Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2001, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
T Y A 9 74 R T 6 LL. B IS 2 T PUBBLI023-2 3 / 0 1 . G .R E B. A .P R D A TA L E D D 1 R I 3 J E D N A IEVE I IN NOME DEL POROLO R E CH T N A E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G.N. 15051/98 Consigliere Cron. 4800 Dott. Enrico PAPA Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 27/09/00 Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU E VARIE DCVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 500 GIANNA MARIA, CAPPABIANCA CLAUDIO, ANTONIOLI 16 FEB. 2001 elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 62, IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato ANTONELLI CAMPOSARCUNO CANCELLERIA PAOLO, che li difende unitamente all'avvocato ALLEGRO ENRICO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI Rilasciata copia legale al Sig. ANTONELL PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO per dirith 10000+! 2000 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
il 1.3 of IL CANCELLIERE * 1531 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 86/97 della Commissione regionale di MILANO, depositata il tributaria 25/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
4 udito per il ricorrente, 1'Avvocato ANTONELLI l'accoglimento del CAMPOSARCUNO, che ha chiesto ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI IAMBRENGHI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine l'accoglimento del primo motivo;
assorbito il secondo motivo. F -2- ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B- N. 5 15051/98 MATERIA TRIBUTARIA AN/Min.Fin. Ud.27/9/2000 Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,con sentenza 25 luglio 1997, ha dichiarato inammissibilie,perché intempestivo, l'appello proposto da LA AN avverso la decisione della Commissione Tributaria di 1° grado,che aveva confermato per l'anno 1992 il reddito di partecipazione azionaria accertato nei confronti del AN dall'Ufficio II.DD. di Rhoni f 1.903341.000 = Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in data 28.8.1999 LA AN sulla base di tre motivi. L'Amministrazione delle Finanze ha prodotto atto di costituzione in giudizio in data 8 marzo 1999. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso, il contribuente adduce la violazione degli artt.51 e 72 del D.L.vo 546 del 1992,nonché dell'art. 155 c.p.c,per essere stato il termine di impugnazione,pendente alla data di insediamento dell nuove Commissioni tributarie.calcolato dalla Commissione Regionale ricomprendendovi il “ dies a quo”,in violazione della normativa civilistica sul calcolo dei termini richiamata dal D.1..546/92. Col secondo motivo di ricorso,adducendo la violazione dell'art.42 del DPR 600/73,il ricorrente ribadisce,adducendo la violazione dell'art.42 del DPR 600/73,la censura già svolta nei precedenti gradi di giudizio circa la illegittimità dell'avviso di accertamento,recante la sola indicazione della aliquota massima e minima cui andava soggetto il reddito imponibile. Col terzo motivo,infine il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la società di capitali, da cui deriva il redddito di partecipazione tassato,a ristretta base azionaria e a gestione tipicamente familiare,senza fornire alcuna prova di tale assunto,così falsamente applicando l'art.5 del DPR 597/73,relativo alla società di persone, Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento delle ulteriori censure. La decisione di primo grado fu infatti notificata al contribuente il 13 febbraio 1996,in pendenza dei termini derivanti dall'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie,avvenuto il 1° aprile 1996.Da tale insediamento decorreva(art. 72 c.2° D.L.vo 546/92) il termine di sessanta giorni 0.7248/2000) previsto per la proposizione dell'appello, termine dal quale, a' sensi dell'art. 155 c.p.c.,si deve (am.7248 escludere il giorno iniziale, e che andava dunque a scadere il 31 maggio 1996. Essendo stata l'impugnazione del contribuente proposta in tale data, come si rileva dalla sentenza impugnata, essa doveva essere considerata ammissibile. Accolto quindi il primo motivo di ricorso, e dichiarati assorbiti gli altri motivi,cassa ta la sentenza impugnata gli atti vanno rimessi,per il rinnovo del giudizio d'appello, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche în ordine alle spese del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. ORT Roma, 27 settembre 2000 IL PRESIDENTE E U Q I IL CANCELLIERE C1 IL RELATORE Z 510 A Analdo Casano S Mudel S I We DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 16 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo AS ons