Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10416 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO1 041 6/02 LA CORTE SU RE Oggetto Opposizione atte SEZIO E TERZA CIVILE esecutiv Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 133/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Cron. 28018 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 201 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere- Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 26/03/02 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Mario FINOCCHIARO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio -SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA ---- per diritti 9 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: 1! IL CANCELLIERE SOFIM in Roma, in personaSRL, con sede dell'amministratore unico dott. Aldo Smaldone, 1500 CANCELLER elettivamente domiciliata in RO VIA MANCINELLI 106, presso lo studio dell'avvocato FRANCO NATICCHIONI, che la difende, giusta delega in atti;
689/102 - ricorrente C897103
contro
BANCA RO SPA, (già Banco di Santo Spirito spa), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. G. De Angelis e dott. Achille Pastorelli, elettivamente domiciliata in RO VIA LUCREZIO CARO 7/A, presso lo 2002 *778 studio dell'avvocato GIUSEPPE DELL'ALI, che lo -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 2523/99 della Corte d'Appello di RO, emessa 1'08/06/99 e depositata il 06/08/99 (R.G. 1741/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Franco NATICCHIONI;
udito 1'Avvocato Fosco POMPONI (per delega Avv. Giuseppe DELL'ALI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza emessa fuori udienza del 19 aprile 1991 il giudice dell'esecuzione nella procedura n. 41076, pendente davanti al Tribunale di Roma, depositava un progetto di distribuzione che prevedeva il pagamento della somma di L.
1.399.268 in privilegio a GL TO per spese di procedura e di L. 72.785.732 alla Cassa di Risparmio - Credito fondiario - in grado ipotecario ex T.U. 16 luglio 1905, n. 646, in conto di maggior credito. Il progetto non veniva approvato per l'opposizione della SOFIM s.r.l., ma il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16 luglio 1992, lo confermava. Con istanza di revoca di ordinanza e contestuale ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. la SOFIM s.r.l. deduceva che dalla motivazione del provvedimento risultava che il Giudice dell'Esecuzione aveva erroneamente ritenuto di disattendere il diritto di essa SOFIM a partecipare al riparto della somma ricavata dalla vendita, quale creditrice ipotecaria di secondo grado, affermando che il diritto di prelazione della Cassa di risparmio di Roma non doveva essere limitato all'importo del proprio credito garantito dall'ipoteca a suo favore. Chiedeva quindi che il Tribunale, previa revoca del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita del 19 aprile 1991 e dell'ordinanza riservata depositata il 21 luglio 1992, notificata ad essa opponente il 16 ottobre 1992, dichiarasse che la Cassa di Risparmio aveva diritto di partecipare, in via di prelazione, alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, con il limite dell'importo garantito dall'iscrizione ipotecaria, e che conseguentemente essa SOFIM, quale creditrice ipotecaria di secondo grado, avesse diritto a partecipare all'attribuzione della somma eccedente la garanzia ipotecaria di primo grado. Si costituiva la Banca di Roma s.p.a. e contestava l'opposizione osservando che il progetto di distribuzione predisposto dal giudice dell'esecuzione non meritava censure in quanto era vero che l'ipoteca era stata iscritta per L. 25.000.000, ma era altrettanto vero che anche gli importi maturati per interessi, oltre agli accessori del mutuo, dovevano essere soddisfatti in prelazione. Con sentenza del 22 gennaio 1996 il Tribunale adito revocava le ordinanze del giudice dell'esecuzione in data 19 aprile 1991 e 16 luglio 1992, accertava che la collocazione della Banca di Roma s.p.a. in sede di distribuzione del ricavato doveva aver luogo in grado ipotecario nei limiti dell'iscrizione relativa al bene oggetto di esecuzione e compensava integralmente tra le parti le spese processuali. L'appello proposto dalla BANCA di RO ed al quale aveva resistito la SOFIM era però accolto dalla Corte romana, con sentenza 6 agosto 1999, che rigettava l'opposizione dell'appellata e confermava le ordinanze del G.E. 19/4/91 e 16/7/92, condannando la SOFIM al pagamento delle spese del doppio grado ed affermando il principio che vanno collocati in via ipotecaria, nei limiti temporali previsti dall'art. 2855 c.c., gli interessi prodotti dal capitale, anche se il loro ammontare eccede la somma per cui è stata presa l'iscrizione, purché ne sia indicata nella nota la misura, da intendersi come tasso ai fini del 2° comma dell'art. 2855 cit. