Sentenza 11 luglio 2002
Massime • 1
Una volta dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato da parte del tribunale e disposte dal g.i.p. dapprima la sua rinnovazione e, in seguito, la sua conferma, dopo la dichiarazione di inammissibilità della richiesta incondizionata di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, è abnorme il provvedimento con cui il tribunale ritenga illegittima la decisione del g.i.p. e gli restituisca nuovamente gli atti per la definizione del giudizio con il rito alternativo richiesto, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, non rinvenendosi nel sistema processuale alcuna disposizione che consenta al giudice dibattimentale di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2002, n. 30738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30738 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 11/07/2002
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 2748
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 015488/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TR. POTENZA CONFLITTO N. IL 00/00/0000
nel ricorso a carico di:
2) TR. POTENZA N. IL 00/00/0000
3) IT MS + 2 N. IL 23/02/1976
avverso ORDINANZA del 15/04/2002 GIP TRIBUNALE di POTENZA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario FAVALLI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del gip del Tribunale di Potenza. In esito al conflitto negativo di competenza tra il tribunale di Potenza e il gip dello stesso tribunale nel procedimento penale
contro
IT IN, CI SH e AS IN, tutti in stato di custodia cautelare;
OSSERVA
1. Il 1 ottobre 2001 il gip del tribunale di Potenza emetteva decreto con cui disponeva il giudizio immediato nei confronti degli imputati dinanzi indicati, ma il tribunale competente, decidendo con ordinanza sulle questioni preliminari sollevate dalla difesa, dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato, rimettendo gli atti al gip per la rinnovazione dell'atto nullo.
Il gip, in ottemperanza all'ordinanza, emetteva il 13 febbraio 2002 un nuovo decreto di giudizio immediato, ma tutti gli imputati, all'atto della notifica dello stesso, chiedevano, a norma dell'art.458 comma 1 c.p.p., di essere giudicati con il rito abbreviato non condizionato da alcuna integrazione probatoria. Il gip dichiarava però inammissibile le richieste, perché irrituali e intempestive, confermando il decreto di giudizio immediato già emesso. Il tribunale di Potenza, nuovamente investito, con ordinanza pronunciata l'8 aprile 2002 nella fase predibattimentale, riteneva illegittime le valutazioni espresse dal gip sulla inammissibilità del giudizio abbreviato richiesto dagli imputati e per l'effetto disponeva la restituzione degli atti al gip. Il quale - ritenendo la disposta regressione abnorme sia perché la reiezione dell'istanza di giudizio abbreviato non era stata impugnata dalla difesa degli imputati sia perché non competeva al tribunale in assenza di qualsiasi disposizione al riguardo di sindacare le determinazioni del gip in proposito - dichiarava la propria incompetenza funzionale a celebrare il giudizio abbreviato richiesto e rilevava l'esistenza di un conflitto negativo di competenza riconducibile a quello "analogo" previsto dall'art. 28 comma 2 lett. b) c,p.p., disponendo la trasmissione alla corte di cassazione degli atti necessari per la sua risoluzione.
2. Va preliminarmente rilevato che la regola dettata dall'art.28 comma 2 c.p.p., secondo cui "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo", non opera tutte le volte in cui vi è un contrapposto diniego di compimento di atti processuali indispensabili per il concreto svolgimento del procedimento, che provoca una stasi processuale non altrimenti risolvibile se non sotto l'aspetto del "caso analogo".
Nel caso in esame il contrasto non verte sulla competenza a trattare il fatto oggetto dell'imputazione, bensì sulla competenza a celebrare un rito alternativo qual è quello del giudizio abbreviato richiesto dagli imputati al gip e da questi dichiarato inammissibile per motivi meramente formali attinenti alla tempestività della richiesta e alla legittimazione attiva.
Si tratta perciò di stabilire se, in assenza di una specifica impugnazione proposta dagli imputati avverso l'ordinanza di rigetto (rectius: di inammissibilità) emessa dal gip, il tribunale possa sindacare la determinazione di quest'ultimo giudice contraria al rito abbreviato, imponendogliene l'adozione.
Ad avviso del Collegio, l'ordinanza del tribunale deve considerarsi una pronuncia giurisdizionale "abnorme", essendo del tutto anomala perché si sostanzia in una decisione che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto (la disposta regressione del procedimento perché venga svolto un giudizio alternativo), si pone al di fuori degli schemi tipici del sistema processuale (Cass., 22 giugno 1992, Zinno;
Id., 9 aprile 1992, Ciarrapico).
Ed invero non solo il provvedimento del gip di rigetto- inammissibilità del giudizio abbreviato non è stato fatto oggetto di specifica impugnazione da parte degli imputati, ma non è dato rinvenire nel sistema processuale una disposizione che consenta al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato, (cfr. Corte cost., ord. (25 febbraio) 2 marzo 1991, n. 101, in Giur. cost., 1991, p. 1109).
Essendosi in presenza di un provvedimento abnorme, competente a proseguire la trattazione del procedimento nelle forme del rito immediato è il tribunale di Potenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 32 c.p.p.. Risolvendo il conflitto d i c h i a r a la competenza del tribunale di Potenza, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2002