rinvio rigettava l'appello. Osservava che dalle testimonianze acquisite in primo grado era emerso che la BR aveva chiesto all'Ufficio di collocamento un "addetto alle macchine semiautomatiche", anche se tale indicazione era stata erroneamente riportata sul retro dello stampato e, nel riquadro relativo alla qualifica, lasciato in bianco, un impiegato del collocamento aveva apposto di sua iniziativa la dicitura “addetto alla fabbricazione di cavi elettrici”. Rilevato che, secondo quanto statuito dalla sentenza rescindente, la equivalenza o meno della qualifica va accertata non già in riferimento al criterio formale della loro previsione in un determinato livello contrattuale, ma “in base al contenuto e alla natura delle prestazioni effettivamente svolte o solamente esigibili dal lavoratore”, il Tribunale di Lucca riteneva, sulla scorta delle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, che una certa trasformazione delle tecnologie di lavoro, con l'introduzione di nuove macchine o di modifiche a quelle precedenti, rendeva necessario che l'addetto alla conduzione fosse in grado di intervenire per le varie regolazioni e non soltanto per togliere il filo;
e che la signora IG, in possesso della (diversa) qualifica di “addetta alla fabbricazione di cavi elettrici”, non fosse pertanto idonea per tale tipo di incarico. Per la cassazione di tale decisione sentenza del 14 novembre/22 dicembre 1997 - ricorre, formulando un unico motivo di censura, la signora EL IG. La s.p.a. BR resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa della ricorrente denuncia vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio (art. 360, n. 5, c.p.c.). Deduce che al giudice del rinvio era stato chiesto l'accertamento, positivo o negativo, della equivalenza delle qualifiche di “addetto alla fabbricazione di cavi elettrici” e di “addetto alla conduzione di macchine semiautomatiche", attraverso l'esame del contenuto e natura delle prestazioni effettivamente svolte o solamente esigibili dal lavoratore. 1 Rileva che il Tribunale ha fatto, invece, una cosa diversa, distinguendo qualifiche e mansioni sulla base della evoluzione delle macchine utilizzate, e che, rilevato che colui che era stato assunto al posto della ricorrente era stato adibito a mansioni diverse e superiori a quelle indicate nella richiesta, ha inevitabilmente ritenuto non equivalenti le due mansioni. 1Assume che affermare come ha fatto il Tribunale di Lucca - che le lavoratrici ora addette alla lavorazione svolta anche dalla IG si occupano, sia pure in ipotesi di estrema necessità, anche della lavorazione svolta dal AR significa, senza ombra di dubbio, affermare l'idoneità della IG (e di chi è inquadrato nella medesima qualifica) alle mansioni in questione. Deduce che le addette alla fabbricazione di cavi elettrici sono perfettamente in grado di “condurre" le macchine semiautomatiche, mentre non sono in grado di operare sulle stesse interventi di meccanica, che non sono di loro competenza. Il fatto che il AR fosse in grado di intervenire per le "regolazioni" della macchina, senza necessità di “chiamare l'attrezzista o il capo reparto nel caso di cambio della misura o di altre modifiche di lavorazione”, significa solo che costui possedeva capacità superiori alla qualifica rivestita e richiesta, per cui non poteva valere a discriminare le qualifiche di cui si discute ("addetto alla fabbricazione di cavi elettrici" e "addetto alla conduzione di macchine semiautomatiche"). Rileva che la legittimità o meno del rifiuto all'assunzione non può misurarsi sulla non equivalenza tra quanto indicato nella richiesta (e posseduto dall'avviata) e quanto in verità (e surrettiziamente) attuato, ma tra quanto indicato in richiesta (come avrebbe dovuto correttamente attuarsi in concreto) e quanto posseduto dall'avviata. Il giudice del rinvio, pur evidenziando indirettamente la effettiva equivalenza tra la qualifica in possesso della IG e le prestazioni esigibili dal datore di lavoro nei confronti di coloro che quella qualifica possiedono, ha poi ritenuto legittimo il rifiuto per il fatto che la società ha chiesto un conduttore di macchine semiautomatiche per adibirlo in realtà a mansioni superiori. Il ricorso non è fondato. La causa è stata rinviata al Tribunale di Lucca perché ovviasse al difetto di motivazione riscontrato nella sentenza, cassata, del Tribunale di Prato: accertare l'equivalenza o meno delle qualifiche in discussione non già con riferimento al criterio formale della loro previsione in un determinato livello contrattuale, ma “in base al contenuto e alla natura delle prestazioni effettivamente svolte o solamente esigibili dal lavoratore". E il giudice del rinvio ha ritenuto, sulla scorta delle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado davanti al Pretore di Prato, che in seguito alla evoluzione della tecnologia impiegata presso la società BR, le qualifiche di "addetto alla fabbricazione di cavi elettrici” e di “addetto alle macchine semiautomatiche" non fossero equivalenti. A tale conclusione è pervenuto osservando che l'addetto alla macchina che metteva la spina al cavo doveva essere “in grado di intervenire per le varie regolazioni e non semplicemente per togliere il filo"; un addetto, quindi, che possedesse esperienza di conduzione e che non avesse bisogno di "chiamare l'attrezzista o il capo reparto nel caso di cambio della misura o di altre modifiche di lavorazione". Il ricorso della signora IG si basa sostanzialmente su una diversa interpretazione, rispetto a quella fornita dal giudice del rinvio, del concetto di “regolazione” della macchina. Mentre il Tribunale ha ritenuto che l'addetto alle macchine semiautomatiche, a seguito della evoluzione delle stesse, dovesse essere in grado di procedere alle necessarie regolazioni sulla macchina in caso di cambio della misura o di altre modifiche di lavorazione, senza necessità di far intervenire per quelle che implicitamente ha ritenuto comunque operazioni di “conduzione” – l'attrezzista o il capo reparto, la difesa della signora IG sostiene che quelle operazioni non rientrano nella competenza propria della qualifica dell'addetto alla macchina, rientrando, invece, in profili superiori, e sono possedute occasionalmente dal lavoratore che è stato assunto al posto della IG (e che cumula, quindi, compiti propri della qualifica richiesta e compiti di lavoratori inquadrati in qualifiche superiori). Si tratta di una diversa valutazione che non può trovare ingresso in questo giudizio di legittimità, atteso che non viene spiegato per quale motivo la natura delle operazioni di “regolazione” sia stata malamente intesa dal Tribunale (e che non siano, invece, l'attrezzista o il capo reparto a svolgere mansioni inferiori quando vengono chiamati solo per regolare diversamente la macchina per il cambio della misura del filo o di altre modalità di lavorazione). Né la Corte può procedere direttamente alla interpretazione delle declaratorie contrattuali sulle mansioni corrispondenti alle diverse 7 qualifiche, per pervenire (o meno) a quella che è la tesi di fondo della ricorrente: che tra “addetto alla fabbricazione di cavi elettrici” e “addetto alla conduzione di macchine semiautomatiche" non vi è alcuna differenza. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 novembre. Il PresidenteМочто ванторини cons. estensore th ing Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D A Depositata in Cancelleria S , S O A L 0 ■ 9 FEB. 2001 T 3 L 1 , 3 O . oggi, A 5 B T S I R E . IL LABORATORE D P A ' N M MA D S L A CANCELLERIA E I L T R 3 N E P S 7 G U - D O S O 8 I P - S A 1 M N I D 1 E E A S E , D I O G A E R G T T O E S N I T L E T G S I E E R A R I L D L E O D 0 0