Sentenza 19 settembre 2007
Massime • 1
In tema di ingiuria, costituisce legittima espressione del diritto di critica, tale da escludere la punibilità del fatto, il rivolgere, da parte di un insegnante ad un collega, in occasione di un consiglio di classe, l'addebito di non aver fatto progredire l'alunno "handicappato" che gli era stato affidato ma di averlo, anzi, fatto regredire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2007, n. 43856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43856 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/09/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1738
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 24261/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN OR IA N. IL 27/07/1950;
avverso la SENTENZA del 20/04/2006 GIUDICE DI PACE di ORTA NOVA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Udito il difensore Avv. Buccellato Fausto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 26 aprile 2006 il giudice di pace di Orta Nova ha riconosciuto FL UN responsabile del reato di ingiuria aggravata in danno di IE US, per averle - durante un consiglio di classe nella scuola presso la quale entrambe insegnavano - attribuito, quale docente di sostegno di un alunno handicappato, il fatto determinato di non averlo fatto progredire, ma di averne anzi causato il regresso;
l'ha perciò condannata alla pena pecuniaria di Euro 1.290,00 di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo la ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, invoca il diritto di critica sostenendo la piena legittimità del giudizio da lei espresso nel consiglio di classe, con l'affermare che il metodo d'insegnamento della US era causa di regresso dell'alunno handicappato.
Col secondo motivo la UN lamenta che non le sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. È fondato il primo motivo di ricorso, con efficacia assorbente nei confronti del secondo.
Come si apprende dalla ricostruzione in punto di fatto desumibile dalla sentenza impugnata, nel corso di un consiglio di classe l'odierna ricorrente ebbe ad accusare la collega US di non aver fatto progredire l'alunno handicappato QU, ma di averne anzi causato un regresso nella preparazione agli esami di terza media. Se questa è l'obiettività della condotta accertata a carico della UN (dalla motivazione della sentenza non risulta confermato che costei abbia anche mosso critiche in ordine al rispetto degli orari e dei programmi, come contestato nel capo d'imputazione), non vi è dubbio che nel caso di specie sia fondatamente invocabile il diritto di critica, avuto riguardo alla sede nella quale gli apprezzamenti sono stati formulati. Si trattava, infatti, di una seduta del consiglio di classe, finalizzata per sua natura ad un confronto fra i docenti sugli argomenti riguardanti la valutazione degli alunni e il profitto che costoro potevano aver tratto dagli insegnamenti impartiti.
D'altra parte le modalità di espressione degli apprezzamenti di cui sopra non risultano aver ecceduto i limiti della continenza, non emergendo - a livello di contestazione, ne' tanto meno in base a quanto accertato in sede di merito - che la UN si sia abbandonata all'uso di epiteti di per sè offensivi;
mentre l'aver giudicato negativamente l'operato di una collega, sia pur con durezza e con insistenza, non eccede il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, nell'ambito di una riunione istituzionalmente dedicata alla discussione su temi coinvolgenti i criteri di insegnamento. Sulla scorta dei fatti accertati, l'imputata doveva dunque essere mandata assolta con la formula "perché il fatto non costituisce reato". La sentenza di condanna invece emessa dal giudice di pace va, conseguentemente, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2007