Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2013, n. 5692
CASS
Sentenza 17 dicembre 2013

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In tema di pornografia minorile, ai fini della configurabilità del reato di distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto (art. 600-ter, comma terzo, cod. pen.) le "notizie" o le "informazioni" non devono necessariamente rivestire il carattere della verità, ma è sufficiente che le stesse abbiano la concreta potenzialità di consentire a terzi o a colui che le divulga di porre in essere episodi di sfruttamento sessuale o adescamento di minori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per essersi falsamente presentato, in una chat-line, come minore tredicenne interessato ad avere rapporti sessuali anche con minori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2013, n. 5692
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5692
    Data del deposito : 17 dicembre 2013

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