Sentenza 26 febbraio 2015
Massime • 1
La partecipazione senza titolo ad un interrogatorio, sub specie di assistenza tecnica nei confronti di colui che vi è sottoposto, integra il delitto di esercizio abusivo della professione forense, in quanto l'interrogatorio, ancorché svincolato da ulteriori attività difensive, è atto tipico della professione di avvocato; né rileva, a tal fine, che non sussista un'attività continuativa ed organizzata, considerato che il delitto "de quo" si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata coerentemente con la sua natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale.
Commentari • 4
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L'art. 348, che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni: l'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 (Sez. 6, 6129/2019). Esercizio abusivo della professione la norma: L'articolo 348 codice penale “esercizio abusivo della professione” prevede: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è …
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Costituisce esercizio abusivo della professione legale lo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto nell'albo degli avvocati, anche nel caso in cui l'agente, abbia fatto firmare l'atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato: diversamente opinando, risulterebbe vanificato il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi, laddove fosse ritenuto sufficiente un siffatto banale escamotage per consentire ad un soggetto non abilitato di operare in un settore attribuito in via esclusiva a una determinata professione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. …
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Cass. Pen. Sez. III Data: 31/01/2018 n. 4562 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del Tribunale di Cremona in data 17/02/2015, C.N., E. C. e L.G.G. erano state condannate: la prima alla pena di due anni e due mesi di reclusione e, le altre due, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, in quanto riconosciute colpevoli dei reati, commessi in concorso tra loro e unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 544-bis cod. pen. per avere ucciso, dal 2005 al marzo 2009, la N. come vice-Presidente dell'Associazione Zoofili Cremonesi, la C. e G. come volontarie del Rifugio del cane, con crudeltà e senza necessità, un considerevole numero di cani, anche intere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2015, n. 24283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24283 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/02/2015
Dott. MICHELI P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 731
Dott. DE MARZO G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere - N. 54709/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA CA, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 06/02/2014;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. De Rosa Luigi, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
BA CA ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma - limitatamente alla esclusione della contestata recidiva - della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Chieti, in data 10/02/2011; l'imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 495 e 348 cod. pen., avendo egli (secondo l'ipotesi accusatoria):
- dichiarato falsamente ad un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale stava procedendo all'interrogatorio di tale De IS Maria, su delega del P.M. procedente, di sostituire per il compimento di quell'atto l'Avv. Felice Franchi, nominato difensore di fiducia dalla stessa De IS;
- abusivamente esercitato, nell'anzidetta occasione, la professione forense, non essendo iscritto all'ordine e non avendo mai conseguito la presupposta abilitazione.
Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen., dal momento che il reato ivi sanzionato si configura nel momento in cui venga compiuto un atto tipico della professione, mentre nel caso di specie il BA si sarebbe limitato a presenziare passivamente all'interrogatorio sopra richiamato, senza formulare domande o proporre eccezioni di sorta. Inoltre, non potrebbe ravvisarsi nella fattispecie concreta un esercizio continuo e dunque "professionale" dell'attività ritenuta abusiva, essendosi il tutto esaurito nell'episodio ricordato.
Secondo l'imputato, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe altresì carente è manifestamente illogica circa l'affermazione della responsabilità ex art. 495 cod. pen.: nel corpo del verbale anzidetto, non si attesta infatti alcuna dichiarazione proveniente dal BA circa una sua veste di difensore della De IS. Al contrario, fu solo quest'ultima a formalizzare la nomina dell'Avv. Franchi e ad eleggere domicilio presso lo studio del difensore designato. La Corte territoriale non avrebbe infine esaminato in alcun modo la richiesta subordinata, avanzata nei motivi di appello, circa la configurabilità del meno grave reato di cui all'art. 496 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Il primo profilo di doglianza si rivela infatti non fondato, atteso che la partecipazione ad un interrogatorio, nella forma di assistenza tecnica a chi vi si sottopone, costituisce senz'altro atto tipico della professione di avvocato, indipendentemente dal rilievo empirico che, nell'occasione, quella assistenza sia stata esercitata in forma palese attraverso la formulazione di domande o la presentazione di istanze al pubblico ufficiale verbalizzante;
è infatti evidente che la stessa disponibilità manifestata dalla De IS a rendere dichiarazioni presupponeva che ella avesse conferito, sul punto, con il suo (apparente) patrocinatore. Del resto, secondo la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, il reato di esercizio abusivo di una professione viene integrato financo attraverso il compimento sine titulo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa (Cass., Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv 251819).
1.2 Quanto all'esercizio più o meno continuativo dell'attività, la più recente giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che il delitto previsto dall'art. 348 cod. pen., avendo natura istantanea, non esige un'attività continuativa od organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata (Cass., Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013, Tosto, Rv 259490: la fattispecie riguardava proprio un caso di esercizio abusivo della professione di avvocato, dove si è ritenuta irrilevante la circostanza della trattazione di un'unica pratica giudiziaria). Soluzione cui il collegio ritiene di prestare piena adesione, in quanto del tutto coerente con la richiamata natura di reato istantaneo, e solo eventualmente abituale (Cass., Sez. 6, n. 15894 dell'08/01/2014, Erario, Rv 260153), del delitto de quo. 1.3 È necessario disattendere, infine, anche l'ultimo motivo di ricorso;
secondo la stessa rubrica capo a), il BA era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 495 cod. pen. in concorso (evidentemente, ed a prescindere dalle determinazioni assunte sulla posizione di costei, con la De IS): ergo, il reato si perfezionò quanto meno al momento della dichiarazione dell'indagata, recante l'assenso a che l'interrogatorio si svolgesse con la partecipazione di un presunto collaboratore e sostituto dell'Avv. Franchi. Dichiarazione avvenuta in presenza dell'imputato, e senza che costui - ben sapendo di non essere abilitato ad assistere o patrocinare chicchessia - palesasse avviso contrario. Ad abundantiam, deve rilevarsi che - secondo una recente pronuncia di questa stessa sezione - l'esercizio abusivo della professione legale, ancorché riferito allo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto nell'albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato;
ne deriva che quando quest'ultima condotta si accompagna alla prima, viene leso anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall'art. 495 cod. pen. e si configura il concorso dei detti reati (Cass., Sez. 5, n. 646 del 06/11/2013, Tuccio, Rv 257955).
1.4 Palese infine, doveva intendersi la natura di atto pubblico del verbale di interrogatorio più volte ricordato: l'ipotesi che il reato sub a) potesse integrare il diverso delitto previsto dall'art. 496 c.p. era pertanto manifestamente infondata, con la conseguente esclusione della necessità, che la Corte di appello dovesse dedicare alla relativa questione una compiuta disamina (v. Cass., Sez. 5, n. 27202 dell'11/12/2012, Tannoia).
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del BA al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015