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la SOFIM s.r.l. affidandolo a due motivi illustrati anche con memoria. Ha resistito la BANCA di RO s.p.a. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 2809 e 2855 c.c. ed il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., contesta al giudice di 11 appello di non avere compreso che il punto controverso era se fosse legittimo che il G.E. avesse assegnato alla BANCA L. 72.785.732, cioè l'intero ricavato della vendita al netto delle spese di procedura, in applicazione dell'art. 55 del T.U. 646/1905 e che il Tribunale aveva accolto l'opposizione, limitando l'assegnazione a L. 25.500.000, pari all'importo della garanzia iscritta, non perché avesse ritenuto di escludere gli effetti previsti dall'art. 2855 cit., ma per " averli ritenuti ricompresi nella garanzia iscritta. Aggiunge la SOFIM che la Corte romana, pur condividendo il principio dell'efficacia ridotta della garanzia prevista da tale disposizione (che limita la collocazione degli interessi a quelli maturati nelle due annate anteriori ed a quella in corso al giorno del pignoramento) non abbia proceduto preventivamente alla verifica contabile, atteso che l'ammontare di tali interessi, sommato al capitale, non poteva mai superare la somma (25 milioni) per la quale era stata iscritta ipoteca. Con il secondo mezzo la ricorrente ribadisce ed approfondisce quest'ultima considerazione, denunciando l'irrilevanza, nella specie, dell'art. 2855 c.c.,in quanto appunto, pur applicando nella specie tale norma, la BANCA di RO non avrebbe mai ottenuto l'assegnazione di una somma superiore alla garanzia iscritta. I due motivi, che per la stretta connessione logico-giuridica delle rispettive congiuntamente, sollevano una censure vanno esaminati problematica delicata e suggestiva, ma il cui esame resta in questa sede precluso dalla decisiva considerazione (condivisa anche dal P.G.) che nei precedenti gradi non era stata mai richiesta la verifica contabile di quanto attribuito alla BANCA con le ordinanze del G.E. opposte. Questo rilievo, tempestivamente sollevato dalla resistente, sembra in qualche misura riconosciuto dalla stessa ricorrente (pag. 2 della memoria: “anche se l'appellata non ha chiesto la verifica contabile della rispondenza della somma attribuita dal G.E. agli effetti previsti dall'art. 2855 c.c., la stessa s'imponeva alla luce delle difese svolte...") ed è comunque evidenziato dalle conclusioni previste dalla SOFIM nella comparsa di costituzione in appello, ove si afferma che "come correttamente inteso dal Tribunale, l'art. 2855 c.c. produce gli effetti previsti nell'ambito della somma per cui è stata iscritta ipoteca e non oltre", cosicché il thema decidendum in appello era limitato all'unico motivo di gravame, con il quale la BANCA di RO si era lamentata che il Tribunale aveva erroneamente interpretato l'art. 2855 c.c. con riferimento all'art. 2809 c.c., secondo cui l'ipoteca deve essere iscritta per una somma determinata in danaro, ritenendo che la collocazione del credito non potesse estendersi agli interessi in esubero rispetto alla somma ipotecata. Ed allora, in questo ambito, la Corte romana ha correttamente accolto l'appello, uniformandosi al principio ripetutamente affermato da questo giudice di legittimità e richiamato puntualmente nell'impugnata sentenza, secondo il quale gli effetti dell'iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2855 c.c., senza che tale estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell'ammontare della somma per la quale è stata compiuta l'iscrizione ipotecaria, purché la misura degli interessi sia indicata nell'iscrizione (da ultimo, ex plurimis, Cass. 18 febbraio 2000 n. 1869). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare in toto le spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Fiducan Manan Schewan IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 18.08.07 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 1097/29,11 456T 20,66 TOT/ 49,77 AGENZIA DELLE ENTRATE RO Registrat SET 2002rie 4 al36809 149.77 (euro CENTO [ANOVE/77 P. D. Area Servizi DDI FILIPPO