Sentenza 3 giugno 2016
Massime • 1
L'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernono, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la ricorrenza della scriminante in relazione a frasi calunniose pronunziate dall'imputato all'indirizzo del P.M. in udienza, senza alcun collegamento con specifiche argomentazioni difensive).
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1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. 3. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia. (1) Comma così modificato dall'art. 18, L. 205/1999. Il testo precedentemente in vigore prevedeva la pena della reclusione da uno a quattro anni. Rassegna di giurisprudenza In tema di oltraggio a magistrato in udienza è sufficiente, ai fini dell'elemento psicologico, la consapevolezza del significato oltraggioso delle parole e degli atti compiuti, non occorrendo un dolo specifico (Sez. …
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Quando l'espressione oggettivamente ingiuriosa viene rivolta ad un magistrato in udienza essa è scrimianta solo se non è gratuita, ma funzionale all'esercizio del diritto di difesa, non potendo costituire il mero richiamo ad esigenze difensive il pretesto per svillaneggiare impunemente le parti processuali. Non costituiscono motivo di ricusazione asserite violazioni di legge o anche discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, riguardanti aspetti interni al processo risolvibili con il ricorso ai rimedi apprestati dall'ordinamento processuale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 24/03/2022) 08-06-2022, n. 22376 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2016, n. 33262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33262 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2016 |
Testo completo
332 62/ 1 6 63 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 3 Sent. n. sez.924 Giovanni Conti - Presidente - Anna Criscuolo UP 03/06/2016- - Relatore - Orlando Villoni R.G.N. 8122/16 Laura Scalia Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL PE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2015 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Antonio Foti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 19 dicembre 2012, all'esito di giudizio abbreviato, dal locale Tribunale nei confronti di EL PE, ritenuto colpevole del reato di oltraggio a magistrato in udienza e condannato, previo riconoscimento delle M attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di 5 mesi di reclusione. الي I giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, che nel corso dell'udienza del 7 gennaio 2010, durante la deposizione della sorella, aveva interrotto l'esame condotto dal P.m., accusandolo di aver costretto le figlie a dire cose bruttissime sul suo conto ed aggiungendo ripetutamente che doveva vergognarsi per questo;
inoltre, sebbene richiamato dal giudice, aveva continuato nello stesso atteggiamento, sostenendo di non aver mai toccato le figlie, indotte dal P.m. ad accusarlo falsamente al pari della sorella. I giudici hanno escluso che si trattasse di uno sfogo e di un tentativo di difesa dell'imputato, stante la gravità delle accuse rivolte al P.m. ed il ripetuto invito a vergognarsi per aver indotto le figlie ad accusarlo falsamente, ed escluso la ricorrenza della scriminante dell'art. 598 cod. pen., trattandosi di accuse gravissime, avulse da qualsiasi ragionamento probatorio e logico.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, che ne chiede l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 343 cod. pen., inosservanza dell'art. 598 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione: sostiene il ricorrente che la Corte di appello non ha tenuto conto dei principi enunciati da questo giudice di legittimità in ordine alla scriminante del diritto di critica, atteso che le espressioni dell'imputato erano dirette non alla persona del P.m., ma al suo operato, risolvendosi in una critica alla legittimità dell'attività svolta, in particolare nell'acquisizione delle denunce delle figlie e della sorella, ritenute insufficienti a contestare il delitto di calunnia. Anche l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen. sarebbe illogicamente motivata, atteso che le offese concernevano l'oggetto del procedimento ed erano pertinenti all'oggetto della causa, in quanto il EL era accusato di aver sessualmente abusato delle figlie e, pertanto, erano attinenti ad una legittima strategia difensiva per sostenere la propria innocenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Il ricorrente ripropone le censure già avanzate in appello, disattese dai giudici di merito con argomentazioni logiche e corrette, risultando all'evidenza l'attacco diretto al P.m., accusato dall'imputato di aver indotto le figlie ad accusarlo falsamente di gravissimi reati. Risulta, infatti, che il EL accusò il Pubblico Ministero di aver costretto la figlia ON a dire delle cose bruttissime e di aver fatto scrivere una cosa a sua 2 rr r figlia MI su un pezzo di carta, intimandogli più volte di vergognarsi per questo, ed ancora accusandolo di aver fatto dire alle figlie cose non vere e che anche la sorella non diceva la verità. Correttamente è stato valorizzato dai giudici di merito il reiterato invito a vergognarsi, rivolto dall'imputato al P.m. nel corso dell'esame della sorella, quale indice che avvalora l'attacco personale al P.m., screditato professionalmente e pesantemente offeso nell'onore e nella dignità per il modo scorretto ed addirittura illecito di procedere, non solo nell'esame del testimone, ma persino nell'acquisizione della notizia di reato. Altrettanto correttamente nel reiterato atteggiamento di intolleranza e dal contenuto di disprezzo e disistima delle espressioni usate è stato ravvisato il dolo e ritenuto integrato il reato, stante l'irrilevanza del risentimento o della reazione emotiva, cagionata da una supposta ingiustizia subita per essere accusato di reati infamanti. Per le stesse ragioni deve ritenersi correttamente esclusa la sussistenza dell'esimente invocata, non potendo derubricarsi la condotta del EL e la gravità delle offese e delle espressioni calunniose ad uno sfogo o ad un tentativo di difesa dell'imputato, esorbitando detto tentativo dai limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa. Come già ritenuto da questa Corte, l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598, comma primo, cod. pen. presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria (in applicazione di tale principio è stata esclusa la ricorrenza della scriminante in relazione a frasi oltraggiose pronunziate dall'imputato all'indirizzo del P.m. in udienza, senza alcun collegamento a specifiche argomentazioni difensive, v. Sez. 6, n.14201 del 06/02/2009, Rv. 243832). All'evidenza esula da tali presupposti la condotta dell'imputato, estrinsecatasi in insulti ed accuse reiterate, proferite al di fuori di atti procedurali di pertinenza dell'imputato, senza alcun collegamento con specifiche e concrete argomentazioni difensive e del tutto esorbitanti rispetto all'oggetto del procedimento. Deve, infatti, escludersi che rientrino nell'ambito del legittimo diritto di critica gli apprezzamenti rivolti non al merito dell'atto, ma alla persona che eserciti una funzione pubblica, addirittura consistiti nella precisa e falsa attribuzione di atti illeciti da questa non commessi, che ben avrebbe potuto integrare il concorrente reato di calunnia, benevolmente non contestato. яя r 3 All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 03/06/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Anna Criscuolo ها سوو DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 LUG 2016 IL EMA C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Espostal +