Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
E 0 3 857 / 03 N C.C. 71685 O I Z A R T S I Qu seusiant 13. G E quinquies (26/5/84. R A n. 158 LO ALIANO- D E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E S E SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OGGETTO: Tributi Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente zone Consigliere Dott. Massimo ODDO terremotate Consigliere Dott. Eugenio AMARI R.G.N.18768/00 CECCHERINI Consigliere Dott. Aldo Dott. Francesco Ant. GENOVESE Consigliere Cron. 8895 ha pronunciato la seguente: Rep. SENTENZA Ud. 02/07/02 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, elettivamente 12, pressodomiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 1'Avv. Gen. dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente -
contro
NI LUIGI intimato Commissione Tributaria avversO la sentenza della Regionale di PERUGIA n. 74 deal' 8 marzo 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Relatore Cons. Francesco 3065 Antonio GENOVESE;
Udito l'avv. Melillo per l'Avv. Gen. dello Stato, che si è rimesso alla Corte;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 __ _ → Svolgimento del processo NI IG, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, con sentenza, contro la quale proponeva ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.: 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46; 2 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 597. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle — imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13-quinquies del Decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 - deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi>> (Cassazione, sentt. nn. 4945 del 2000, 8659 del 2001, 10237 del 2001 e 11248 del 2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2002 L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE Il Presidente Dr. Francesco CRISTARELLA OREST DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 MART 2000 L. CANCELLIERE C1 Oggi CANCELLIERE C1 an Q ESENTE DA REGISTRAZIONE NA AN NA AR IL Amold ai semiant 13 res L.26/5184 gu