Sentenza 5 febbraio 1998
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.77 del 1997 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.294,comma 1,c.p.p.,nella parte in cui non prevedeva che,fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento,il giudice procedente dovesse provvedere all'effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare al più tardi entro i cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione di detta misura),non può dar luogo alla configurabilità di una situazione "esaurita",con conseguente inoperatività della suindicata pronuncia,il fatto che,al momento della pubblicazione della medesima,pur non essendo ancora pervenuti gli atti al giudice del dibattimento,fossero nondimeno trascorsi più di cinque giorni dalla data di inizio della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/1998, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 05/02/1998
1. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SACCUCCI BRUNO " N. 715
3. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 01013/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CA EN n. il 01.06.1955
avverso ordinanza del 29.11.1997 TRIB. LIBERTÀ di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Naso;
OSSERVA
Con ordinanza del 29.11.1997, il Tribunale di Roma respingeva l'appello proposto nell'interesse di US NC avverso il provvedimento in data 5.6.1997 con cui la Corte di Assise di Roma aveva respinto la richiesta di scarcerazione per la perdita di efficacia ex artt. 294, comma 1 e 302 c.p.p. della misura cautelare applicata dal GIP presso detto Tribunale in data 18.1.1997. Il giudice di appello rilevava che la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 1997 - con cui era stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 294, comma 1 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il GIP proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia - non era applicabile nel caso di specie, anche se la pubblicazione della predetta sentenza era avvenuta quando gli atti non erano stati ancora trasmessi alla Corte di Assise, dato che la situazione processuale doveva intendersi esaurita per il fatto che erano già decorsi cinque giorni dall'esecuzione della misura.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 606, 1^ comma lett. b) c.p.p. sul rilievo che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale l'omesso interrogatorio aveva determinato l'immediata inefficacia della misura cautelare, a nulla rilevando la circostanza che all'atto della pubblicazione della sentenza di incostituzionalità era già decorso il termine di cinque giorni.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata è inficiata da un palese errore di diritto che ha portato ad escludere che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 1997 potessero prodursi nei confronti della situazione processuale che il tribunale ha ritenuto ormai consolidata in dipendenza del decorso del termine di cinque giorni dalla data della pubblicazione della pronuncia di illegittimità costituzionale.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente stabilito che - per gli effetti della predetta sentenza di incostituzionalità con cui sono stati dichiarati illegittimi gli artt. 294, comma 1 e l'art. 302 c.p.p. nella parte in cui non è previsto che il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - non può considerarsi consolidata (c.d. rapporto esaurito) la situazione relativa all'imputato, sottoposto a custodia in carcere dopo la chiusura delle indagini preliminari, per il quale il giudice non abbia proceduto all'interrogatorio di garanzia (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 1998, Budini ed altri). È stato, in tal modo, confermato l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la situazione processuale può considerarsi esaurita (con la conseguente preclusione all'applicazione della declaratoria di incostituzionalità) soltanto quando la sentenza della Corte Costituzionale sia stata pubblicata allorché il giudice dell'udienza preliminare non aveva più la disponibilità degli atti del processo, già trasmessi al giudice del dibattimento (Cass., Sez. I, 15 dicembre 1997, Volpintesta;
Cass., Sez. I, 3 novembre 1997, Di Giovanni).
Tale linea interpretativa deve essere qui ribadita in quanto è sorretta da precisi argomenti di ordine logico e sistematico correttamente coordinati attraverso i seguenti passaggi logici: a) la dichiarazione di illegittimità costituzionale, avendo per presupposto l'esistenza di un vizio che inficia ab origine la norma in contrasto con il precetto costituzionale, ha efficacia invalidante e non abrogativa, producendo conseguenze simili a quelle dell'annullamento, sicché la normativa risultante dalle pronunce di incostituzionalità va applicata anche rispetto agli atti processuali già compiuti costituendo per il giudice l'unico canone di valutazione per quegli atti (Cass., Sez. Un., 6 marzo 1992, Piccillo;
Cass., Sez. Un., 7 luglio 1984, Galante); b) le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale operano, quindi, non soltanto per il futuro, ma, entro certi limiti, anche retroattivamente nei confronti di fatti o rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma costituzionale era vigente e persistenti al momento della pronuncia di incostituzionalità; e) in riferimento all'interrogatorio di garanzia ex art. 294, comma 1 c.p.p., la situazione processuale deve ritenersi definitivamente e irreversibilmente consolidata soltanto quando il giudice dell'udienza preliminare abbia provveduto a trasmettere gli atti al giudice del dibattimento a norma dell'art. 432 c.p.p.. - Dall'applicazione dei principi testè esposti emerge che il ricorso deve trovare accoglimento, essendo incontroverso che, al momento di pubblicazione della sentenza n. 77 del 1997 sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 9.4.1997, pur essendo stata chiusa l'udienza preliminare, gli atti si trovavano ancora nella disponibilità del GUP e non erano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento:
con la conseguenza che, poiché la situazione processuale non era esaurita nei termini dianzi indicati, il mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia ha determinato l'estinzione della misura cautelare ai sensi dell'art. 302 c.p.p. - Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve dichiararsi che il provvedimento impositivo della custodia in carcere ha perduto efficacia.
La cancelleria provvederà all'adempimento prescritto dall'art.626 c.p.p.. -
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara che l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma il 18.1.1997 nei confronti di US NC ha perduto efficacia;
manda la cancelleria di comunicare il dispositivo al Procuratore Generale in sede a nonna dell'art. 626 c.p.p.. - Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 1998