Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
Il divieto di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza inferiore a cinque metri dalla costruzione e dai ponteggi si applica, in virtù del generale riferimento normativo alle "linee elettriche", sia con riferimento ai cavi "protetti" che a quelli "nudi".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2009, n. 17960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17960 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo EP - Presidente - del 06/03/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 668
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 31384/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI SE N. IL 03/09/1947;
2) VA SE N. IL 30/04/1965;
avverso SENTENZA del 11/04/2005 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
Udito il Procuratore Generale in persona del sost. proc. gen. cons. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluse per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori avv. MARINI Elisabetta, per GI e avv. MASINI MOTTA Carlo, per VA, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23 luglio 1998 GL LU, socio lavoratore della ditta ED facente capo a lui stesso ed al fratello EP, mentre era intento a manovrare il tubo della gettata del calcestruzzo per realizzare una soletta di copertura di un porticato, posta al primo piano di una casa in corso di costruzione da parte della stessa ED, veniva raggiunto da una scarica elettrica fulminante e decedeva immediatamente. L'incidente si era verificato in quanto MA EP, dipendente della ditta IN che aveva il compito di conferire il calcestruzzo, manovrando avventatamente il braccio collegato al tubo di adduzione del calcestruzzo, colpiva un cavo elettrico aereo ubicato in prossimità.
Venivano tratti a giudizio per rispondere di omicidio colposo il predetto MA e i responsabili delle due ditte che effettuavano i lavori, GL EP e GI EP;
il Tribunale di Brescia ravvisava la grave responsabilità del MA per aver azionato con grave imprudenza il braccio della betoniera a distanza dal cavo inferiore a quella (5 metri) prevista dalla normativa antinfortunistica, nonché quella dei due imprenditori nella omissione di cautele doverose nel far rispettare la detta distanza dal cavo ovvero nel far mettere lo stesso in sicurezza previo intervento dell'azienda elettrica;
gli imputati venivano condannati, previa concessione a tutti di attenuanti generiche equivalenti, rispettivamente alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione, mesi dieci di reclusione e mesi sei di reclusione. La Corte di appello confermava la sentenza.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di GL e GI.
Nell'interesse di GL EP si contesta la ritenuta responsabilità facendo presente l'insussistenza dei vari profili di colpa specifica che, soli - si sostiene - sono stati contestati: 1) Non quello consistente nell'aver omesso di esigere dai lavoratori l'utilizzo dei dispositivi di protezione (guanti e stivali); al riguardo il ricorrente osserva che si tratta di una contestazione inammissibile in quanto tale obbligo non è previsto da nessuna norma incriminatrice;
e che comunque manca totalmente il nesso di causalità tra tale precauzione e l'evento (dal momento che l'incidente è avvenuto mentre GL teneva stretta al petto la manichetta di adduzione del calcestruzzo così la scarica ha interessato il petto); 2) Non quello di non aver fornito sufficiente informazione sul rischio derivante dalla presenza del cavo;
la circostanza era stata segnalata alla IN sicché ogni ulteriore informazione competeva a quest'ultima; comunque il rischio esistente era noto a tutti ed anche al dipendente dell'IN che stava ai comandi della betoniera;
3) Non il profilo relativo al non aver mantenuto adeguata distanza tra il braccio della betoniera ed il cavo e al non aver protetto il cavo dal rischio di contatti accidentali, dovendosi addebitare solo al manovratore della betoniera l'uso che costui ha fatto del braccio meccanico, lungo 25 mt e che dunque ben poteva scavalcare la linea elettrica;
4) Non la violazione del D.P.R. 164 del 1956, art. 11, e cioè il non aver impedito che venissero effettuati i lavori a distanza minore di 5 mt. dal cavo;
il ricorrente sostiene che tale disposizione, che risale al 1956 quando la distribuzione della corrente avveniva solo ed esclusivamente attraverso linee aeree costituite da conduttori nudi, si applica solo alle linee aeree costituite da cavi nudi e non a quelli protetti, come era quello in esame;
