Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1068
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Sentenza 6 febbraio 1999

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Poiché si può dichiarare cessata la materia del contendere solo quando si accerti una situazione di diritto sostanziale tale che tutte le parti abbiano perduto ogni interesse a proseguire il giudizio, non si può emettere detta pronunzia quando sia stato soddisfatto il credito principale ma non quello accessorio relativo agli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1068
    Data del deposito : 6 febbraio 1999

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