Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4822 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA - 64 622 /03 IN NOME EL POPOLO ITALIANO) - | LA CORTE SUP ggetto Lavoro ¡Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 16579/0 -— 10884 Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Cron. LAMORGESE - Consigliere Dott. Antonio Rep. - Consigliere1Dott. Alessandro DE RENZIS ud.13/12/02 +--- Dott. Saverio TOFFOLI -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente -- S E NT ENZA sul ricorso proposto da: --- DA MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F 12. presso lo studio dell'avvocatoVITTORIO FIORINI ---- ― - - SEBASTIANO TRIBULATO, che la rappresenta e difende, --- - giusta delega in atti;
ricorrente contro 11 |I.N.P.8.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, I -- | in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, dell'Istituto, Centrale presso 1'Avvocatura .
1. rappresentato e difeso avvocati CARLO DE dagli 2002 --- 11 - 5523 ANGELIS, MICHELE DT LULLO, NICOLA VALENTE, giusta I delega in calce alla copia notificata del ricorso;
I resistente con mandato - --- dila sentenza n. 733/99 del Tribunale avvers0 - CROTONE, depositata il 17/12/99 R.G.N. 982/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica -- | dal Consigliere Dott. Saverio udienza del 13/12/02 | TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per --- il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 11 Tribunale di Crotone, confermando la sentenza del locale Pretore, appellata da MA AR, rigettava la domanda di quest'ultima, diretta al riconoscimento del diritto di percepire dall'Inps l'assegno ordinario di invalidità. Il giudice di secondo grado osservava che il consulente tecnico nominato in sede di appello. formulando un accurato parere peritale correttamento motivato ed aderente alla documentazione sanitaria in atti¸ aveva ritenuto che le infermità dell'assicurata non riducevano la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue altitudini a meno di un terzo. In particolare, ricordava che, secondo il c..., l'assicurata presentava ernia iatale da scivolamento, segni di spondiloartrosi e fibromialgia, piccole calcificazioni particolari sulla spalla destra, asma espisodica e rinofaringite allergica, gozzo multinodularc pretossico, soffio Ma silf sistolico, cistocele e uretrocele. In particolare, Cernia iatale non era complicata da complicazioni esofagitiche ed era di scarso impegno funzionale;
la patología ostearticolare - tranne che per una lieve limitazione nell'elevazione del braccio - destro era patologia comune per età e per sesso e comunque poco influente sull'attività lavorativa;
la patologia allergica dava luogo ad episodi accessionali che non avevano compromesso la funzionalità respiratoria;
i noduli tirodei potevano considerarsi solo un elemento di rischio e comunque erano sportabili chirurgicamente;
il soffio sistolico doveva considerarsi reperto occasionale non fonte di disturbi;
cisto- e uretereccle avevano solo dignità chirurgica. La AR propone ricorso per cassazione. L'Inps si è limitato a produrre procura alle lili, MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Siffer La ricorrente con l'unico motivo denuncia carenza e contradditorietà di motivazione circa un punto decisivo. Lamenta la mancata valutazione globale, da parte del c.t.u. e del Tribunale, delle concorrenti affezioni e della loro incidenza, alla luce anche del dispendio energetico connesso al lavoro di bracciante agricolų. E stata trascurata l'evoluzione delle patologic, in relazione anche ai caratteri usuranti del lavoro dal svolto in particolare, la presenza di una menopausa chirurgica data 1992 avrebbe richiesto nuove indagini strumentali sul grado di demineralizzazione delle ossa e imposto la considerazione degli altri effetti secondari quali l'incontinenza urinaria. Il documentato complesso di affezioni degenerative all'apparato osteoarticolare evidenziava come le algic'il deficit funzionale di cui all'anamnesi erano ampiamente giustificati. Erano stati trascurati anche il difetto ventilatorio di tipo ostruttivo, anche se lieve, il gozzo multinodulare e l'ipoacusia neurosensoriale. Il giudice di appello aveva omesso di motivare sui rilievi alla c.l.u. Nella specie, con il ricorso si passano nuovamente in rassegna le varie infermità dell'assicurata, dando delle stesse una lettura diversa, sorto il profilo della gravità e della incidenza sulla capacità lavorativa, rispetto a quella fornitanc dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla sentenza di merito. Si richiede così inammissibilmente a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla corte di cassazione non consente di ricsaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di STU concile appello nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di 4 ST invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati crrori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione de! consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. 11 gennaio 2000 n. 225; cfr. anche Cass. 21 gennaio 1998 n1. 530). Deve anche rilevarsi che manca nel ricorso ogni specifico riferimento alla documentazione che attesti l'allegata osteoporosi, la "ipoacusia neurosensoriale" e la fibromialgia;
d'altra parte, nella sentenza impugnala non è mancata la valutazione delle affezioni relative all'apparato urinario, al gozzu multinodulare e e al lieve difetto ventilatorio ostruttivo. Né la ricorrente specifica quali sarebbero stati i rilievi alla consulenza tecnica a cui la sentenza impugnata non ha dato risposta. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Inps.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per lespese. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2002. Il Consignore est. Il Presidente Кисень Ученка ✓ CANCELLIE basitato in Cangellerin Oggi, 2003 ANCELLIERE