Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2982
CASS
Sentenza 29 marzo 1999

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Esercitata l'azione negatoria per sentir dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù sul fondo dell'attore, qualora il convenuto eccepisca di essere egli stesso proprietario del fondo che si assume gravato, oggetto del giudizio è l'accertamento della libertà del fondo mentre l'accertamento della proprietà del medesimo ha valore soltanto strumentale; conseguentemente, non essendo la domanda volta al recupero del bene, l'onere della prova che grava sull'attore nel possesso del bene è meno rigoroso che nell'azione di rivendica e la prova, in caso di insufficienza dei titoli di provenienza, può essere data con ogni mezzo ed anche con presunzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2982
    Data del deposito : 29 marzo 1999

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