Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 0 9 16 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ammissibilità dell'azione SEZIONE PRIMA CIVILE per la dichiarazione giudiziale di paternità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistra R.G.N. 12947/00 Presidente Dott. Maria Gabr e la 9151/02 PROTO Consigliere Dott. Vincenzo 1829 Cron. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere BONOMO -Rel. Consigliere Rep. 302 Dott. Massimo Ud. 07/10/02 FITTIPALDI Consigliere Dott. Onofrio ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CH NN MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 244, presso l'avvocato EMILIO RINALDI, che la rappresenta e difende, giusta 13 delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
IV RB, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 277 presso l'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI RONFINI, giusta mandato a margine 2002 del controricorso;
1789 controricorrente 1 MINUTO RI AL, MINUTO RI NU, CH RN IN WILSON AR, CH PA ADRIENNE;
intimati e sul 2° ricorso n° 9151/02 proposto da: MINUTO RI AL, MINUTO RI NU, CH RN AR, CH PA ADRIENNE, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 244, presso l'avvocato EMILIO RINALDI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrenti adesivi -
contro
IV RB, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BENNICELLI 27, presso l'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI RONFINI, giusta mandato a margine del controricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso adesivo - CH NN MA;
- intimata - avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, depositato il 25/05/00 (n. 192/99 R. Ricorsi); udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 07/10/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 19 aprile 1995 il Tribunale di Treviso dichiarava ammissibile l'azione di paternità proposta da RB AN in Tortato nei confronti de- gli eredi di RI CH, deceduto il 4 giugno 1972, e cioè AN AR CH, RN AR CH e CI NE CH. Con provvedimento del 20 giugno 1996 la Corte d'appello di Venezia dichiarava inammissibile il re- clamo opposto avversO quel decreto da RO ed MA MI ZZ nella supposta qualità di eredi diretti del presunto padre. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9033 del 1997, cassava entrambi i decreti rinviando avanti al primo giudice perché pronunciasse sulla domanda della AN a contraddittorio integro. Il Tribunale di Trevi- SO, avanti al quale veniva riassunto il giudizio nei confronti di tutti i contraddittori, con decreto 29 giugno 1999 dichiarava nuovamente l'ammissibilità del- l'azione proposta per il riconoscimento di paternità.
3. Avverso detto provvedimento proponevano reclamo nei soli confronti della AN sia RO ed Ema- nuela MI ZZ che AR AN CH. La Cor- te d'appello con provvedimenti del 9 novembre 1999 or- dinava l'integrazione del contraddittorio, per ognuno dei reclami, nei confronti di tutte le restanti parti del primo giudizio;
all'udienza fissata i reclamanti, nei distinti procedimenti, producevano copia notifica- ta nei termini del reclamo, ma non anche del provvedi- mento che, disposta l'integrazione, fissava la nuova udienza di comparizione delle parti. Concesso nuovo termine, su istanza di parte, per regolarizzare la vocatio dei chiamati, la Corte dispo- neva la riunione dei reclami e, con decreto del 9 - 29 Osservava, inammissibili. maggio 2000, li dichiarava in particolare: a) che la vocatio era nulla posto che, nell'atto notificato ai litisconsorti, difettava qualsivoglia indicazione dell'udienza di comparizione, la cui data non era desumibile aliunde;
b) che, in conseguenza di tale nullità, non era stato osservato il termine assegnato per l'integrazio- ne del contraddittorio, la cui perentorietà non con- sente proroga o rinnovazione. 4 Avverso tale decisione della Corte d'appello Joan- ne AR CH proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi. RB AN resisteva con controricorso. La ricorrente depositava memoria nella quale face- va presente, tra l'altro, che la Corte di Cassazione con sentenza n. 2016 del 2001, in sede di regolamento di competenza, aveva dichiarato la competenza del Tri- bunale di Roma. Con ordinanza del 12 dicembre 2001 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti di RO e MA MI ZZ, nonché di CH RN AR in Wilson e CH CI NN. La ricorrente provvedeva all'integrazione del con- traddittorio nel termine assegnato. RO e MA MI ZZ, CH RN AR in Wilson e CH CI NN proponevano ricorso incidentale, al quale RB AN resisteva con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentale de- essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., vono trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza. 5 2. La ricorrente principale, con il primo mezzo d'impugnazione, ed i ricorrenti incidentali lamentano la mancata sospensione, ex art. 48 c.p.c., del proce- dimento dinanzi alla Corte d'appello a seguito della prova documentale che era stata presentata l'istanza di regolamento di competenza territoriale da RN MA ry CH in Wilson avverso il decreto di ammissibili- tà del Tribunale di Treviso del 29 giugno 1999. 3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente principale censura la decisione impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto tempestiva l'integrazione del contraddittorio dinanzi a sé.
4. Rileva il Collegio che questa Corte con la sen- tenza n. 2016 del 13 febbraio 2001, in sede di regola- mento di competenza, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma in relazione alla causa in oggetto. Ne consegue la nullità dell'impugnato decreto del- la Corte d'appello di Venezia pronunciato in sede di reclamo contro il decreto del 29 giugno 1999 del Tri- bunale di Treviso a seguito della mancata sospensione di quel giudizio sino all'esito del regolamento di competenza (Cass. 13 ottobre 1986 n. 5995). cassarsi senza rinvio l'impugnato 5. Deve quindi decreto. 6 0 6. Non ricorrono le condizioni per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dai ricorrenti incidentali e da AN RB, sussistendo invece giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio dinanzi alla Corte d'appello nonché quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e compensa le spese del giudizio dinanzi alla corte d'appello e del giudizio di cassazione, Così deciso in Roma il 7 ottobre 2002. Il Presidente Il Cons. est. Dott. Gabriella Luccioli Dott Massimo Bonomo Можно ВаниноMen buccist IL CANCELLIERE MAZZAN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Depositate in Cancelieria U 2 2 GEN. 2003 IL CANCERNERE 7