Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 3 9 4 6 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 21262/98 LUPI Consigliere Cron. 844 Dott. Fernando Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Rep. DE MATTEIS Rel. Consigliere Dott. Aldo Ud. 06/12/00 BALLETTI Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMIL AIA S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio ANTONINI MARIO, rappresentata edell'avvocato difesa dall'avvocato FRANCESCO, giusta ANDRONICO delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI SE, FAMA' OL, DISPINZIERI CATALDO, MIRAGLIA FRANCESCO, BELVEDERE FRANCESCO, CARUSO 2000 GAETANO, CAMPAGNA CARMELO;
intimati 5230 -1- avverso la sentenza n. 2392/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 13/07/98 R.G.N. 3017/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi, poi riuniti, al pretore di Catania, in funzione di giudice del lavoro, gli odierni intimati convenivano in giudizio la società COMIL-AIA S.c.r.l., chiedendone la condanna al pagamento delle somme, partitamente indicate nei ricorsi, corrispondenti alle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione lavorativa disposta dal datore di lavoro dal 17 giugno al 4 settembre 1994, che i ricorrenti ritenevano illegittima, in quanto non era ravvisabile alcuna impossibilità sopravvenuta di ricevere le prestazioni dei lavoratori i Azy quali potevano essere utilizzati proficuamente per vari lavori da eseguire. La società convenuta, costituendosi, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto assumendo di essersi trovata nella impossibilità di proseguire i lavori a causa di una mancata autorizzazione di carattere amministrativo, tanto da dover porre i dipendenti in cassa integrazione precisando, però, che la relativa istanza non era stata accolta dall' INPS. Il pretore ha accolto la domanda, con sentenza 16.4.1997, confermata dal Tribunale di Catania con sentenza 19 maggio/13 luglio 1998 n. 2392, che ha respinto l'appello della società. 3 Ricapitolata la giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione del Pretore, il quale ha escluso che ricorra in ispecie un caso di impossibilità oggettiva per la società appellante di proseguire all'epoca dei fatti nell'attività produttiva, tale da giustificare la disposta sospensione lavorativa per cui è causa. Il Tribunale ha escluso che corrisponda al vero la tesi della società convenuta di essere stata impossibilitata a proseguire i lavori per non aver conseguito la prescritta autorizzazione del Genio Civile, necessaria per realizzare il gasometro, ultima parte da eseguire dei lavori Assy appaltati, ed ha motivato tale convincimento con l'esame del materiale probatorio acquisito, ed in particolare con l'accordo sindacale in atti, del luglio 1994, dal che il Tribunale ha desunto che, non soltanto vi erano delle opere che potevano essere immediatamente eseguite (oltre quelle per le quali non era stata rilasciata autorizzazione), come evidenziato dal direttore dei lavori dell'epoca, ma altresì che l'impresa datoriale si mostrava pronta alla ripresa dei lavori qualora fosse stato risolto il problema, di natura economica, connessO al mancato pagamento degli acconti da parte dell'ente appaltante. 4 Su tale base, il Tribunale ha ritenuto ampiamente provato che la reale causa impeditiva era in ispecie di natura squisitamente economica, come tale rientrante nell'area del rischio di impresa, (rispetto alla quale i lavoratori restano del tutto estranei, né possono in qualunque modo riceverne pregiudizio), e pertanto l'appellante è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione ai propri dipendenti, pur in assenza di controprestazione, nel periodo di sospensione, siccome rimasti a disposizione. Il Tribunale ha conseguentemente rigettato il secondo ed ади ultimo motivo di gravame, con cui la società datoriale sosteneva doversi comunque contenere nella misura delle provvidenze della CIG, l'entità delle somme da corrispondersi ai dipendenti sospesi. Ha proposto ricorso per cassazione la COMIL-AIA S.c.r.l., con tre motivi. Gli intimati, ritualmente