Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
Il provvedimento di fiscalizzazione della costruzione illecitamente edificata, previsto dall'art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire per il caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo abilitativo. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, ove ricorrono le condizioni dell'art. 34, in sede esecutiva sono irrilevanti le questioni connesse al rilascio del titolo in sanatoria, essendo a monte preclusa la possibilità stessa di procedere alla demolizione).
Commentario • 1
- 1. La fiscalizzazione dell’abuso edilizio: profili sostanziali e giurisprudenzialiAvv. Francesco Cipriani · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2009, n. 24661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24661 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 15/04/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00564
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 035307/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TU MA ZI N. IL 07/04/1943;
avverso ORDINANZA del 04/06/2008 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
UN IA AZ propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca e/o sospensione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal PM del tribunale di Napoli in data 12.10.07 in relazione alla sentenza applicativa di pena ex art. 444 c.p.p. pronunziata dal medesimo tribunale in data 5.6.03 - irrevocabile il 17.10.03 - per i reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c); L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies e art. 349 cod. pen.; nonché la richiesta avanzata al fine di dare luogo agli accertamenti necessari per verificare la sussistenza della fattispecie regolata dal D.P.R. n.380 del 2001, art. 34.
Eccepisce in questa sede la ricorrente:
a) violazione di legge in relazione alla L. n. 326 del 2003, art. 32 sul rilievo che le opere contestate (ampliamento di un locale completamente interrato) nonostante l'esistenza del vincolo paesaggistico potevano essere assoggettate alla procedura di condono dopo l'espressione del parere favorevole dell'organo preposto alla tutela del vincolo e che già vi era stata da parte del Comune di Napoli comunicazione relativa alla procedura di definizione anticipata giusta Delib. 21 novembre 2006, n. 4981, concernente l'approvazione di tutte le istanze di condono per gli anni 1985 - 2003;
b) mancata motivazione sulla istanza subordinata di applicazione della procedura del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per quanto concerne il primo motivo, sulla base delle indicazioni costantemente ribadite da questa Sezione, deve ritenersi oramai ius receptum il principio applicato dal tribunale secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (ex plurimis Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 Rv. 238145; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007 Rv. 237062). Al riguardo il giudice di merito ha correttamente ritenuto, con valutazione esente da censure sul piano logico e della correttezza dei principi, che trattandosi di opera realizzata nel perimetro del piano territoriale paesistico per la zona di Posillipo - sottoposta a vincolo di in edificabilità ex L. n. 1497 del 1939 - l'abuso realizzato non potesse essere condonato in tempi brevi in assenza, di parere favorevole dell'Ente preposto al vincolo, riconosciuta peraltro dallo stesso ricorrente.
Quanto alla seconda questione questa Corte ha già chiarito che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 Rv. 221283). Nella specie il motivo proposto deve considerarsi appunto implicitamente disatteso dalla motivazione.
Come già rilevato da questa Sezione, infatti, il provvedimento di fiscalizzazione dell'illecito edilizio, già regolamentato dalle L.28 febbraio 1985, n. 47, art. 12 ed attualmente dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, trova applicazione (ad opera dell'amministrazione)
solo nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità del permesso di costruire e si pone, quindi, su di un piano ontologicamente diverso da quello della sanatoria (in tal senso, Sez. 3 n. 13978 del 25/02/2004 Rv. 228451). In sostanza nel caso sussistano le condizioni indicate nell'art. 34 citato si appalesa inutile affrontare in fase esecutiva - come invece avvenuto nella specie - le questioni connesse al rilascio del titolo in sanatoria essendo a monte preclusa la possibilità stessa di procedere alla demolizione.
Ciò posto il ricorrente non può, quindi, in questa sede dolersi della assenza di espressa risposta sulla questione dovendosi necessariamente ritenere la stessa implicitamente rigettata ma, semmai, avrebbe dovuto indicare le ragioni - nei limiti propri della fase di legittimità - per le quali riteneva di dover censurare la decisione del giudice dell'esecuzione.
Il che non è avvenuto.
Al rigetto del ricorso consegue l'onere per la ricorrente del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2009