Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2005, n. 43435
CASS
Sentenza 8 novembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le condanne e le denunce per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa, pur potendo essere valutate per trarre da esse elementi di persuasione, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che la denuncia concernente i reati di incendio ed emissione di fumi pericolosi fosse di per sé ostativa della concessione del beneficio, senza prendere in esame le fonti ed il contenuto della denuncia ed i fatti concreti ai quali essa si riferiva).

Commentario1

  • 1Evaso ha diritto a benefici se .. (Corte Cost. 189/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2020

    Una lettura costituzionalmente orientata non preclude automaticamente l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a causa dell'intervenuta condanna per evasione, ma impone al giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti, oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e il grado di rieducazione compiuto. Nel nostro ordinamento penitenziario è esclusa la prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati: nella materia …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2005, n. 43435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43435
Data del deposito : 8 novembre 2005

Testo completo