Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2004, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE s.p.a, in persona del Presidente Prof. Enzo Cardi , elettivamente domiciliato in Roma al viale Europa, n. 190 presso l'avv. Ursino Anna Maria Rosaria, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MA LB, elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri, 5 presso l'avv. Luigi Manzi che unitamente all'avv. Mario Minelli lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1172 del 18.10.2000, R.G.n. 26 del 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.6.2003 dal Relatore Consigliere Dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Ursino e Carlo Bini per delega avv. Manzi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Frazzini Orazio, che ha concluso per la notifica del ricorso all'INAIL e in subordine per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.9.2000 il Tribunale di Corno, decidendo sull'appello proposto da AR TO nei confronti dell'INAIL e delle Poste Italiane s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello nei confronti della datrice di lavoro e lo rigettava nei confronti dell'INAIL. Riteneva in motivazione che in relazione all'infortunio occorso per una caduta nell'ufficio andava esclusa la responsabilità dell'INAIL in quanto l' AR, impiegato, non rientrava tra i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione. Riteneva, invece, sussistente la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c., non avendo egli assolto all'onere probatorio di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per prevenire i rischi insiti nell'ambiente. Riteneva al riguardo insufficiente la missiva della ditta di pulizie, che attestava di avere usato materiali antiscivolo, sia per l'interesse che essa ha nella vicenda, potendo essere chiamata in giudizio a rivalere il datore di lavoro dei danni cui sia condannato, sia per la mancata indicazione dei prodotti usati.
Ritenuta certa la responsabilità delle Poste quantificava il danno biologico in conformità della consulenza di ufficio esperita e condannava il datore di lavoro al risarcimento.
Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi la società Poste Italiane, illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso AR .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato notificato solo nei confronti dell' AR e non anche dell'INAIL, che ha partecipato al giudizio di appello. Ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non va disposta l'integrazione del contraddicono essendo la causa proposta dal lavoratore nei confronti delle Poste e quella nei confronti dell'INAIL scindibili per la diversità della causa petendi ed in parte del petitum ed essendo preclusa l'impugnazione nella seconda per il decorso del termine annuale.
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo il vizio di motivazione, contesta l'accertamento in fatto che la caduta dell' AR fu dovuta al pavimento scivoloso. Rileva che sulle ragioni della caduta vi è stata contestazione sin dalla memoria di costituzione, negando la convenuta che essa fosse dovuta a scivolamento, come si desume dalla allegazione della lettera della ditta di pulizie che deduceva di avere usato prodotti antiscivolo e non cera. Osservava che mancava la prova del nesso eziologico tra un comportamento colposo del datore di lavoro e la caduta dell' TN , rilevava l'insufficiente indagine della CTU sulla sussistenza di una sindrome vertiginosa quale possibile causa di caduta.
La censura è fondata. Il Tribunale ha accertato che l' AR è caduto a causa del pavimento scivoloso e quindi la sussistenza di un nesso causale tra un rischio ambientale e le lesioni riportate nella caduta, ma non ha indicato le prove sulle quali fonda il suo convincimento, salvo il rilievo che le Poste non hanno neppure allegato cause alternative di scivolamento.
È di tutta evidenza l'insufficienza e l'illogicità di tale motivazione.
L' AR ha assunto di essere caduto perché il pavimento dell'ufficio era trattato con cera e scivoloso. Le Poste, richiamando la lettera della ditta di pulizie, hanno negato il fatto e cioè la sussistenza del rischio ambientale dedotto e quindi la possibilità di un nesso causale tra un comportamento colposo del datore di lavoro e l'evento. Non è in questione la valenza probatoria della lettera dell'impresa di pulizie, ma l'affermazione della convenuta, implicita nel richiamo al contenuto di detta missiva, di negazione della causa allegata per la caduta.
Non essendo pacifico il fatto costituitivo della responsabilità del datore di lavoro era onere del lavoratore di provarlo e del giudice di accertarne la sussistenza.
Il Tribunale nella motivazione della sentenza non indica quali elementi probatori abbia assunto a fondamento del suo accertamento se non il fatto che le Poste non abbiano indicate cause alternative, onere cui non erano tenute, avendo, costituendosi in giudizio, contestato la possibilità di scivolamento con il richiamo alla lettera della ditta di pulizie che lo escludeva.
L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo con il quale si denuncia per ultrapetizione la condanna al risarcimento del danno morale.
La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame al giudice che si indica nel dispositivo. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c. di provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004