citati, non si sono costituiti. Motivi della decisione Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 1362 e segg., 1463 e 2094 cod. civ., nonché insufficiente circa un punto decisivo della controversiamotivazione (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata 5 nella parte in cui ha escluso che sussistesse una causa di impossibilità assoluta di ricevere la prestazione. Ricordato che proprio per tale motivo essa società ebbe a licenziare i lavoratori in data 17 giugno 1994, e che solo a seguito di accordo sindacale revocò i licenziamenti, riammettendoli poi al lavoro il 5 settembre successivo, assume che dalla lettura coordinata dei verbali del giugno e del luglio 1994 (che tuttavia non riporta), si evince è stata che: a) la revoca dei licenziamenti um XU (esclusivamente) determinata dalla possibilità di "ottenere in tempi ragionevolmente brevi l'approvazione dei calcoli per la realizzazione del gasometro da parte del Genio civile (si veda il verbale del 24/6/1984 che il Tribunale ha omesso di valutare: b) che la successiva sospensione dei lavori è stata imposta dalla circostanza che la maggior parte dei lavori "in cui può essere impegnata la manodopera non è stata ancora autorizzata (autorizzazione del Genio civile) e che i lavori eseguibili (per un importo di circa 410 milioni), per la loro natura, richiedevano una manodopera con qualifica diversa da quella posseduta dagli operai sospesi (carpentieri). Ricorda di avere formulato un articolato di prova sul punto - il terzo - che non è stato ammesso dal pretore e su cui il Tribunale ha omesso di motivare. 1 0 Aggiunge che la mancata autorizzazione da parte del Genio Civile per la del gasometro (circostanza costruzione determinante per la sospensione dei lavori) non era prevedibile, né evitabile al momento della sospensione dei lavori. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 420, comma 5, c.p.c. e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere omesso di motivare sulla censura attinente la mancata ammissione, da parte del Pretore, della prova Agey tempestivamente richiesta in comparsa di costituzione in primo grado. Rimprovera inoltre alla sentenza impugnata di avere omesso di motivare su una serie di prove precostituite (documenti) da cui si poteva desumere che, al momento della sospensione dei lavori, le opere eseguibili erano state completate all'85%, mentre i lavori ancora possibili potevano occupare solo qualche dipendente, con qualifica diversa da quelli sospesi, per un limitatissimo lasso di tempo. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, nella fase anteriore al provvedimento di ammissione alla 7 Cassa integrazione guadagni 10, come nella specie, in caso di diniego del provvedimento) il rapporto di lavoro continua ad essere retto dal diritto comune, alla stregua quale il datore di lavoro, che sospenda del unilateralmente il rapporto stesso, è obbligato non di corrispondere la retribuzione, salvo che non meno a provi la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione (Cass. n. 11650 del 1997). La Corte ha ritenuto comunque valido l'accordo col quale l'imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscono, ai fini del ricorso alla Cassa, una sospensione del rapporto di dall'di lavoro lavoro con esonero del datore Азиу dall'esitoindipendentemente obbligazione retributiva di concessione dell'integrazione della richiesta salariale;
ma ha precisato che per l'efficacia di tuttavia indispensabile che i detto accordo è lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l'incarico di stipularlo, oppure che provvedano a ratificarne l'operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari;
