Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2007, n. 45581
CASS
Sentenza 23 novembre 2007

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Massime2

Il provvedimento con cui il detenuto ammesso al regime di detenzione domiciliare è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato in riguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova forniti dall'interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d'ufficio, e deve limitare temporalmente il permesso di allontanarsi dal domicilio, risolvendosi altrimenti in un'incontrollabile autorizzazione alla più ampia libertà di movimento.

Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza (nella specie, militare) modifica le prescrizioni impartite al detenuto con l'ammissione alla detenzione domiciliare, siccome attiene alla materia della libertà personale, è ricorribile per cassazione anche dal pubblico ministero, in ragione del principio della parità delle parti.

Commentario1

  • 1Detenzione domiciliare: illegittimo il diniego di uscita senza verifica delle esigenze essenziali (Cass. Pen. n. 11348/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 marzo 2026

    Massima In tema di detenzione domiciliare, è affetto da motivazione meramente apparente — e quindi da violazione di legge — il provvedimento che neghi l'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per soddisfare esigenze primarie (alimentari e sanitarie), qualora il magistrato di sorveglianza ometta di verificare in concreto la praticabilità di modalità alternative di approvvigionamento, soprattutto in presenza di una lacuna del provvedimento genetico in ordine alla disciplina dei bisogni essenziali del detenuto. Il commento L'eccezionalità dell'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio, prevista dall'art. 284 c.p.p. e richiamata dall'art. 47-ter ord. pen., deve essere valutata in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2007, n. 45581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45581
Data del deposito : 23 novembre 2007

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