in tal senso dovrebbero intendersi alcune sentenze di questa Corte;
peraltro nella specie la responsabilità dell'incidente è solo dell'imputato MA che, operando scriteriatamente, non solo non rispettò la distanza dal cavo ma ebbe addirittura a tranciarlo, dopo essersi vantato che lo avrebbe "cavato su", cioè strappato. Con motivi aggiunti i difensori ribadiscono la errata applicazione di legge con riferimento alla normativa riguardante le distanze da osservare tra il luogo di lavoro e le linee elettriche. La normativa intervenuta successivamente al vecchio D.P.R. n. 164 del 1956, ed in particolare la normativa tecnica Cei - En e il D.Lgs. n. 494 del 1996, dimostrerebbero la fondatezza della tesi del ricorrente in quanto impongono particolare cautele solo ed espressamente per i lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi, e non già, genericamente, di una qualunque linea elettrica. Ciò corrisponde a un preciso senso logico dal momento che fino agli anni 50 - 60 tutte le linee elettriche avevano i conduttori nudi, progressivamente sostituiti da cavi isolati rispetto ai quali più non esisteva la ragione di prudenza che aveva ispirato la vecchia normativa. Peraltro, altrettanto pericoloso è lavorare in prossimità di linee elettriche interrate o in aderenza ai muri esterni, ma per tali evenienze non sono previste distanze di sicurezza valendo le regole generali circa le precauzioni da usare nei confronti dei cavi e delle apparecchiature elettriche in genere;
mentre, sotto altro profilo, nessun isolamento o protezione del cavo avrebbe potuto evitare che lo stesso venisse tranciato dal braccio della betoniera.
Il difensore di GI EP deduce: violazione dell'art. 522 c.p.p.: 1) nella sentenza di appello si sarebbe fatto carico alla
IN di un profilo di colpa in precedenza mai emerso e non contestato, quello attinente alla scelta e utilizzo della beton pompa;
e ciò a prescindere comunque dal fatto che tale scelta venne in realtà effettuata dalla ED che aveva rappresentato la necessità di un mezzo che potesse operare direttamente all'altezza del terrazzo che doveva essere costruito sopra un porticato a 5 mt da terra;
2) nella fattispecie il rapporto sorto tra BE ed IN non era affatto un contratto di appalto o subappalto come ritenuto, contratto che presuppone l'esecuzione di parte dei lavori nella specie del tutto inesistente, ma un semplice contratto di compravendita di materiale sia pure da consegnare con modalità particolari;
l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione del cantiere era di responsabilità esclusiva della ED;
pertanto al GI, anche in considerazione della sua posizione apicale all'interno dell'azienda, competeva soltanto un dovere di una corretta ed adeguata formazione dei propri dipendenti che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto adempiuto. 3) La sentenza ha totalmente trascurato di esaminare il profilo attinente alla concorrente responsabilità della persona offesa nella determinazione dell'evento, nonostante fosse stato sollevato da tutti gli appellanti;
se GL LU avesse fatto uso di stivali e guanti di gomma, la scarica elettrica , a bassa tensione, non sarebbe risultata letale.
Entrambi i ricorsi risultano infondati essendo stata correttamente ritenuta e motivata la responsabilità dei ricorrenti per l'infortunio occorso.
Quanto a GL, può convenirsi con la difesa dell'imputato circa l'irrilevanza nella specie dei profili di colpa attinenti, da un lato, al mancato uso da parte dell'infortunato dei guanti di protezione e degli stivali di gomma e, dall'altro, al dovere di informazione. Quest'ultimo non è stato neppure richiamato nella sentenza impugnata, e dunque evidentemente anche dalla Corte di appello è stato ritenuto privo di effettiva incidenza, mentre per quanto attiene agli strumenti di protezione, la Corte si è limitata ad escludere l'esistenza di una nullità prospettata dalla difesa (in relazione alle modalità della contestazione di tale profilo di colpa), osservando che si trattava di profilo ininfluente sussistendone altri. È dunque evidente che la Corte di appello ha ritenuto decisivo, nel confermare la sentenza di primo grado, la colpa dell'imputato derivante dal mancato rispetto della distanza di sicurezza dal cavo elettrico.
Il Collegio condivide tale valutazione.