a tal fine, ha precisato la successiva ratifica che la Corte, tanto l'incarico mediante comportamenti possono essere espressi anche 0 08 concludenti, purché si tratti di contegni significativi della volontà degli interessati, in quanto l'iscrizione all'associazione sindacale non è atto idoneo a conferirle anche il potere di disporre di diritti acquisiti al patrimonio del lavoratore (Cass. n. 5038 del 1997, Cass. n. 7194 del 1996, Cass. n. 5485 del 1995). Questa Corte è altresì costante nell'affermare che la sospensione unilaterale della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, a norma degli articoli 1218 e 1256 c.C., è giustificata ed esonera l'imprenditore dall' obbligazione retributiva quando non sia imputabile a fatto del l'imprenditore medesimo, non sia prevedibile ed Ази sia riferibile a carenze di evitabile e non organizzazione aziendali ovvero a programmazione о di contingenti difficoltà di mercato (Cass. n. 3577 del 1984, Cass. n. 376 del 1986, Cass. n. 5116 del 1988, Cass. n. 6872 del 1986, Cass. n. 10090 del 1991, Cass. n. 10298 del 1991, Cass. n. 2232 del 1997, Cass. n. 3344 del 1998). Sulla base di tali principi, la Corte ha ammesso che alcuni al.es. eventi, come una perizia di variante in corso d'opera, possano assumere il valore di fatto imprevedibile che legittima il datore di lavoro a sospendere la prestazione e corrispondentemente la retribuzione (Cass. 22 ottobre 1999 n. 11916, idem 30 marzo 1998 n. 3344). 9 A fronte del ricordato preciso quadro giurisprudenziale di riferimento, la società ricorrente non deduce che l'accordo sindacale, dal quale il Tribunale ha tratto argomenti di prova, autorizzasse la società alla sospensione dei rapporti, ed avesse i requisiti richiesti da questa Corte. Concentra tutta la propria doglianza sull'esistenza di una causa sopravvenuta di legittimo impedimento della prestazione, costituita dalla mancata autorizzazione del Genio civile. Ma il Tribunale non ha escluso la circostanza, né si è discostato dai principi di diritto sopra riassunti, bensì ha svolto un accertamento in fatto, a lui demandato, secondo cui tale ritardo amministrativo non impediva la prosecuzione di altri diversi lavori. Il Azu Tribunale ha accertato che (come ricordato in parte narrativa) non soltanto vi erano delle opere che potevano essere immediatamente eseguite (oltre quelle per le quali non era stata rilasciata autorizzazione), come evidenziato dal direttore dei lavori dell'epoca, ma altresì che l'impresa datoriale si mostrava pronta alla ripresa dei lavori qualora fosse stato risolto il problema, di natura economica, connesso al mancato pagamento degli acconti da parte dell'ente appaltante. La ricorrente contesta tale accertamento, invocando prove richieste, e non ammesse dal Tribunale, cui per tale motivo 10 imputa violazione e falsa applicazione dell'art. 420 comma 5 c.p.c. ed il vizio di omessa motivazione. Ma tale ultima doglianza è inammissibile. Infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice specificamente le di merito, ha l'onere di indicare circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di Cassazione dev'essere in grado di Ази compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. Sez. un. 24 febbraio 1998 n. 10897 ; Cass. 2 novembre1988; Cass. 30 ottobre 1998 n. 1998 n. 10913). Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod.civ., affermando apoditticamente che il datore di lavoro non è obbligato a corrispondere l'intera retribuzione per il periodo di sospensione, ma solo a 11 risarcire il danno in misura eguale all'importo delle provvidenze di Cassa integrazione guadagni. In tal modo la ricorrente enuncia un principio di diritto che non trova alcuna base nella norma civilistica invocata, ed è espressamente smentito dalla giurisprudenza di questa Corte sopra citata. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese, non essendosi gli intimati costituiti e non avendo svolto attività defensionale all'udienza.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese der foresente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 6 dicembre 2000. Il Presidente майно злиторомий Il Consigliere Estensore Aldo se Maurei Phale IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 2.0 MAR 2001 oggi, DI CANCELLERIA Le IL COLLABORATORE DI E R I D , O SSA LL 10 A O , T B . I 3 T A D 3 R S 5 A L'A ST . EL N Lav\cig-impossibilità prestazione PO G D 3 IM O SI -7 A .-3 A EN D RG 21261/98 D S , E 1 TE I O A E N ISTR ESE G O ITT EG EG L IR R D A LL O E D 12