CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17415 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AD ST, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Nicola Carratelli e LO ER, che hanno depositato atto di rinuncia al ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 15/11/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza emessa il 19/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora nei confronti di ST AD, indagato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 452-quaterdecies cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17415 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 30/03/2023
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023 Il ere estensore Il Prei-cf te 2. Propone ricorso per cassazione il AD, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione ed erronea applicazione dell'art. 452-quaterdecies cod. pen.; illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione;
- violazione ed erronea applicazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. 3. Con atto depositato il 16/3/2023, i difensori del ricorrente - muniti di procura speciale - hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per sopraggiunta carenza di interesse, essendo intervenuta, successivamente all'impugnazione, ordinanza di modifica della misura cautelare. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto la rinuncia è motivata dal venir meno dell'interesse a sostenere l'impugnazione.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Nicola Carratelli e LO ER, che hanno depositato atto di rinuncia al ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 15/11/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza emessa il 19/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora nei confronti di ST AD, indagato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 452-quaterdecies cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17415 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 30/03/2023
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023 Il ere estensore Il Prei-cf te 2. Propone ricorso per cassazione il AD, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione ed erronea applicazione dell'art. 452-quaterdecies cod. pen.; illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione;
- violazione ed erronea applicazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. 3. Con atto depositato il 16/3/2023, i difensori del ricorrente - muniti di procura speciale - hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per sopraggiunta carenza di interesse, essendo intervenuta, successivamente all'impugnazione, ordinanza di modifica della misura cautelare. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto la rinuncia è motivata dal venir meno dell'interesse a sostenere l'impugnazione.