Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1377
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La situazione d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali, abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età e che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le loro condizioni patologiche, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito ne' rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale veniva dedotta l'inidoneità della patologia riscontrata ad eliminare la capacità di deambulazione e a determinare quindi una delle condizioni previste, in via alternativa, per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, sulla base del rilievo che l'amministrazione convenuta, in appello, si era limitata a contestare l'applicabilità dell'istituto della indennità di accompagnamento e la decorrenze della prestazione).

In tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 prevedendo, ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio e l'accertamento in ordine alla sussistenza di siffatta necessità diviene indispensabile solo quando la condizione invalidante sia tale da determinare la detta inidoneità, mentre, quando le apposite commissioni sanitarie previste dagli artt. 7 e seguenti della legge 30 marzo 1971, n. 118 abbiano accertato che il soggetto protetto si trovi nell'impossibilità di deambulare senza permanente aiuto di accompagnatore, tanto è sufficiente per l'erogazione dell'indennità, essendo siffatta condizione dell'invalido, anche se minore, rispondente, per sue caratteristiche e peculiarità, ad una presunzione legale "iuris et de iure" di necessità del sostegno economico derivante dall'indennità stessa. Ne consegue che al minore riconosciuto "non deambulante" compete l'indennità di accompagnamento.

Commentario1

  • 1Quale giurisdizione sulle indennita' alle vittime di terrorismo, criminalita' organizzata, reati mafiosi
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 6 luglio 2009

    “I privati sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo essendo al riguardo la p.a. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità, anche ove si dovesse ritenere che l'accertamento di tali presupposti abbia carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo” . . . . . . Cassazione civile, sezioni unite Sentenza 29 agosto 2008 n. 21927 (presidente Carbone, relatore Salmè) (…) Fatto Con sentenza del 6 aprile 2002 il t.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, accogliendo il ricorso proposto da V.S., E. e R.L., rispettivamente, coniuge e figli di R.A., rimasto …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1377
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1377
Data del deposito : 29 gennaio 2003

Testo completo