Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, la limitazione territoriale (circa l'obbligo di scelta del difensore nell'ambito del distretto) imposta dall'art. 80 d.P.R. n. 115 del 2002 va coordinata con la disposizione successiva di cui all'art. 82 che prevede, in deroga al limite generale di cui all'art. 80, i casi in cui può essere nominato un difensore "extra districtum" (trasferimento per competenza del procedimento da un ufficio a un altro, persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, nomina di un secondo difensore in ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2004, n. 20180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20180 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 19/02/2004
Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 332
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 009973/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL NE N. IL 05/11/1973;
avverso ORDINANZA del 26/09/2002 TRIBUNALE di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Elisabetta Cesqui, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
EL NE ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto del 26.9.2002, che ha rigettato il ricorso/reclamo presentato contro il decreto del Giudice monocratico della sezione distaccata di Martina Franca dell'8.4.2002, che aveva a sua volta rigettato l'istanza del ricorrente di ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento penale n. 67011/2002, essendo stato nominato un difensore extra districtum. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 9 legge n. 217/90, che - come si desume dall'espressione "chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte di Appello nel quale pende il procedimento" - attribuisce una facoltà, e non un obbligo, all'istante di nominare un difensore iscritto nel distretto. 2) Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in riferimento all'art. 82, 2^ comma, D.P.R. 115/2002, che espressamente prevede la possibilità di nomina di un difensore extra districtum. 3) Violazione di legge per avere il Tribunale di Taranto omesso di motivare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge n. 217/1990 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, non essendovi differenza alcuna tra l'art. 9 legge 217/1990 ed il successivo art. 80 D.P.R. 115/2002, il quale ha egualmente riprodotto la formula "può nominare". Il legislatore ha riprodotto nell'art. 80 il contenuto dell'abrogato art. 9, e dunque ha ribadito il principio secondo cui il difensore deve essere scelto nell'ambito del distretto, e in particolare negli elenchi previsti dall'art. 81, di tal che non si può semplicisticamente affermare l'esistenza di un difetto di coordinamento con la successiva norma dell'art. 82 e ritenersi - considerato l'art. 80 come non scritto - l'assenza di limitazioni territoriali, salva la non spettanza di spese ed indennità di trasferta.
La riproduzione della previsione della limitazione territoriale va quindi coordinata con l'art. 82: in effetti se l'art. 80 ribadisce la necessità della territorialità della nomina e l'art. 82 fissa delle limitazioni nella liquidazione quando il difensore nominato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte di appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, si è in presenza di un'antinomia quantomeno apparente. L'unica possibilità di coordinamento e di coesistenza tra le norme è rappresentata dalla presenza di casi in cui, in deroga all'art. 80, possa essere nominato un difensore extra districtum. Ed infetti in tal modo l'art. 82 avrebbe un campo di applicazione suo proprio, senza collidere con la previsione dell'art. 80.
L'analisi della normativa porta a rinvenire ipotesi in cui può aversi nomina di difensore extra districtum come avviene nel caso di trasferimento per competenza del procedimento da un ufficio all'altro, e come pur avviene nell'ipotesi di nomina di un secondo difensore in caso di partecipazione al dibattimento a distanza (art. 100 D.P.R. 115/2002), e nell'ipotesi di cui all'art. 115, di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, cui si provvede nella misura e con le modalità previste dall'art. 82, senza peraltro che il collaboratore sia sottoposto alle limitazioni territoriale nella scelta del difensore. Sono questi i casi in cui opera l'art. 82, fermo restando in via generale il limite territoriale imposto dall'art. 80.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge n. 217/1990, da ritenersi trasferita nell'art. 80 D.P.R. 115/2002, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. è stata già più volte dichiarata manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. ordinanza 23.7.2002 n. 389). Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi all'art 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004