Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, vanno esplicitamente considerati fonti di prova della pretesa sanzionatoria dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato tanto il rapporto quanto i relativi atti di accertamento ritualmente depositati in cancelleria, dovendo il giudice dell'opposizione necessariamente valutare rispetto a tali atti (e non in via meramente astratta od ipotetica) la rilevanza delle eccezioni mosse dall'opponente circa la fondatezza e la legittimità della contestazione.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. Con propria delibera 18506/2013, la Consob applicava sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, ex art. 187-ter ss. t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998), a più soggetti, tra cui Burani Walter. A quest'ultimo erano, in particolare, imputate: la manipolazione del mercato con diffusione di false o fuorvianti informazioni, in concorso con altri, con riferimento alle informazioni diffuse da Mariella Burani Fashion Group s.p.a. (di seguito: MBFG); la manipolazione del mercato con diffusione di false o fuorvianti informazioni, in concorso con altri, con riferimento ai risultati economico patrimoniali di Antichi Pellettieri s.p.a. (di seguito: AP); la manipolazione del mercato …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 25 maggio 2018
FATTI DI CAUSA 1. Con propria delibera 18506/2013, la Consob applicava sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, ex art. 187-ter ss. t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998), a più soggetti, tra cui Burani Walter. A quest'ultimo erano, in particolare, imputate: la manipolazione del mercato con diffusione di false o fuorvianti informazioni, in concorso con altri, con riferimento alle informazioni diffuse da Mariella Burani Fashion Group s.p.a. (di seguito: MBFG); la manipolazione del mercato con diffusione di false o fuorvianti informazioni, in concorso con altri, con riferimento ai risultati economico patrimoniali di Antichi Pellettieri s.p.a. (di seguito: AP); la manipolazione del mercato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DE L'AQUILA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
UE NC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 363/94 della Pretura di L'AQUILA, depositata il 31/12/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/7/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al OR di L'QU presentato il 1 settembre 1994 AR UE proponeva opposizione alla ordinanza 4 luglio 1994 del Prefetto della provincia di L'QU che gli ingiungeva di pagare la somma di lire 449.000 a sanzione della violazione di cui all'art. 142, comma b, Nuovo Codice della strada (per avere, alla guida della propria autovettura, proceduto alla velocità di 86 km all'ora, superando il limite massimo di km 70): resistendo alla pretesa della p.a., eccepiva di non aver commesso il fatto contestatogli, fondato su un rilevamento affetto da nullità. Costituendosi in giudizio, il Prefetto di L'QU rilevava la regolarità dell'accertamento e la tempestività della notificazione della violazione, concludendo perciò per il rigetto della opposizione.
Con sentenza 16-31 dicembre 1994 il OR di L'QU accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza-ingiunzione, sul rilievo che la pubblica amministrazione, a fronte della "contestazione dell'ingiunto" "sulla fondatezza e sulla legittimità" dell'accertamento, non aveva fornito "la dimostrazione della sussistenza in concreto del potere punitivo", spettando ad essa "e non all'opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa".
Contro questa sentenza il Prefetto di L'QU ha proposto ricorso per cassazione deducendo a motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 23 comma 12 legge 689/1981 anche con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.. AR UE non ha svolto difese in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione degli artt. 2700 e 23, comma 12, legge 689/1981, il ricorrente lamenta che il OR non abbia considerato, come idonea fonte di prova del fatto contestato, gli atti di accertamento compiuti dai vigili urbani, cui deve riconoscersi la fede privilegiata propria degli atti pubblici fino a querela di falso (nella specie non proposta dal UE, che si è limitato ad eccepire la presunta incompetenza dei vigili urbani e il cattivo funzionamento dell'apparecchio rilevatore "autovelox"). Il motivo è fondato.
Se è vero, infatti, che con la opposizione alla ordinanza- ingiunzione di pagamento si instaura un ordinario giudizio di cognizione, regolato dal generale principio dell'onere della prova, sicché spetta alla autorità che ha emesso il provvedimento e che intende far valere il suo potere sanzionatorio "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" in concreto (art. 2697 c.c.), non per questo non può essere considerata a tal fine la "copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento", depositata in cancelleria per ordine del pretore a norma dell'art. 23, secondo comma, legge 689/1981, e perciò acquisita al giudizio di opposizione come primaria fonte di prova. Costituendosi in giudizio, il Prefetto di L'QU - ne dà atto la sentenza impugnata - a quei documenti ha fatto espresso riferimento come al fondamento dell'accertamento, ma a fronte della generica difesa dell'opponente, che ha sollevato "eccezioni sulla fondatezza e legittimità della contestazione", il OR neppure ha preso in considerazione "la copia del rapporto con gli atti relativi", muniti di efficacia probatoria privilegiata - pur nei limiti di cui all'art. 2700 c.c.. - e ha giudicato che la pretesa sanzionatoria fosse rimasta priva di prova per l'integrale inadempimento all'onere di cui all'art. 2697 c.c.. Decisione, questa, palesemente erronea per violazione del disposto dell'art.23, secondo comma, legge 689/1981, anche in rapporto all'art. 2700 c.c., avendo il OR implicitamente negato in linea di principio la idoneità del "rapporto" e degli "atti relativi all'accertamento", depositati in cancelleria dall'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, a costituire fonte di prova in ordine alla "responsabilità dell'opponente" (stesso art. 23, penultimo comma). Accolto, dunque, il ricorso e cassata la sentenza impugnata, il giudice di rinvio, designato nel OR di L'QU (ma nella persona di un diverso magistrato), procederà al riesame del merito della controversia, esplicitamente considerando come fonte di prova della pretesa sanzionatoria della autorità che ha emesso il provvedimento impugnato il rapporto e i relativi atti dell'accertamento, depositati in cancelleria, e rispetto ad essi valuterà il fondamento delle "eccezioni sulla fondatezza e sulla legittimità della contestazione" (pagine 2-3 della sentenza cassata) sollevate dall'opponente. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al OR di L'QU nella persona di un diverso magistrato.
Roma 7 luglio 1998.
Depositata in Cancelleria il 29/1/1999.