Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2001, n. 9668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9668 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
| Aula 'B' LATOR 1966 8 0 1 REPUBBLICA ITALIANA POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G. N. 8848/00 Cron.22270 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: NO UI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO UI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO INTERNO;
intimato avverso la sentenza n. 1828/99 del Tribunale di -- NAPOLI, depositata il 13/05/99 R.G.N. 40736/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 1985 udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe -1- CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Francesco MELE l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per R.G. n. 8848/00 Svolgimento del processo Il 12 maggio 1994, con ricorso poi notificato il 19 ottobre 1994, il sig. IG Ercola- no esponeva al Pretore giudice del lavoro di Napoli che solo il 30 novembre 1987 gli era stata liquidata la pensione d'inabilità civile ex 1. n. 118 del 30 marzo 1971, ri- conosciutagli dal 1° giugno 1985, per cui chiedeva che, affermato il suo diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme tardivamente corrispo- ste, il Ministero dell'Interno fosse condannato al pagamento della somma di L. 444.983 e di L. 493.159 per detti titoli, oltre a rivalutazione monetaria e interessi le- gali su dette somme, dalla corresponsione al saldo. Rigettata dal Pretore la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale del dirit- to, il Tribunale, su appello dell'interessato, confermava detta sentenza, escludendo l'applicabilità della prescrizione decennale, peraltro già affermata da alcune sentenze di questa Corte, dalle quali il Tribunale dissentiva consapevolmente, in considera- zione della particolare natura del credito assistenziale che escluded l'applicabilità dell' art. 129 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, proprio del regime dei crediti previden- ziali. -Contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1828 del 29 marzo 13 maggio 1999 il ricorrente denuncia un motivo di ricorso per cassazione con atto spedito, ex art. 149, cpc, il 22 aprile 2000. Il Ministero dell'Interno non si é costituito. Motivi della decisione A sostegno del ricorso parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 129 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 e degli artt. 429, 3° comma, c.p.c., 2946 e 2948, c.c., oltre ad illogica motivazione, sostenendo che la tesi espressa dalla sentenza del Tribunale, secondo cui non sarebbe applicabile, nella fattispecie, l'art. 129 del R.D. n. 1827/35, perché dettato esclusivamente in funzione della pre- scrizione dei crediti di natura previdenziale e non anche per quelli assistenziali, é ilm contraddetta da varie senteze di questa Corte (nn. 7882/97; 6006/98 e 20/95), oltre- tutto i crediti azionati costituendo parte integrante dell'obbligazione principale - illiquida e inesigibile prima della definizione della procedura amministrativa di li- quidazione-, di cui seguono il regime prescrizionale, posto che la pretesa afferisce agli interessi e alla rivalutazione inerenti il credito dei ratei arretrati, maturato prima della liquidazione. Prima di passare all'esame del motivo, la Corte deve porsi d'ufficio la questione della regolare costituzione del rapporto processuale, atteso che non risulta allegato al ricorso l'avviso di ricevimento che attesta il compimento delle procedure notifica- torie attraverso lo strumento postale, secondo quanto prescrive l'art. 149, cod.proc.civ.. Al riguardo ritiene la Corte di dover ribadirere il principio secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto mediante rac- comandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario;
e la prova di tale consegna - alla cui data (invece che a quella di spedizione) bisogna fa- re riferimento anche ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazio- ne notificato mediante il predetto servizio - é offerta solo dall'avviso di ricevimento, la cui mancata allegazione all'originale implica perciò l'inesistenza della notifica (restando conseguentemente esclusa ogni possibilità di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.) e impone, in mancanza di costituzione del destinatario, la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. (v. Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; 12 agost 1998, n. 7935; 12 marzo 1999, n. 2238). Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 aprile 2001. Il Consigliere est. Il PresidenteMarine Sand Janns 2 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 17 LUG. 2001 oggi th A CED ED E