Sentenza 30 maggio 2014
Massime • 1
Sono inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione della norma dell'art. 615 bis cod. pen., le prove ottenute attraverso una interferenza illecita nella vita privata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabile una registrazione illegittimamente effettuata da un coniuge delle conversazioni intrattenute, in ambito domestico, dall'altro coniuge con un terzo).
Commentari • 4
- 1. L’inutilizzabilità della prova nel processo penaleEnrica Oberto · https://www.iusinitinere.it/
L'art. 191 c.p.p sanziona l'acquisizione delle prove in violazione dei divieti stabiliti dalla legge con l'istituto dell'inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il comma 2-bis, introdotto dalla legge n. 110/2017, individua un'ipotesi di inutilizzabilità speciale per le dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, fatto salvo il caso della prova della responsabilità penale delle persone accusate di tale delitto. L'inutilizzabilità, distinta dalla nullità, ha una dibattuta collocazione sistematica, essendo qualificata da alcuni come un vizio dell'atto cui consegue una sanzione processuale. Altri la considerano un vizio …
Leggi di più… - 2. Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisitehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. "Testa di cazzo": quando è reato? (Cass. 14005/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2020
Alcune espressioni volgari possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune - ex sè significative di un impoverimento del linguaggio e dell'educazione - ma ai fini della offensività della condotta occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonchè al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata: condannato un ispettore del lavoro che pronunci l'offesa all'interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tema di tutela penale dell'onore la valenza offensiva di una determinata …
Leggi di più… - 4. Prove illegittimamente acquisite: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2014, n. 35681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35681 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 30/05/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1741
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 28474/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 15/2010 GIUDICE DI PACE di SENORBÌ, del 10/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito, per il ricorrente, l'avv. D'Urbino Alessandro in sost. dell'avv. Bachisio, che si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Senorbì, con sentenza del 10/5/2013, ha condannato C.G. per diffamazione in danno della ex-moglie B.M.P. , perché, comunicando con M.A. e la moglie O.P. , insinuava che la B. avesse una relazione sentimentale col M. .
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Bachisio Mele, per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 599 c.p., comma 2. A giudizio del ricorrente, l'istruttoria espletata ha dimostrato che l'imputato agì in stato d'ira determinato dalla scoperta del tradimento della moglie. Illegittima, pertanto, è l'esclusione dell'esimente e inadeguata la spiegazione fornita dal giudicante, secondo cui la prova del tradimento era stata illegittimamente acquisita e non era, pertanto, spendibile in sede giudiziaria (si trattava di una registrazione effettuata nell'abitazione dei coniugi C. - B. ).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato si duole del mancato riconoscimento della provocazione, che, nei delitti contro l'onore, rappresenta una causa di esclusione della punibilità. Invero, la spiegazione fornita dal giudice di merito sui motivi per cui non ha ritenuto operante l'esimente suddetta è corretta (la prova del tradimento risulta acquisita in maniera illegittima, attraverso la collocazione di un registratore nella cucina dell'abitazione coniugale).
Infatti, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. Nella specie, si tratta certamente di una prova avente le caratteristiche siffatte, acquisita attraverso una interferenza illecita nella vita privata, che è addirittura penalmente sanzionata. In proposito, è stato rilevato: "ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato (di cui all'art. 615 bis c.p. - NDE) è la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa, non la disponibilità di quel domicilio anche da parte dell'autore dell'indebita intercettazione ne' il suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, "i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio, infatti, non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l'esistenza, dal momento che la solidarietà sì realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità; tanto vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza" (Cass., sez. 5, 23 maggio 1994, Innocenti, m. 198994)". Pertanto, il reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto dall'art. 615 bis c.p., è configurabile anche nel caso di indebita registrazione, da parte di un coniuge, di conversazioni che, in ambito domestico, l'altro coniuge intrattenga con un terzo (Cass., n. 39827 dell'8/11/2006, Rv 234960). Al rigetto del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2014