Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 2
In tema di reato continuato, la semplice tendenza a delinquere del soggetto, ovvero la presenza di un programma generico di attività criminose, espressione di un costume di vita deviante, correlato al bisogno economico, non sono di per sè indicativi della esistenza della identità di un disegno criminoso, indispensabile per la riduzione ad unità delle diverse violazioni; è viceversa necessario che, sin dall'inizio, i singoli reati siano previsti e preordinati quali episodi attuativi di un unico programma delinquenziale. (Nella fattispecie la Corte ha definito insindacabile la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto che la condotta dell'imputato, cui era addebitata la emissione in ampio arco temporale di numerosissimi assegni "a vuoto", fosse indice di una continuità nel delitto, espressione di una radicata abitudine di vita e non fosse, in quanto tale, riconducibile ad un'unica, precisa rappresentazione e determinazione criminosa).
In tema di giudizio pretorile, la data del decreto di citazione va individuata in quella nella quale l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del P.M. e dell'ausiliario che lo assiste; in tale data, pertanto, e non in quella della notifica, si verifica la interruzione della prescrizione del reato. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva sostenuto che il reato era prescritto in quanto, pur essendo stato il decreto di citazione emesso tempestivamente, esso era stato notificato oltre i termini previsti dall'art. 160 cod. pen.)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/1999, n. 5101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5101 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 30/3/1999
Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
" Andrea Colonnese " N.695
" Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N.1581/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TI UR, n. a Milano il 7 ottobre 1952
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 23 dicembre 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. V. Geraci che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente impugna la sentenza che, nel confermarne la dichiarazione di colpevolezza in ordine al reato di abusiva emissione di assegni bancari, gli ha negato le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado e ha escluso la continuazione con altri analoghi episodi criminosi già definitivamente giudicati in precedenza.
Propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.160 comma 2 c.p. e lamenta che non sia stata dichiarata l'estinzione per prescrizione dei reati, benché il decreto di citazione per il giudizio di primo grado, pur tempestivamente emesso, fosse stato tardivamente notificato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.81 c.p. e illogicità della motivazione, lamentando che la continuazione sia stata ingiustificatamente negata benché i fatti in discussione integrassero tutti violazione delle medesime disposizioni di legge e fossero stati consumati senza soluzione di continuità, sicché non potevano essere considerati ostativi ne' il tempo considerevole intercorso tra le singole condotte ne' la ricollegabilità dei fatti a un presunto costume di vita del ricorrente, che presupporrebbe l'unitarietà di programmazione dei delitti.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già concesse dal pretore con argomenti non confutati dai giudici d'appello.
Il primo motivo del ricorso è infondato, perché ancora di recente, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che "nei procedimenti pretorili il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua ,emissione, che deve individuarsi in quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, secondo quanto prevede l'art. 555, comma 1, lett. h) del codice di rito" (Cass., sez. un., 28 ottobre 1998, Boschetti, m. 211904). Inammissibili sono, invece, il secondo e il terzo motivo del ricorso, che propongono censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata.
Nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che "l'identità del disegno criminoso necessaria per la riduzione ad unità delle diverse violazioni non è ravvisabile in mere circostanze inerenti alla persona del colpevole, quali la capacità o la tendenza a delinquere e neppure in un generico programma di attività delinquenziale riconducibile ad un sistema o abitudine di vita delinquenziale correlata al bisogno economico perché, ai fini di cui all'art. 81, secondo comma, c.p., è essenziale che i singoli reati siano tutti previsti, programmati e deliberati, sin dall'origine, come momenti di attuazione di un programma unitario" (Cass., sez. I, 11 giugno 1992, Papi, m. 191465). E la corte milanese ha incensurabilmente ritenuto che nel caso in esame manchi l'unitarierà di programmazione, essendo dovuta la continuità nel delitto a un costume di vita, piuttosto che a un'unica rappresentazione e determinazione criminosa.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, è stato giustificato appunto sulla base della recidiva del ricorrente, oltre che di considerazioni relative all'intensità del dolo, al numero e all'importo degli assegni, cui si è ricollegata la determinazione della pena. Sicché è manifestamente infondato il rilievo della mancanza di motivazione sul punto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999