Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7211 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
0065163 E N IO 6 8 Z 9 A 1 / R 5 4 T . / IS 6 N 2 EPUBBLICA G ITALIANA - . N E 0608T0 .R B A R I . .P L R A D L Conturioso tributario- L. A NOME DEL POPOLO ITALIANO D A T E E D U B T I A RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Difeser trenin- B N S T I E N A 1 R E S I S 3 T E Ryolarizzazione 1 R I 07211 /03 E A . T N A M Composta dagli Ill Dott. Cristarella O. Francesco Presidente R.G.N.11651/99 Antonio Consigliere Dott. Merone Cron.Simonetta Consigliere 16067 Dott. Sotgiu Consigliere Rep. Dott. Spagna Musso Bruno Stefano Consigliere Ud. 14/11/02 Dott. Benini ha pronunciato la seguente: SENTENZA SE 2. 11 sul ricorso proposto da: AN IO, in qualità di amministratore pro tempore dell'Associazione A.GE.CO., elettivamente domiciliato in Roma, via Catanzaro 9, presso l'avv. Giuseppe Agostini, che lo rappresenta e difende giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delega a margine del ricorso;
ricorrente CAMPIONE CIVILE N. 65163
contro
Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro, rappresentata difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 controricorrente - 4136 avverso la sentenza della Commissione Regionale di Ancona n. 60/11/98 dep 24.4.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.11.2002 dal Relatore Cons. Stefano Benini;
Udito l'avv. Agostini per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito l'avv. Gentili per il resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contro l'accertamento dell'Ufficio Iva di Pesaro, che addebitava all'Associazione A.GE.CO. di non aver presentato la dichiarazione Iva riguardo all'anno d'imposta 1987, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Pesaro, deducendo che l'attività di prestazione di servizi, svolta in favore dei propri associati, non aveva carattere lucrativo, e quindi non poteva essere assoggettata ad Iva. di accoglimento era appellata La decisione ed anche dalla A.GE.CO., in via dall'Ufficio, incidentale. 2 La Commissione regionale delle Marche, con sentenza 58/11/98 accoglieva il gravame dell'Ufficio, argomentando essere accertato che l'A.GE.CO. aveva emesso ricevute per contributi associativi nei confronti del Consorzio Umex, ed effettuato consulenze in materia di finanziamento a cooperative, emettendo fattura, in favore del consorzio C.I.M.U.A.: era dunque ravvisabile attività di prestazione di servizi a favore di soggetti estranei all'associazione. Stando alla specificità delle consulenze e dei corrispettivi, la A.GE.CO. doveva esser considerata soggetto d'imposta, obbligato al pagamento del tributo. Ricorre per cassazione AN IO, in qualità di amministratore dell'A.GE.CO., in base a cinque motivi, oppone con controricorso il Ministero delle cui si finanze. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, AN IO, nella dell'Associazione A.GE.CO.,qualità di amministratore denuncia invalidità della costituzione dell'appellato per i procedimenti pendenti al 1.4.1996, non avendo ricevuto ordinanza di farsi assistere da un difensore, ai fini della regolarità processuale, nel trasferimento controversie pendenti dalla vecchia Commissionedelle 3 tributaria di secondo grado alla nuova Commissione regionale. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente, denunciando mancata e/o falsa applicazione dell'art. 6 d.p.r. 26.10.1972 n. 633, e dell'art. 11 d.p.r. 22.12.1986 n. 917, censura la sentenza impugnata per non aver escluso che le attività prestate a favore degli associati о partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici, rientravano nelle finalità istituzionali dell'associazione. Con il terzo motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11 d.p.r. 917/86, commi 3, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, come sostituiti dall'art.
5. comma 1, lett. a) e b) d.lgs.
4.12.1997 n. 460, censura la sentenza impugnata per non aver ravvisato conferma presupposto soggettivo eddell'insussistenza del oggettivo del tributo, nelle norme citate, che contengono la deroga alla presunzione assoluta di commercialità delle prestazioni di servizi, per le associazioni sindacali, politiche, di categoria. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando "erroneità dei presupposti, violazione di legge per insufficiente ed incongrua motivazione", censura la sentenza impugnata per non aver motivato ed evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, che viceversa aveva tenuto conto degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti come elemento essenziale della normativa applicata. Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando omesso esame di un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per non aver esaminato né lo Statuto dell'A. GE.CO., né il verbale di assemblea da cui risultava che sia straordinaria dell'8.2.1989, il Consorzio Umex che il consorzio C. I.M.U.A., sono soci della A.GE.CO. Il primo motivo è fondato. In tema di contenzioso tributario e con riguardo al regime transitorio dettato dall'art. 79 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in ipotesi di controversia iniziata sotto la vigenza del d.p.r. n. 636 del 1972 senza assistenza tecnica, il presidente della sezione o il collegio sono tenuti a fissare un termine perentorio per la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica (art. 12 d.lgs. 546/92 cit.) quando questa, come nel caso di controversia di valore superiore ai cinque milioni di lire, è prevista come obbligatoria (Cass. 12.6.2002, n. 8369). L'inosservanza di tale obbligo del giudice, configurando una violazione del diritto di difesa, 5 comporta la nullità del procedimento e della sentenza emessa all'esito dello stesso (Cass. 18.1.2002, n. 519). In particolare, l'atto di appello, proposto sotto il vigore del d.p.r. 636/72, senza l'assistenza di un difensore tecnico in una controversia di valore superiore a quello previsto all'art. 12 del d.lgs. 546/92, deve ritenersi valido alla stregua della disciplina di cui al citato d. P. R. n. 636/72 e, pertanto, non può essere dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale per mancanza di difesa tecnica, senza prima disporre, ai sensi dell'art. 79, comma secondo, dello stesso d.lgs. 546/72, la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica. Qualora la commissione ometta tale adempimento, viola il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, e rende invalidi il procedimento e la sentenza che lo conclude (Cass. 22.6.2001, n. 8564). Nella specie l'appello incidentale è stato presentato dal AN prima dell'entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, senza l'assistenza tecnica del difensore. Non risulta, nonostante quanto sostenuto dall'Amministrazione, che la CTR delle Marche abbia invitato la parte a munirsi di difensore, trattandosi di causa di valore superiore a L. 5 milioni (importo 6 sanzione L. 6.442.000). Va dunque riconosciuta la nullità della sentenza per vizio del procedimento, con cassazione della stessa e rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio. L'accoglimento del primo motivo E A 6 I N 8 comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze. 5 9 R O . 1 I / A N Z 4 T - A /
P.Q.M.
6 R U B 2 T B . . S I L I R . L R La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, G P . A T E D . R B L E A assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza A A T D I D I 1 R S 3 E E N 1 impugnata e rinvia, anche per le spese di questo T E T . S N I A N E A S giudizio, ad altra sezione della CTR delle Marche. M E Così deciso in Roma il 14.11.2002 IL PRESIDENTE ESTENSORE Столе Ост IL CANCELLIERE epositato. In Cancelleria Dott. Salvatore Aschettino MAG. 2003 IL CANCELLIERE Dott. Salvatore Aschettino 7