Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
Le condanne e le denunce per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa, pur potendo essere valutate per trarre da esse elementi di persuasione, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che la denuncia concernente i reati di incendio ed emissione di fumi pericolosi fosse di per sé ostativa della concessione del beneficio, senza prendere in esame le fonti ed il contenuto della denuncia ed i fatti concreti ai quali essa si riferiva).
Commentario • 1
- 1. Evaso ha diritto a benefici se .. (Corte Cost. 189/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2020
Una lettura costituzionalmente orientata non preclude automaticamente l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a causa dell'intervenuta condanna per evasione, ma impone al giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti, oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e il grado di rieducazione compiuto. Nel nostro ordinamento penitenziario è esclusa la prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati: nella materia …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2005, n. 43435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43435 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/11/2005
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 3776
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 018340/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME NN N. IL 25/02/1940;
avverso ORDINANZA del 08/02/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
OSSERVA
Con ordinanza in data 08/02/2005 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato la istanza di riabilitazione presentata da EN VA in relazione alla sentenza 02/10/1978 della Corte di Appello di Brescia che lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di anni uno e mesi due di reclusione e lire 220.000 di multa per il reato di interesse privato in atti d'ufficio.
Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che il condannato non aveva dato prova effettiva e costante di buona condotta negli ultimi tre anni poiché il 12/03/2003 era stato deferito a piede libero dalla stazione dei Carabinieri di Sabbioneta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per i reati di incendio e di emissione di fumi pericolosi. Ha proposto ricorso per Cassazione il EN lamentando erronea applicazione dell'art. 179 c.p. nonché mancanza o illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato avendo il Tribunale di Sorveglianza escluso la buona condotta del ricorrente deducendola acriticamente da una mera denuncia riferita dai Carabinieri in ordine ad alcuni pneumatici bruciati da ignoti su un terreno di sua proprietà e quindi da un atto che non aveva alcun contenuto di accertamento di una penale responsabilità e che anzi non costituiva neppure un indizio circa la responsabilità penale del denunciato rilevante ai fini della valutazione della buona condotta. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è in effetti fondato.
In materia di riabilitazione le denunce e persino le condanne riportate dal riabilitando dopo l'emissione delle sentenza oggetto di riabilitazione non escludono di per sè sole il requisito della buona condotta, essendo invece indispensabile che il giudice di merito ricavi da tali accadimenti il convincimento, logicamente corretto, che non sussiste l'anzidetto requisito e motivi in tal senso la conseguente decisione. Le denunce e le condanne successive non sono infatti di per sè automaticamente ostative alla concessione della riabilitazione, pur potendo essere valutate al fine di trarre da esse elementi di persuasione, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione (v., per tutte, Cass. Sez. 1^, 08/03/1994 n. 4414; Cass. Sez. 1^, 21/03/2001 n. 11273). Orbene, nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza, a fronte di informazioni nel complesso positive in relazione alla condotta di vita del riabilitando fornite dai Carabinieri del luogo di residenza, ha valutato come automaticamente ostativa al beneficio una denuncia a carico dello stesso per i reati di incendio e di emissione di fumi pericolosi, senza peraltro prendere in esame tale denuncia con riguardo alle fonti ed al contenuto delle accuse ed ai fatti concreti cui si riferiva, così pervenendo ad una decisione sostanzialmente immotivata in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato per mera apparenza della motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Brescia il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005