Sentenza 24 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata,il problema della possibilità o meno di sommare più periodi di detenzione al fine di raggiungere l'unità minima del semestre,alla quale è correlata l'applicabilità del beneficio,non si pone allorché tali periodi siano tra loro contigui,sì da costituire,in realtà,un unico ed ininterrotto periodo di detenzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/1998, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 24/02/1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere N. 1129
3. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere N. 26659/1997
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
SENTENZA /ORDINANZA
1) TT GE n. il 01.11.1937
avverso ordinanza del 19.03.1997
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA GIOIA VITO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Carmine Di Zenzo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Osserva in fatto
Con ordinanza emessa il 12/2/1997 il Tribunale di Sorveglianza
di Torino ha concesso a RU EL una detrazione di pena di giorni 90 per liberazione anticipata relativa ai primi due semestri di pena attuale dal 17/3/1995 al 17/3/1996.
Ha invece dichiarato inammissibile la istanza relativa a vari periodi di carcerazione presofferta negli anni dal 1991 al 1993
perché tutti di durata inferiore a sei mesi.
Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
RU deducendo, con unico motivo, che dovevano essere valutati due dei periodi di pena presofferta, in particolare quello dal
22/1/1993 al 8/6/1993 e quello dal 9/6/1993 al 9/10/1993 in quanto sono tra loro contigui, superano nel complesso la durata di un semestre, sono stati scontati entrambi e di seguito nella Casa
Circondariale di Regina Coeli in Roma.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, come fa rilevare anche il P.G. nelle conclusioni scritte.
Il problema della valutabilità, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, di periodi di pena inferiori ciascuno a sei mesi, ha avuto soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte. Alcune decisioni hanno ritenuto che il limite minimo di un semestre può essere raggiunto anche sommando più periodi di detenzione, ciascuno inferiore a tale limite,
intervallati tra loro da periodi trascorsi in libertà, mentre altre decisioni hanno affermato che il semestre costituisce in ogni caso l'unità minima di valutazione sicché i singoli periodi di durata inferiore non sono valutabili ne' singolarmente ne' uniti ad altri periodi fino a formare detta unità minima.
Nel primo senso, tra le ultime: Sez. I, 16110/1995, Notaris;
Sez. I, 28/11/1996, Manno. In senso contrario, ma con sfumature diverse: Sez. I, 27/11/1995, Pavani;
Sez. I, 28/5/1996, Brunello.
Tuttavia, nel caso concreto, il suddetto contrasto giurisprudenziale è irrilevante in quanto i due periodi, di cui il ricorrente ha chiesto la valutazione, sono tra loro contigui e costituiscono in realtà un unico ed ininterrotto periodo di detenzione, anche se esso, nel provvedimento di cumulo, risulta spezzato in due distinte fasi ciascuna inferiore a sei mesi.
Infatti, anche la giurisprudenza che afferma la impossibilità
astratta di sommare più periodi di detenzione al fine di raggiungere l'unità minima del semestre, riconosce tuttavia la legittimità
della valutazione di periodi inferiori al semestre quando essi siano tra loro contigui e raggiungano complessivamente la detta unità di valutazione. In tal senso Sez. I, 28/5/1996, Brunello, già sopra ricordata, che indica l'ipotesi un cui un periodo di custodia cautelare sia contiguo ad uno di esecuzione della pena, cioè quando,
per effetto della definitività della condanna, la detenzione a titolo di custodia cautelare prosegua trasformandosi in esecuzione della pena.
Deve perciò considerarsi interpretazione certa e pacifica quella secondo cui la valutazione di periodi di detenzione, ciascuno inferiore a sei mesi, è sempre possibile quando i singoli periodi siano tra loro contigui e siano tutti imputabili alla stessa pena in esecuzione, o inflitta con la stessa sentenza di condanna o determinata con lo stesso provvedimento dì cumulo.
D'altra parte una interpretazione troppo rigida del criterio della durata minima del periodo valutabile potrebbe far sorgere dubbi di legittimità costituzionale in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, come fa esattamente osservare il P.G. nelle sue conclusioni scritte, con evidente ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche,
come nell'ipotesi di due soggetti, condannati alla stessa pena per lo stesso reato ed entrambi sottoposti a custodia cautelare, che siano rimessi in libertà, per il venir meno delle esigenze cautelari,
l'uno prima che sia trascorso un semestre e l'altro dopo il compimento di tale periodo minimo. Sarebbe certamente illogico ritenere che l'uno, nei confronti del quale le esigenze cautelari sono venute meno prima dell'altro, non possa chiedere la liberazione anticipata per il periodo di custodia cautelare, inferiore a sei mesi. e l'altro invece, nei cui confronti le esigenze cautelari sono durate plu a lungo, possa ottenere il beneficio.
In ogni caso va rilevato che l'attuale ricorrente, come già
sopra precisato, ha scontato, prima della esecuzione definitiva,
insieme ad altri periodi ciascuno inferiore a sei mesi, anche un unico periodo, di durata superiore al semestre e che solo formalmente risulta diviso in due periodi di durata inferiore. Con riferimento a detto periodo, al quale unicamente si riferisce il ricorso, la istanza di liberazione anticipata deve essere valutata nel merito. La
pronunzia di inammissibilità deve essere perciò annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Sorveglianza il quale applicherà il principio di diritto sopra precisato.
P. Q. M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della istanza relativamente al periodo di detenzione compreso tra il 22/1/93 e il 9/10/93 e rinvia,
per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1998