Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per Cassazione quando la firma della parte nella procura speciale a margine o in calce all'atto sia certificata autografa da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello "ius postulandi" e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 cod. proc. Civ. ,per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto, a nulla rilevando che il ricorso sia stato sottoscritto o la procura sia stata rilasciata anche ad altro avvocato iscritto nell'albo di patrocinanti in Cassazione (circostanza, peraltro, non verificatasi nella specie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/2002, n. 10030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10030 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO, 2/A, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TORRONI, difeso dagli avvocati GIORGIO QUERENGHI, CARLO BARONCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE CO, RE TE, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato CO PASCUCCI, che li difende unitamente all'avvocato SERGIO MANCINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 831/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 30/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 4.6.1996 OA IN proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Verona per il pagamento della somma di L. 146.074.005 per capitale ed interessi a titolo di onorari professionali in favore dell'Avv. RE LT, secondo la liquidazione fatta dal Consiglio dell'ordine forense, per prestazioni professionali effettuate negli anni 1977 - 1981.
L'opponente faceva presente di essere stato dichiarato fallito con sentenza del 1.3.1996 e che il credito vantato era stato ammesso al passivo in via privilegiata;
che, a suo tempo, l'Avv. RE era stato retribuito per le prestazioni da lui effettuate fino a tutto il 1982, come da dichiarazione liberatoria a sua firma e come risultava dallo stato passivo del fallimento.
L'opposto si costituiva chiedendo il rigetto dalla opposizione. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda. Sull'appello proposto dal RE nei confronti di OA NI e OA CO, eredi del defunto OA IN, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 15.3 - 30.6.1999, ha confermato la sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto che nulla fosse dovuto all'appellante per prestazioni professionali, che erano state riconosciute dal OA ma che erano state pagate, come emergeva "dall'avvenuta chiusura dello stato passivo, del fallimento pronunciata dal giudice fallimentare con decreto 1.3.1995 che dava atto ufficialmente della mancanza di passivo ex art. 118 L. Fall., a seguito di dichiarazione del curatore Avv. G. Giarola che i creditori (tra cui l'Avv. RE per L. 51.135.761 in privilegio e per Lire 9.409.950 in chirografo, quindi per L. 60.645.711, come insinuati) erano stati pagati integralmente". L'opposto, poi, non aveva fornito la prova di ulteriori spettanze oltre a quelle per cui vi era stata insinuazione al passivo e che erano state pagate. Il RE ricorre per cassazione con unico ed articolato motivo. OA CO e OA NI resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
È assolutamente pregiudiziale l'esame del rilievo dei controricorrenti i quali deducono la inammissibilità del ricorso in quanto sottoscritto da avvocato non iscritto nell'Albo speciale degli abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ne' dotato di valido mandato alle liti.
Per verificare la fondatezza di tale assunto la Corte ha acquisito, attraverso i mezzi telematici in dotazione e solitamente usati, informazioni circa lo status professionale dell'Avv. Giorgio Querenghi il quale, oltre ad aver sottoscritto il ricorso, ha, altresì, certificato l'autografia della firma del ricorrente sulla procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 365 c.p.c.. Dalle assunte informazioni è risultato che l'Avv. Querenghi Giorgio sin dal 15.12.1983 è stato cancellato dall'Albo degli Avvocati del Foro di Verona per radiazione e non successivamente riammesso. Orbene, questa Corte con giurisprudenza assolutamente costante, ha ritenuto essere inammissibili il ricorso per cassazione ed il controricorso quando la firma della parte sulla procura speciale a margine o in calce all'atto sia certificata autentica da un difensore non iscritto all'albo speciale di cui all'art. 33 del R.D. 27.11.1933 n. 1578, a nulla rilevando che il ricorso sia stato sottoscritto (il che non è nella specie) o che il mandato sia stato rilasciato anche ad altro avvocato iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione Cass. SS.UU. 18.2.1992 n. 1990; SS.UU. 19.12.1989 n. 5664, Cass.Sez.2^ 8.5.1995 n. 5000; Cass.Sez. 2^ 1.12.2000 n. 15369). Il potere conferito al difensore di certificare autografa la firma della parte sulla procura presuppone la sussistenza dello ius postulandi, in mancanza del quale, la certificazione deve essere considerata "sicut non esset" con la conseguenza che l'atto di impugnazione risulta divergente dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., il che rende inammissibile il ricorso per il difetto del requisito del mandato speciale avente data certa anteriore all'atto. L'assoluta pregiudizialità della sussistente ragione di inammissibilità rende superflua anche l'esposizione dei motivi. Il ricorrente va condannato al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese che liquida in complessivi euro 1565 di cui euro 1500
(millecinquecento) per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2002