Sentenza 26 giugno 2003
Commentario • 1
- 1. Imposte e residenza fiscale in Italia - valenza dell'AIREAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 13 aprile 2019
In tema di imposte sui redditi, l'articolo 2, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 individua, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile. Ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorchè il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10179 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 0179 / 03 Oggetto Tributaria Composta dagli 1.mi Sigg. Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 12707/99 - Consigliere Cron. 22654 Dott. Stefano MONACI Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 22/01/03 Dott. Eugenia MARIGLIANO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS NC, RA MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato PONTECORVO EDOARDO, che li difende unitamente all'avvocato PACCIANI CARLO, giusto mandato a margine;
ricorrenti
contro
MINISTERO FINANZE UFFICIO II DD TORINO;
intimato - avversO la sentenza n. 46/99 della Commissione regionale di TORINO, depositata il 2003 tributaria 183 21/04/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PONTECORVO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN SS e MA AC ricorrevano innanzi alla C.T.P. di Torino avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno 1989 con il quale l'ufficio II.DD. di quella città aveva rettificato il reddito da essi dichiarato nel mod. 740/1990 aggiungendovi i redditi provenienti da distribuzione degli utili da società di capitale, redditi da essi non dichiarati in quanto gli stessi erano stati già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta essendo residenti all'estero e regolarmente iscritti nei ruoli dei contribuenti del Canton Ticino. Eccepivano, pertanto, l'illegittimità dell'accertamento e ne chiedevano l'annullamento. La C.T.P. respingeva il ricorso e, sugli appelli dei soccombenti, la C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 18.3.1999, confermava la decisione di primo grado sull'assunto che, dalla documentazione acquisita, risultava inequivocabilmente che i ricorrenti, pur essendo residenti all'estero, avevano conservato in Italia il centro dei propri interessi e che quivi risiedevano per più di metà dell'anno per cui dovevano essere considerati fiscalmente residenti in territorio italiano. Avverso tale deliberazione AN SS e MA AC propongono ricorso per la cassazione di detta sentenza con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese, articolando due motivi. Non risulta costituita l'Amministrazione finanziaria. All'udienza di discussione il difensore dei ricorrenti produceva copia di sentenza di questa Corte n. 195 del 2000 emessa nei confronti degli stessi ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 39 DPR n. 636/1972, con riferimento all'art.360, n. 3, c.p.c. per non aver i giudici del merito rispettato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Oggetto, infatti, del giudizio avrebbe dovuto essere l'avviso d'accertamento fiscale e cioè se fosse errata o meno la segnalazione operata dalle società con l'invio del R.A.D. nel quale la ritenuta fiscale era stata indicata come acconto, mentre la decisione era stata tutta incentrata sulla circostanza della residenza dei ricorrenti. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., con riferimento all'art.360, n. 3, c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostengono i ricorrenti che la pronuncia della C.T. viola il principio dell'onere e della disponibilità delle prove, in quanto la prova della residenza ai fini fiscali dei ricorrenti risulterebbe da elementi del tutto inidonei ed, infatti, il concetto di tale residenza si ricava dal combinato disposto dell'art.2 DPR n. 917/1986 e dalla circolare del Ministero delle finanze del 2.12.1997, n.304, senza tuttavia fornire alcuna prova che essi ricorrenti possiedano i requisiti necessari per poter essere considerati residenti ed essere quindi assoggettati alle norme tributarie che si applicano a tali soggetti. Né, peraltro, è sufficiente a questo scopo il generico riferimento alle"rilevazioni risultanti dal sistema informativo dell'Anagrafe tributaria" senz'altro aggiungere o specificare o la semplice affermazione secondo cui gli stessi ricorrenti manterrebbero in Italia il centro dei propri affari ed interessi senza nulla provare in merito, né, infine, l'Amministrazione finanziaria ha fornito qualsiasi supporto probatorio a sostegno della propria tesi o per contrastare gli elementi di prova contraria forniti da controparte, come i certificati d'iscrizione dei signori SS AC all'A.I.R.E fin dal 1982, nonché la documentazione prodotta attestante che i ricorrenti sono contribuenti in Svizzera sempre dal 1982. Il primo motivo è infondato. A prescindere dal fatto che l'illegittimità dell'avviso di accertamento fiscale fondata sull'erronea segnalazione da parte della società è circostanza eccepita solo in grado di appello innanzi alla C.T.R., tale eccezione non sposta assolutamente il problema. Infatti, poiché il diritto di omettere dalla dichiarazione i redditi da capitale spetta solo ai residenti all'estero e tale circostanza è sempre stata eccepita dai ricorrenti per giustificare l'omessa dichiarazione, l'argomento rientrava nel thema decidendum per averlo introdotto proprio i contribuenti. Non sussiste pertanto la violazione dell'art 112 c.p.c.. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Sotto l'intestazione di violazione norme di legge e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione le parti ricorrenti tendono ad ottenere un riesame della valutazione dei fatti, precluso in sede di legittimità; peraltro, come è giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora si deduca un vizio di motivazione o l'omesso esame di documenti prodotti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i ricorrenti avrebbero dovuto non limitarsi a critiche generiche, ma avrebbero dovuto specificatamente indicare le risultanze, gli elementi ed il contenuto dei documenti in modo idoneo a consentire al giudice di legittimità di avere, attraverso il ricorso, una chiara e completa cognizione di tutto l'oggetto del giudizio. Inoltre, l'iscrizione all'A.I.R.E. ed il trasferimento della residenza all'estero, documenti foi quali i ricorrenti basano la loro affermazione di residenza effettiva in Svizzera, non costituiscono elementi determinanti per escludere la residenza fiscale in Italia (cass.civ. n.13803/2001). Né può essere di conforto per una diversa decisione la sentenza di questa Corte n.195 del 2000, prodotta all'udienza dal difensore dei ricorrenti, con la quale era stata statuita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, concernente gli stessi ricorrenti e vertente sempre sull'accertamento della loro residenza fiscale, in quanto, a parte la non definitività di tale decisione, detta pronuncia si basava su un presupposto di fatto completamente diverso e cioè sulla “frequente presenza dei contribuenti nel domicilio di Torino, provata dal ritiro della corrispondenza inerente alla controversia in discussione". Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2003 Il Consigliere estensorefilleང་ས་མ DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 GIU, 2003... Oggi HL CANCELLIERE C1 DICEnaia Assame Il Presidente e ELL icon 1 C m C N A Ennio A C IL r. D с