Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
Non sono di per sé d'ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce l'istanza medesima.
Commentario • 1
- 1. Testo dell'ordinanza che ha disposto la riabilitazione del Sen. Silvio BerlusconiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Sorveglianza di Milano In persona di: dott.ssa Giovanna Di Rosa Presidente est. dott.ssa Gloria Gambitta Magistrato di Sorveglianza est dott.ssa Benedetta Faraglia Esperto dott.ssa Laura Signorino Esperto ha pronunciato la seguente ordinanza: Premesso che: Berlusconi Silvio, nato a Milano il --omissis--, residente a Milano, in viale San Gimignano 12, ha avanzato istanza di riabilitazione in relazione al seguente titolo: 1. sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 26.10.2012 e divenuta irrevocabile l'1.8.2013, contenente la condanna alla pena detentiva di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2009, n. 22374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22374 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/05/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1595
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 2527/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET DR n. il 19/07/1975;
avverso ORDINANZA del 30/09/2008 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BUA Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 30 settembre 2008 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di riabilitazione presentata da RE TI rilevando l'irregolarità della condotta dello stesso, denunciato per danneggiamento il 13 agosto 2002 e condannato per guida in stato di ebrezza con sentenza del Tribunale di Verbania in data 7 maggio 2007. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente TI, il quale lamenta violazione di legge e carenza di motivazione, in quanto la semplice denuncia o la pendenza di un procedimento penale, non confortate da un vaglio giurisdizionale definitivo, non sono di per sè sufficienti a stabilire la mancanza di regolarità della condotta. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il Collegio, pur consapevole di un diverso, sia pure risalente, diverso indirizzo interpretativo (Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 1996, n. 820, rv. 204016; Cass., Sez. 1^, 7 dicembre 2001, n. 5945, rv. 220692), ritiene che, alla luce del principio costituzionale di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di un procedimento penale a carico dell'istante per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce la domanda non valgano, di per sè, in assenza di altri elementi, a legittimare il diniego della riabilitazione (Cass., Sez. 1^, 23 ottobre 19091, n. 3906, rv. 189019; Cass., Sez. 1^, 15 novembre 1995, n. 5768, rv. 203436; Cass., Sez. 1^, 12 luglio 2001, n. 33420, rv. 219659). Di conseguenza l'informazione redatta dalla polizia giudiziaria che segnali al Tribunale di sorveglianza l'esistenza, a carico del soggetto istante, di una comunicazione di notizia di reato per fatti avvenuti dopo il delitto - per la cui condanna sia stata chiesta la riabilitazione - cui non abbia fatto seguito alcuna decisione giudiziale definitiva non costituisce di per sè un idoneo elemento su cui fondare il diniego della domanda.
2. Alla luce di questi principi il provvedimento impugnato è affetto dal denunciato vizio di violazione di legge, in quanto ha omesso di accertare se, dopo la presentazione della comunicazione di reato per danneggiamento, TI sia stato effettivamente processato e condannato per tale reato e, inoltre, non ha tenuto conto delle deduzioni della difesa, che ha rappresentato che l'istante non è mai stato sottoposto a procedimento penale ne' condannato per guida in stato di ebrezza e che le notizie fornite al riguardo concernevano, in realtà, un'altra persona.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009