Sentenza 24 marzo 2000
Massime • 1
In tema di libertà controllata, dato il carattere tassativo delle prescrizioni previste dall'art. 56 della legge n. 689 del 1981, il giudice non può, ai fini della conversione della parte residua di sanzione sostitutiva nella pena detentiva sostituita, tenere conto di comportamenti diversi da quelli che, secondo la lettera della legge, possono darvi titolo. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di conversione della restante parte di libertà controllata emesso nei confronti di soggetto che, nel corso dell'esecuzione della sanzione sostitutiva, sia stato sottoposto a provvedimento di coercizione personale per rapina ed estorsione aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2000, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Torquato GEMELLI Presidente
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere
2. " Giorgio SANTACROCE "
3. " Gianfranco RIGGIO "
4. " Giovanni CANZIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN FR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo, in data 13.5.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza, avendo rilevato che l'Inzerillo - libero controllato - era stato raggiunto nel corso dell'esecuzione della sanzione sostitutiva da ordinanza custodiale per i delitti previsti dagli artt. 629, 628 (aggravati ex art.7 legge n.203/1991) e 416 bis c.p.; che la libertà controllata, iniziata il 10.3.1998 era stata sospesa il 29.6.1998,data dell'arresto; che i gravissimi reati addebitati all'Inzerillo costituivano fondamentale violazione di tale regime, convertiva il residuo della libertà controllata in egual periodo di reclusione.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione l'Inzerillo, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione. L'art.66 della legge n.689/1981 prevede la revoca della libertà controllata solo per la intenzionale inosservanza delle prescrizioni che l'accompagnano; conseguentemente, il giudice non può disporla solo sulla base di responsabilità ancora da dimostrare (e anzi, per l'estorsione, il Tribunale del riesame aveva già escluso la sussistenza dei gravi indizi;
senza poi contare che il medesimo resultava commesso in epoca antecedente l'inizio della esecuzione della sanzione sostitutiva).
Era quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso è fondato.
Da un lato, è pacifico che, in tema di libertà controllata, è tassativo il carattere delle prescrizioni previste dall'art.56 della legge n.689-/1981; e quindi, il giudice non può ne' applicare, ne' richiamare in sede valutativa comportamenti diversi da quelli scritti nella normativa di riferimento (cfr. Sez.I, 5.4.1996, n. 2247). Dall'altro, la decisione impugnata trova un insuperabile ostacolo nel chiaro tenore letterale degli artt. 108 e 68 della, legge ora citata;
la prima norma prevede, infatti, la conversione della libertà controllata quando vi è inosservanza anche di una sola delle prescrizioni imposte;
ma la seconda stabilisce che l'esecuzione della sanzione sostitutiva è sospesa, tra l'altro in caso di arresto in flagranza (come nella specie) e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione della esecuzione della pena detentiva. Nè è condivisibile l'assunto del giudice a quo, che argomenta in tema di incompatibilità della condotta penalmente rilevante col regime della libertà controllata, proprio per la tassatività delle prescrizioni e della rilevanza delle relative infrazioni (cfr. Sez.I, 26.3.1999, n. 2528). La decisione impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000