Al riguardo deve in primo luogo rilevarsi che non merita accoglimento la tesi, diffusamente sviluppata dalla difesa dell'imputato, secondo cui non troverebbe applicazione nella presente situazione la specifica disciplina dettata dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11, che dovrebbe essere interpretato nel senso del riferimento ai soli cavi nudi e non a quelli, come nella specie, protetti. La norma, nel suo tenore letterale, fa infatti generale riferimento alle "linee elettriche", espressione che evidentemente si riferisce ad ogni linea elettrica aerea, a prescindere dalle modalità e caratteristiche della medesima, allo scopo di introdurre una garanzia "rigida" nei confronti di questa particolare forma di pericolo, di modo che non è dato all'interprete modificarne il contenuto. Nè può ritenersi significativo il riferimento, contenuto nelle massime di alcune sentenze di questa Corte, ai "cavi nudi", dal momento che in tal modo si è soltanto richiamata la situazione di fatto esistente in quelle particolari fattispecie esaminate, ma mai si è affermato che la norma in questione dovesse interpretarsi come riferita solo ai cavi non protetti. Neppure l'esistenza di disposizioni successive che, come rappresenta il ricorrente, hanno specificato il contenuto dell'obbligo in questione comporta il venir meno della disposizione dell'art. 11, che non risulta ne' espressamente ne' implicitamente (atteso il contenuto assolutamente specifico delle disposizioni richiamate dalla difesa) abrogata da norme successive. Peraltro, quand'anche si volesse prescindere dallo specifico profilo di colpa di cui al predetto D.P.R. n. 164 del 1965, art. 11, si deve osservare che sussisterebbe pur sempre la colpa specifica (v. Cass. sez. 4^ 17.4.1996 n. 5114 rv. 205196) dell'imputato per violazione dell'art. 2087 cod. civ., espressamente richiamato nel capo di imputazione, norma che impone al datore di lavoro di adottare tutte la cautele necessarie ai fini di assicurare la tutela del lavoratore con riferimento alla particolarità del lavoro svolto. Ora, nella specie, pur essendo palese e pacificamente ammessa da entrambi i giudici la responsabilità dell'imprudente manovratore della gru, l'attuale ricorrente GL EP, in quanto titolare della impresa che aveva l'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio e della soletta su cui è avvenuto l'incidente, nonché responsabile del servizio di prevenzione protezione, aveva il dovere di sovrintendere alla sicurezza del lavoro, anche nei confronti del fratello socio della medesima ditta, e di assicurarsi che fosse rimossa la situazione di pericolo collegata al getto del calcestruzzo per la presenza della vicina linea elettrica, assicurandone una opportuna protezione o, meglio ancora, come pure espressamente menzionato nel capo di imputazione, l'interramento. Nè ha pregio la tesi del ricorrente secondo cui dell'incidente dovrebbe essere responsabile solo il manovratore, per l'imprudenza dallo stesso dimostrata, potendosi al riguardo richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore, salvo i casi della assoluta abnormità del comportamento di quest'ultimo. E certamente non è abnorme il comportamento del MA che non avrebbe avuto le gravi conseguenze verificatesi se solo fossero state fatte rispettare dai titolari della posizione di garanzia le dovute cautele. Neppure merita accoglimento il ricorso del GI. Quanto al primo motivo dedotto, con cui si censura che gli si sarebbe fatto carico di un profilo di colpa non contestato, è sufficiente rilevare che nel capo di imputazione si menziona espressamente il fatto di non aver vietato di proseguire l'attività nel caso questa comportasse una inevitabile interferenza tra il braccio meccanico della betoniera ed i cavi elettrici;
il che ha introdotto nel giudizio il tema della idoneità della betoniera usata e dunque della scelta della medesima. Relativamente al secondo motivo l'affermazione per cui egli si sarebbe limitato a fornire il calcestruzzo con un semplice contratto di vendita, è smentita dalle circostanze concrete, avendo la IN, di cui GI, era legale rappresentante, collaborato all'esecuzione della specifica lavorazione collegata alla fornitura "de qua", mettendo a disposizione un proprio dipendente di cui pertanto doveva essere assicurata la sorveglianza. Da ultimo, quanto al profilo attinente alla mancata considerazione del comportamento della persona offesa, che non portava guanti e stivali di protezione, si può richiamare quanto sopra detto circa la inidoneità del comportamento, anche negligente, del lavoratore tenuto comunque nell'esercizio delle mansioni che gli competono, a far venire meno il nesso di causalità rispetto ai titolari della posizione di garanzia;
senza contare che è comunque meramente apodittica l'affermazione che la presenza dei detti mezzi di protezione avrebbe potuto impedire l'evento e comunque inammissibile in questa sede in quanto implicante una valutazione di merito che non compete alla Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2009