Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/1999, n. 5101
CASS
Sentenza 30 marzo 1999

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In tema di reato continuato, la semplice tendenza a delinquere del soggetto, ovvero la presenza di un programma generico di attività criminose, espressione di un costume di vita deviante, correlato al bisogno economico, non sono di per sè indicativi della esistenza della identità di un disegno criminoso, indispensabile per la riduzione ad unità delle diverse violazioni; è viceversa necessario che, sin dall'inizio, i singoli reati siano previsti e preordinati quali episodi attuativi di un unico programma delinquenziale. (Nella fattispecie la Corte ha definito insindacabile la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto che la condotta dell'imputato, cui era addebitata la emissione in ampio arco temporale di numerosissimi assegni "a vuoto", fosse indice di una continuità nel delitto, espressione di una radicata abitudine di vita e non fosse, in quanto tale, riconducibile ad un'unica, precisa rappresentazione e determinazione criminosa).

In tema di giudizio pretorile, la data del decreto di citazione va individuata in quella nella quale l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del P.M. e dell'ausiliario che lo assiste; in tale data, pertanto, e non in quella della notifica, si verifica la interruzione della prescrizione del reato. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva sostenuto che il reato era prescritto in quanto, pur essendo stato il decreto di citazione emesso tempestivamente, esso era stato notificato oltre i termini previsti dall'art. 160 cod. pen.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/1999, n. 5101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5101
    Data del deposito : 30 marzo 1999

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