Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
Poiché si può dichiarare cessata la materia del contendere solo quando si accerti una situazione di diritto sostanziale tale che tutte le parti abbiano perduto ogni interesse a proseguire il giudizio, non si può emettere detta pronunzia quando sia stato soddisfatto il credito principale ma non quello accessorio relativo agli interessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON CC ME, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNIGIANA n 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERLONI, GIUSEPPE GIGANTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 155/96 del Tribunale di PATTI, depositata il 23/02/96, R.G.N. 1922/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/98 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del II motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 gennaio 1993 al Pretore di Patti, RM ZO IO, bracciante agricola, chiedeva che l'Inps fosse condannato a pagarle l'indennità di malattia per il periodo 21 gennaio - 12 febbraio 1992, con interessi e rivalutazione.
Costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 18 novembre 1993, riformata con sentenza 23 febbraio 1996 dal Tribunale, il quale notava che l'Istituto aveva provato di aver pagato l'indennità in questione oltre un mese prima che l'assicurata adisse il pretore, onde doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Nè a tale dichiarazione ostava il fatto che la ricorrente avesse chiesto gli interessi legali oltre all'indennità, giacché la domanda doveva considerarsi unitaria. Contro questa sentenza ricorre la ZO IO. L'Inps si è costituito senza depositare scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 82, 83, 437 cod. proc. civ., notando la mancata produzione, da parte dell'Istituto previdenziale convenuto in primo grado e poi appellante, della procura notarile alla lite, affermata negli atti difensivi ma non dimostrata.
La doglianza non può però essere accolta poiché nella sentenza qui impugnata è attestata espressamente la sussistenza della procura rilasciata dall'Inps ai difensori CC, AR e VA, anche disgiuntamente. Nè la ricorrente ha eccepito alcunché nel giudizio di primo grado in ordine alla esistenza e regolarità della procura medesima. (Cass. 23 gennaio 1998 n. 668). Col secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 1194 cod. civ., osservandosi che, pur dimostrato con documenti l'avvenuto pagamento di una somma di ammontare corrispondente al debito - capitale, questa andava imputata anzitutto agli interessi legali, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare cessata la materia del contendere senza avere prima verificata la soddisfazione di entrambi i crediti fatti valere in giudizio: quello principale, avente ad oggetto la prestazione previdenziale, e quello accessorio, avente ad oggetto gli interessi. Il motivo è fondato, ancorché sia superfluo il richiamo all'art. 1194 cit. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito può dichiarare cessata la materia del contendere soltanto quando accerti una situazione di diritto sostanziale tale che tutte le parti abbiano perduto ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. 8 giugno 1996 n. 5333, 22 gennaio 1997 n. 2038), e ciò non può avvenire qualora un credito affermato dall'attore, e sia pure di natura accessoria, non sia stato soddisfatto.
Nel caso di specie dalla stessa sentenza impugnata risulta che l'attrice chiese la condanna del convenuto al pagamento di un debito previdenziale (credito principale) e degli interessi legali (credito accessorio) onde è errata la sentenza qui impugnata che, sulla base di un documento comprovante l'esecuzione, da parte del convenuto, della "prestazione richiesta", ossia evidentemente la soddisfazione del credito principale, considera cessata la materia del contendere sol perché il credito accessorio è privo d'autonomia e perciò tralascia di accertare se la cifra indicata in quel documento corrisponda all'intera somma dovuta.
Nè rileva, come erroneamente ritiene il Tribunale, che il credito principale risulti soddisfatto prima dell'inizio dell'attuale processo, giacché gli interessi sui crediti previdenziali decorrono non già dalla notifica del ricorso in primo grado bensì dalla data del provvedimento di reiezione della domanda amministrativa oppure dal centoventesimo giorno successivo alla stessa (Corte Cost. 12 aprile 1991 n. 156). Col terzo motivo la ricorrente lamenta che il documento di cui sopra sia stato preso in considerazione dal collegio d'appello malgrado che non fosse stato prodotto in primo grado e che l'art. 437, capoverso, cod. proc. civ. vieti i nuovi mezzi di prova in grado d'impugnazione.
Ma il motivo è inammissibile sia per difetto d'interesse, ossia perché l'attuale ricorrente non ha contestato nel giudizio di merito nè contesta tutt'ora di essere stata soddisfatta nel suo credito principale, sia perché, trattandosi di prova costituita, il giudizio discrezionale di indispensabilità, e quindi di ammissibilità in appello (art. 437 cit. seconda parte del capoverso), non è censurabile in questo giudizio di legittimità (Cass. 4 maggio 1990 n. 3688). In conclusione il ricorso dev'essere accolto ed il giudizio va rinviato ad altro giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Mistretta e che accerterà, alla stregua del principio sopra enunciato, se i crediti dell'assicurata siano stati integralmente soddisfatti. Esso provvederà anche in ordine alle spese processuali, ciò che assorbe il quarto motivo di ricorso, concernente appunto il regolamento delle spese in appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo e dichiara assorbito il quarto;
cassa con rinvio al Tribunale di Mistretta, anche per le spese.
Così deciso in Roma il 9 novembre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 6 FEBBRAIO 1999.