Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/06/2002, n. 8995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8995 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
E N 6 O I 8 9 Z 1 5 A / . 4 R / N T 6 S 2 I . B G .R . E P L R . L D A A L . E D 0 89 95 /0 2 B B - D LICA ITALIANA A E I T S T IB N 1 N A TR E 3 I E S 1 S R I . E E A N T A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Flor Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PAOLINIDott. Giovanni Presidente R.G. N. 10281/98 Consigliere Cron. 24502 Dott. Vittorio Glauco EBNER FALCONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe Rep. CECCHERINI Consigliere Ud. 30/11/01 Dott. Aldo Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: presso lo Pool IMPREGILO SPA GIA' COGEFAR IMPRESIT, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PAISIELLO 33, studio dell'avvocato PETRECCA STEFANO, che la difende, giusta procura Notaio DE CARLI PAOLO di MILANO, rep. 43838 del 24.4.1998; - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato - 2001 avverso la sentenza n. 43/97 della Commissione 2429 tributaria regionale di MILANO, depositata il -1- 15/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PETRECCA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
in subordine il rinvio alla Corte Costituzionale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per Cook il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Gogefar-Impresit Costruzioni Generali s.p.a., poi Impregilo s.p.a. ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso della maggiore Ilor versata a suo avviso erroneamente nell'anno 1988 per il reddito conseguito nel 1987, per avere inserito tra le variazioni in aumento le perdite derivanti dalle attività estere. La Commissione di primo grado ha respinto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso la società deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 6, del d.p.r. n. 599/73 sul presupposto che correttamente il mod. 760/A prevede al rigo A57 la variazione in diminuzione dei redditi prodotti all'estero tramite stabili organizzazioni, mentre illegittimamente al rigo A50 tale modello chiede di contabilizzare, tra le variazioni in aumento, le perdite realizzate all'estero sempre per mezzo delle stabili organizzazioni a contabilità separata. Con il secondo motivo ha prospettato, ove fosse stata accolta l'interpretazione ministeriale sfociata nella formulazione del modello 760/A testè indicato, la questione di incostituzionalità (delle norme invocate con il primo motivo) per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto il non consentire la deduzione di una perdita, sia pure verificatasi all'estero, ed anzi tassare nella sostanza proprio tale perdita, sia pure ai soli fini dell'Ilor, equivarrebbe a rendere tassabile un reddito addirittura inesistente, ed in quanto in presenza di situazioni reddituali assolutamente identiche viene a crearsi una disparità di trattamento relativamente al carico fiscale complessivo sopportato dal soggetto passivo, a seconda della scelta, del tutto discrezionale per il Zankten contribuente, operata in ordine alla gestione ed alla contabilità della stabile organizzazione all'estero. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata e non può essere accolta. Il problema è stato già affrontato e deciso nel senso che “l'articolo 3, secondo comma del d.p.r. 29 settembre 1973 n.598, prevedendo che sono considerati prodotti nello stato i redditi di impresa derivanti da attività estere svolte in assenza di stabile organizzazione fuori dal territorio nazionale, implica che, in presenza di un'organizzazione siffatta, come i relativi redditi non assumono rilievo, in senso positivo, in Italia, così le perdite conseguenti all'esercizio delle suddette attività non sono computabili quali elementi di minorazione del reddito prodotto nello stato ed ivi tassabile, senza che ciò consenta di dubitare della legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost." (Cass. sent. n. 11917/90). Il sistema creato dal legislatore correttamente prevede che i redditi derivanti da attività esercitate all'estero con una stabile organizzazione, con una gestione ed una contabilità separate, non confluiscano in quello prodotto dallo stesso soggetto in Italia proprio perché vi è una distinta organizzazione imprenditoriale che resta separata rispetto a quella esistente in Italia. E se in Italia non si conteggiano le componenti positive non si possono conteggiare neanche le componenti negative. Nella specie in esame non sono emersi elementi nuovi idonei a fare modificare l'orientamento già assunto da questa Corte, orientamento che è ancorato ad una regola molto chiara e lineare, e sicuramente condivisibile. Né questa disciplina può essere ritenuta in contrasto con i principi costituzionali invocati dalla ricorrente, poiché essa sarà applicabile con riferimento alla situazione di fatto che il soggetto passivo ha inteso porre in essere e che oggettivamente sono diverse Janfthe a seconda se sia stata scelta o meno la creazione di una stabile organizzazione e di una contabilità separata. Anche nella sentenza citata prima è stato evidenziato che le norme esaminate non sono in contrasto: a)né con l'art. 3 della Costituzione in quanto il presupposto della imposizione è in ogni caso delimitato escludendo i risultati tanto positivi quanto negativi dell'attività d'impresa esercitata con una stabile organizzazione, e in quanto una eventuale disparità di disciplina tra chi ha e chi non ha una stabile organizzazione è determinata dalla “obiettiva diversità delle situazioni considerate"; b)né con l'art. 53 della Costituzione in quanto la tesi della ricorrente condurrebbe a tassare il contribuente al di sotto della sua reale capacità contributiva col consentirgli di escludere dalla imposizione in Italia i soli elementi positivi della gestione all'estero e non invece il reddito che coincide con il "reddito netto". Queste considerazioni sono ancora valide e meritano di essere condivise. Nulla va disposto per le spese dal momento che il Ministero delle Finanze non si è costituito.
P.Q.M.
6 8 E 9 1 N / O 4 Rigetta il ricorso. I / Z 6 2 A . R R T . S F . I Così deciso in Roma il 30.11.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria D G E L E R D I A A Il Presidente S Il cons. est. I D N . E R S E E T I T N A Dr. Giovanni Paolini Dr. Giuseppe Falcone A E S the M E ill'eum jook Anild Tow IL CANCELLER:HE Amaide Ca 20 GIU. 2002 060 Audd Grie