Sentenza 23 novembre 2007
Massime • 2
Il provvedimento con cui il detenuto ammesso al regime di detenzione domiciliare è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato in riguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova forniti dall'interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d'ufficio, e deve limitare temporalmente il permesso di allontanarsi dal domicilio, risolvendosi altrimenti in un'incontrollabile autorizzazione alla più ampia libertà di movimento.
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza (nella specie, militare) modifica le prescrizioni impartite al detenuto con l'ammissione alla detenzione domiciliare, siccome attiene alla materia della libertà personale, è ricorribile per cassazione anche dal pubblico ministero, in ragione del principio della parità delle parti.
Commentario • 1
- 1. Detenzione domiciliare: illegittimo il diniego di uscita senza verifica delle esigenze essenziali (Cass. Pen. n. 11348/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 marzo 2026
Massima In tema di detenzione domiciliare, è affetto da motivazione meramente apparente — e quindi da violazione di legge — il provvedimento che neghi l'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per soddisfare esigenze primarie (alimentari e sanitarie), qualora il magistrato di sorveglianza ometta di verificare in concreto la praticabilità di modalità alternative di approvvigionamento, soprattutto in presenza di una lacuna del provvedimento genetico in ordine alla disciplina dei bisogni essenziali del detenuto. Il commento L'eccezionalità dell'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio, prevista dall'art. 284 c.p.p. e richiamata dall'art. 47-ter ord. pen., deve essere valutata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2007, n. 45581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45581 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 23/11/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3774
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 021928/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di (Ndr: testo originale non comprensibile);
nei confronti di:
1) IE IC N. IL 29/07/1913;
avverso DECRETO del 25/05/2007 GIUD. SORV. TRIB. MILITARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI Emilio Giovanni;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GARINO Vittorio, per annullamento.
La Corte:
OSSERVA
Visto il provvedimento in epigrafe, che, modificando le prescrizioni impartite a IE ER con ordinanza Trib. Mil. Sorv. Roma 25.1.2006, con cui il predetto è stato ammesso alla detenzione domiciliare, ha autorizzato il condannato a recarsi, anche giornalmente e libero nella persona, nello studio del suo avvocato ed ivi permanere per svolgervi attività lavorativa retribuita, con facoltà di uscire per soddisfare indispensabili esigenze di vita;
visto il ricorso con cui il P.M. militare denuncia violazione di legge, sull'assunto dell'avvenuto snaturamelo del contenuto precettivo della citata ordinanza 25.1.2006 e del mancato rispetto delle condizioni previste dall'alt. 284 c.p.p. per l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, oltre che della lacunosità del provvedimento, fonte di incertezze applicative nell'individuazione dei compiti demandati agli operatori di polizia addetti al controllo ed attributivo al condannato di "inediti spazi di autonomia personale" nella gestione della misura alternativa alla detenzione;
vista la memoria personalmente sottoscritta dall'interessato, con cui questi eccepisce la non impugnabilità del provvedimento in esame nonché la carenza di legittimazione del PM. ricorrente, sottolineando, nel merito, la propria condizione di assoluta indigenza e l'indispensabilità di un'occupazione retribuita per provvedere alle indispensabili esigenze di vita;
ritenuta la ricorribilità del provvedimento del MS. militare in applicazione dell'art. 111 Cost., attenendo esso alla libertà personale, ed in conformità a quanto già da questa stessa sezione statuito con sentenze 20.5.2000, Ced Cass., rv. 226.135 e 13.12.2002, id., rv. 224015 (v. anche Cass. S.U., Lombardi, circa l'impugnabilità degli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 c.p.p., comma 3) mentre per il principio di parità delle parti processuali il diritto di impugnazione deve essere riconosciuto anche alla parte pubblica, nella specie individuabile nel pubblico ministero presso il T.S. militare di Roma ex art. 678 c.p.p., comma 3;
ritenuta la fondatezza del ricorso, mancando nel provvedimento impugnato qualsiasi specificazione in ordine alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova al riguardo eventualmente forniti dall'interessato od agli accertamenti svolti d'ufficio sul punto al fine di giustificare l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa nei limiti ed alle tassative condizioni dettate dall'art. 284 c.p.p., comma 3, cui l'art. 47 ter O.P., rinvia per la fissazione delle modalità di esecuzione della misura;
rilevato che priva di definito contenuto precettivo risulta anche l'autorizzazione concessa al IE di "uscire per soddisfare nei luoghi più vicini e per il tempo strettamente necessario le rappresentate indispensabili esigenze di vita" che, in difetto di specificazione delle predette esigenze nonché dei luoghi frequentabili e delle coordinate temporali di tale autonomia, finisce per risolversi in una indiscriminata ed incontrollabile autorizzazione alla più ampia libertà di movimento, così snaturandosi la funzione della misura alternativa ed annullandosene il fisiologico carattere limitativo della libertà personale.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Magistrato militare di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007