Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
Il giudice che definisce il giudizio con sentenza di incompetenza è tenuto a provvedere in ordine alle spese e, ai fini della liquidazione degli onorari, il valore della controversia, nelle cause relative a somme di danaro, è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10215 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IM GI MA, LI IM EL, IM CO, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ZENO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RE RO, IM MA RI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 572/98 della Corte d'Appello di BARI, TERZA SEZIONE CIVILE emessa il 20/5/1998, depositata il 01/06/98; RG. 653/96,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lucera - sezione specializzata agraria- con sentenza del 20 aprile 1988 pronunciava condanna generica ai danni di SA. RE e RI NA ST a favore di UI RI ST ed FR EL, i quali, in virtù della suddetta decisione, convenivano in giudizio i debitori innanzi al tribunale di Foggia per ottenerne la condanna al pagamento della complessiva somma di lire 1.403.000.000 - rettificata alla prima udienza in lire 1.225.000.000 - oltre interessi e svalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del complessivo pregiudizio economico conseguente alla ritardata restituzione del fondo rustico di 128 ettari in agro di Lesina.
L'adito tribunale di Foggia, con sentenza depositata il 30 aprile 1996, dichiarava la sua incompetenza, indicando come competente la Sezione specializzata agraria del tribunale di Lucera, e condannava gli attori alle spese, che liquidava nella complessiva somma di lire 14.178.000.
La sentenza, relativamente al capo di condanna alle spese, veniva impugnata con l'appello da UI RI ST ed FR EL e la Corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 1^ giugno 1998, rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle ulteriori spese del grado.
Il giudice di appello, in ordine alla censura relativa alla eccessività della liquidazione dei diritti di procuratore e dell'onorario difensivo, considerava che il giudice di primo grado aveva fatto buon governo del regolamento delle spese processuali, ponendole a carico della parte soccombente e liquidandole in conformità alla tariffa, in rapporto a causa non di valore indeterminabile, ma del valore determinato di lire 1.225.000.000 ed accessori, quale indicato in domanda.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso RI ST ed FR EL, che affidano l'impugnazione a due mezzi di doglianza.
Non hanno svolto difese gli intimati SA RE e RI NA ST.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione - deducendo la illogicità, la contraddittorietà e la insufficienza della motivazione - assumono i ricorrenti che il giudice di merito, non avendo esaminato la questione relativa alla entità del danno reclamato ed avendo risolto soltanto la questione relativa alla competenza, non avrebbe dovuto liquidare le spese del giudizio considerando soltanto l'ammontare della misura del danno richiesto quale valore anche della lite. Con il secondo mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 6 della legge professionale forense e 91 c.p.c. - i ricorrenti assumono che, in virtù del principio secondo cui nei giudizi risarcitori il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese si determina in relazione alla somma attribuita al vincitore piuttosto che in rapporto a quella indicata in domanda, in caso di sentenza declinatoria di competenza in controversia analoga il giudice non possa, ai soli fini delle spese, riferirsi alla somma pretesa dall'attore, onde la Corte territoriale avrebbe dovuto, in accoglimento del gravame, ritenere la causa di valore indeterminabile.
I due motivi di impugnazione - da esaminare congiuntamente in quanto essi costituiscono i due profili collegati di un'unica censura - non sono fondati, per cui il ricorso deve essere rigetto, senza altra pronuncia in ordine alle spese.
In tema di spese giudiziali in materia civile, secondo indirizzo costante in questo giudice di legittimità (da ultimo: Cass. n. 2407/98; Cass. n. 2477/86), l'art. 6 della tariffa professionale forense in materia giudiziale civile (norma secondo la quale nei giudizi civili per il pagamento di somme o per liquidazione di danni la determinazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che all'importo richiesto in domanda) si riferisce alla ipotesi dell'accoglimento parziale e non a quella del rigetto della domanda medesima;
nel qual caso, invece, il valore della controversia - siccome conferma l'art. 5, 1^ comma, della tariffa - è determinato dal valore del bene o dalla somma richiesta (art. 6, prima parte, tariffa cit.), salvo naturalmente il potere di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Ne deriva - nella ipotesi in cui il giudice non provveda a statuire nel merito della causa e pronunci soltanto sulla competenza, che dichiari essere di altro giudice, in controversia che definisce il giudizio innanzi al giudice adito, il quale è, perciò, tenuto a provvedere in ordine alle spese - che il valore della controversia è quello corrispondente, in tema di cause relative a .5 orme di danaro, alla somma pretesa dall'attore, secondo l'indicazione derivante dalla domanda.
Non è possibile, infatti, in tal caso - contrariamente a quanto i ricorrenti assumono con la impugnazione - scindere la unitarietà della domanda e valutare il valore ella controversia con riferimento esclusivo alla decisa questione sulla sola competenza, ritenendo sempre detta questione di valore indeterminabile, secondo la conclusione cui dovrebbe pervenirsi secondo la prospettazione degli stessi ricorrenti.
Nè è ammissibile che il giudice, che dichiara la sua incompetenza, possa, al fine di determinare il valore della causa da prendere in considerazione per la liquidazione delle spese a carico del soccombente, procedere all'esame incidentale dei limiti di fondatezza della domanda nel merito, allo scopo di stabilire la somma presumibilmente dovuta all'attore mediante accertamento allo stato degli atti, secondo quanto gli stessi ricorrenti pure assumono con argomentazione priva assolutamente di alcun pregio e di ogni possibile riferimento normativo.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2000