Sentenza 20 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di liberazione condizionale, anche in caso di impossibilità materiale da parte del condannato di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, ai fini della concessione del beneficio assumono particolare rilievo, sotto il profilo soggettivo, le manifestazioni di effettivo interessamento dello stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato e i tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, di attenuare, se non riparare interamente i danni provocati. (Fattispecie nella quale il condannato, pur avendo svolto per molti anni attività lavorativa remunerata in regime di semilibertà, non solo non aveva mai manifestato alcun interesse o senso di solidarietà per i familiari della vittima del reato, ma, per dimostrare l'asserita impossibilità dell'adempimento, aveva addirittura fatto apparire una situazione economica non corrispondente a quella reale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/1999, n. 7248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7248 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 20/12/1999
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. " ZZ DO " N. 7248
3. " DE NARDO PE " REGISTRO GENERALE
4. " ER GE " N. 21102/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Corte di Appello di SASSARInei confronti di: CA PE N. IL 17.03.1935 avverso ordinanza del 01.04.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO PE lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. A. Frasso che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Letti gli atti del ricorso proposto dal procuratore Generale presso la sezione distaccata di Corte di appello di Sassari avverso l'ordinanza in data 1.4.1999 del Tribunale di Sorveglianza di quella città che aveva concesso a NA IU la liberazione condizionale in relazione all'espiazione di pena di cui al provvedimento di cumulo emesso in data 1..6.'88 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, osserva:
deduce il P.G. ricorrente la violazione dell'art. 176 c.p. nonché mancanza ed illogicità della motivazione sul rilievo che il beneficio era stato concesso in base alla valutazione della sola condotta mantenuta dal NA durante la carcerazione, senza che da tale condotta potesse desumersi il sicuro ravvedimento del condannato, ed in mancanza di qualsiasi forma di risarcimento del danno causato alle persone offese dai commessi reati. Il ricorso è fondato.
Il sicuro ravvedimento previsto dalla legge quale condizione necessaria per la liberazione condizionale non può identificarsi in una normale buona condotta del condannato, occorrendo invece comportamenti positivi e sintomatici dai quali poter desumere in termini di ragionevole certezza l'avvenuto abbandono delle scelte devianti che lo avevano indotto a delinquere, così da far apparire non più necessaria l'ulteriore espiazione di pena.
Sotto tale profilo, assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato.
Pertanto, anche in caso di impossibilità materiale da parte del condannato di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, ai fini della concessione del beneficio, devono essere particolarmente valutate sotto il profilo soggettivo le manifestazioni di effettivo interessamento dello stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato ed i tentativi fatti, nei limiti delle proprie possibilità, di attenuare se non riparare interamente i danni provocati.
Nel caso di specie, nonostante l'attività lavorativa remunerata svolta dal NA per molti anni in regime di semilibertà, nessun comportamento denotante interesse o senso di solidarietà per i famigliari delle vittime è stato mai manifestato dal condannato che, anzi, per dimostrare l'asserita impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato ha rappresentato una situazione economica famigliare non corrispondente a quella reale. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000