Sentenza 11 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/01/2002, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
1 ee 69936 ее REPUBBLICA ITALIANA CORTE0 0302 /02 Oggetto Giovanni OLLA Presidente Tributaria fort. Enrico Consigliere PAPA Dott. Mario Rel. Consigliere R.G.N. 12040/00 CICALA • Consigliere Cron.555 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente Ud. 06/04/01 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE UMBRIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, pressodomiciliato 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
SUL TRASIMENO, in persona del COMUNE DI PASSIGNANO . N elettivamente domiciliato in Sindaco pro tempore, ROMA VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato BUCCELLATO FAUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO GORETTI, giusta delega 2001 in calce;
- resistente - 813 -1- avversO la sentenza n. 59/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 19/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI IAMBRENGHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato BUCCELLATO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. SUEB -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero delle Finanze ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 19 aprile 1999 n.59/04/99 con cui la Commissione Regionale per 1' Umbria ha rigettato Tributaria l'appello dell'Ufficio Tributario ed ha riconosciuto il diritto del Comune di Passignano sul Trasimeno ad ottenere il rimborso delle somme versate nel 1991 a titolo d'imposta sui depositi liquidi postali e bancari. Il comune resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d. P. R. 26 ottobre 1972 n. 636 con riferimento all'art. 360 n.3 c.p.c.. Deduce che il contribuente, adendo la Commissione Tributaria di primo grado, omise di trasmettere la copia del ricorso all'Ufficio tributario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento;
e che l'Ufficio nell'atto di appello eccepì tale omissione. Il motivo merita accoglimento in conformità al indirizzo di questa Corte secondo cui lacostante 3 proposizione del ricorso alla commissione tributaria di primo grado, ai sensi dell'art. 17 sostituito dallart. 8d.p.r. n.636 del 1972, come d.p.r. n.739 del 1981, richiede, а pena di inammissibilità del ricorso stesso, al consegna 0 spedizione di copia dell'atto introduttivo all'ufficio tributario nel termine perentorio di sessanta giorni, senza che possa considerarsi equipollente del predetto adempimento, ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, la notizia della controversia comunque ricevuta dall'ufficio dopo la scadenza del termine indicato (cfr. ex pluribus Cass. 25 maggio 1999, n.5058). Il secondo motivo di ricorso risulta così assorbito. Pertanto diversamente da quanto ritenuto dal giudice tribunale d'appello, l'impugnazione del mammamisile Comune di Passignano sul Trasimeno era la cassazione del giudize Ne consegue, d'appello ela pronuncia nelnel merito declaratoria dell'inammissibile dell'impugnazione Sussistono giusti motivi per procedere а compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, 4 cassa senza rinvio la decisione e pronunciando nel in riforma della sente della ed merito, commissione Tributaria P'dell'Umb a n. 403/01/97 propostain inammissibile l'impugnazione dichiara primo grado dal Comune di Passignano sul Trasimeno. Dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. della Così deciso nella camera di consiglio sezione tributaria il 6 aprile 2001. IL PRESISIDENTE IL RELATORE Marlich ✓ IE DEPOSITA. IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 11 GEN. ZW02 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 г Osvaldo Ascanio A 5